CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rcuccio con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 345/2021 depositatail 23/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 15188/2021Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25027/2026Data pubblicazione 06/09/20261.La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza n. 345 del2021 pubblicata il 23/7/ 2021 della Corte d'appello di Lecce notificata il25/3/2021 che ha aveva respinto il gravame dalla medesima proposto neiconfronti della sentenza del primo giudice, il Tribunale di Lecce.2.Il giudice di prime cure aveva emesso un decreto ingiuntivo di Euro44.400,00 oltre interessi di accessori a favore della società appaltatriceappaltante dei lavori di sistemazione, recupero e valorizzazione del centrostorico. A seguito di opposizione del Comune e di domanda in viariconvenzionale di dichiarazione della legittimità della risoluzione delcontratto con condanna della appaltatrice al risarcimento dei danni,quest'ultima aveva proposto, a sua volta, in via di reconventioreconventionis la domanda di risoluzione del contratto per graveinadempimento del Comune con condanna al risarcimento dei danni patitiper l’illegittimo affidamento alla ditta Facheci dell’incarico di completare leopere .3.Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto dell'opposizione aldecreto ingiuntivo e con la conferma del decreto ingiuntivo, ma al tempostesso con l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione delcontratto proposta dal Comune per essere stato ingiustificato il rifiutodell’appaltatrice di adempiere all'ordine di ripresa dei lavori impartito dallastazione appaltante in data 30/3/2009 dopo un periodo di sospensione eritenuta infondata l'eccezione di inadempimento dell'appaltatore inconsiderazione della circostanza che il mancato pagamento della rata diacconto non aveva raggiunto un quarto dell'importo netto contrattuale aisensi dell'articolo 133 del d.lgs. 163/2006. Il tribunale aveva al contemporigettato la domanda di risarcimento del danno conseguenteall’inadempimento formulata dal Comune perché sfornita di prova, cosìcome aveva respinto la reconventio reconventionis dell’appaltatrice.Numero registro generale 15188/2021Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25027/2026Data pubblicazione 06/09/20264.Avverso detta pronuncia la società appaltatrice aveva spiegato gravameaffidato a due motivi: il primo concernente l'errato rigetto della domandariconvenzionale avente ad oggetto l’allegato inadempimento del Comuneed il secondo avente ad oggetto l'omessa pronuncia sulla mancatacomparazione degli inadempimenti delle parti e l'illegittimitàdell’intervenuta sostituzione dell'impresa Fachechi effettuata dal Comunedopo la mancata ripresa dei lavori.5.La Corte d’appello con la sentenza qui impugnata rigettava entrambe lecensure. Con riguardo alla prima la corte territoriale sosteneva checorrettamente la responsabilità per inadempimento degli obblighicontrattuali era stata attribuita alla appaltatrice in ragionedell'ingiustificata mancata ripresa dei lavori in correlazione al mancatopagamento del primo Sal dal momento che l'importo dello stesso erainferiore ad un quarto del compenso complessivamente pattuito e cheneppure era stata dimostrata l'impossibilità tecnica di proseguire i lavorisenza la previa approvazione della variante.6.Con riguardo al secondo motivo la corte di merito riconosceva esservistata da parte del primo giudice la comparazione tra il ritardo delpagamento del primo Sal e l'inadempimento dell'obbligo di riprendere ecompletare i lavori, così come riconosceva la correttezza della ritenutairrilevanza dell'eccezione di pagamento per essere la rilevanza esclusanormativamente dall'articolo 133 d.lgs. 163/2006 in ragione dell’importodella rata stessa. Inoltre, la corte territoriale reputava condivisibile laconclusione del primo giudice circa il prevalente inadempimentodell'appaltatore con la conseguenza che appariva ad essa riconducibile lamancata considerazione della legittimità o meno dell'affidamento ad altraditta dell'incarico di completare le opere per essere la questione superatadal rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionaledall'appaltatrice.Numero registro generale 15188/2021Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25027/2026Data pubblicazione 06/09/20267.La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla società Fellines.r.l. con ricorso notificato il 24/5/2021 ed articolato in quattro motivi,illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Comune diCastrignano dé Greci, pure illustrato da memoria.CONSIDERATO CHE8.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n.3, n.4 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 e 133 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art.1460 cod.civ., lamentando che i giudici di merito abbiano erroneamenteritenuto legittima la risoluzione del contratto per inadempimentodell’appaltatore, nonostante fosse stata accertata l’impossibilità diproseguire i lavori in assenza di una perizia di variante. Sia il tribunale siala corte d’appello hanno infatti riconosciuto che i lavori oggetto dell’ordinedi servizio richiedevano la preventiva redazione e approvazione di unaperizia di variante, mai predisposta dalla stazione appaltante, ma hannougualmente attribuito all’impresa la responsabilità della mancata ripresadei lavori. Tale conclusione è ritenuta intrinsecamente contraddittoria e inviolazione della disciplina speciale degli appalti pubblici, che subordinal’esecuzione di lavori extra-contrattuali alla previa copertura finanziaria ealla formale approvazione della variante. Inoltre, la corte territorialeavrebbe erroneamente escluso la legittimità dell’eccezione diinadempimento sollevata dall’appaltatore, non valorizzando il ritardo nelpagamento del primo SAL e il mancato adempimento degli obblighicollaborativi gravanti sulla pubblica amministrazione.9.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 132cod.proc.civ., lamentando che i giudici di merito abbiano pronunciato ultrao extra petita. In particolare, il Comune aveva proposto una domandariconvenzionale risarcitoria per vizi e difetti dei lavori, mentre larisoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore nonNumero registro generale 15188/2021Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25027/2026Data pubblicazione 06/09/2026era mai stata espressamente domandata. Ciononostante, i giudici hannoaccolto la risoluzione contrattuale, introducendo una statuizione eccedenteil perimetro della domanda e omettendo di pronunciarsi sull’eccezionespecificamente sollevata dall’impresa, regolarmente riproposta in appelloma ignorata dalla corte territoriale.10.Con il terzo motivo, la società ricorrente, in relazione all’art. 360,comma 1, n.3,4 e 5 cod. proc. civ. ,censura nuovamente la sentenza perviolazione dell’art. 133 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 1460cod.civ.., nonché per motivazione illogica e contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti ritenuto prevalente l’inadempimento dell’appaltatoreper mancata esecuzione dell’ordine di servizio, sul presupposto chel’importo del SAL non pagato non avesse raggiunto il quarto dell’importocontrattuale. Secondo la ricorrente, tale interpretazione è erronea, poichél’art. 133 riconosce il diritto dell’appaltatore di sospendere i lavori e diavvalersi dell’eccezione di inadempimento anche in caso di ritardonell’emissione dei certificati di pagamento, indipendentemente dalsuperamento della soglia del quarto dell’importo contrattuale. Nel caso dispecie, il Comune aveva illegittimamente rifiutato il pagamentodell’acconto, in violazione non solo della norma di legge ma anche delcontratto e del capitolato speciale, sicché l’inadempimento della stazioneappaltante avrebbe dovuto essere ritenuto prevalente e tale da giustificarela risoluzione del contratto a suo carico.11.Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n.5 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 e 136 del Codice dei contratti pubblici, nonchél’omesso esame di un fatto decisivo, rinviando integralmente alleargomentazioni già svolte nel ricorso. Anche sotto questo profilo, vieneribadita l’erroneità della decisione impugnata per non aver adeguatamenteconsiderato il ruolo determinante della perizia di variante e gli obblighiprocedimentali e finanziari gravanti sulla pubblica amministrazione.Numero registro generale 15188/2021Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25027/2026Data pubblicazione 06/09/202612.Premessa l’inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1 n.5 cod.proc. civ. in presenza della c.d. doppia conforme, tutti i quattro motivi,sono altresì inammissibili dal momento che sebbene formalmente tesi acontestare la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge,non si incentrano sulla erronea interpretazione delle disposizioninormative applicate nel caso di specie, ma al contrario nella contestazionedella ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, ricostruzione chein assenza di vizi motivazionali non sono in questa sede sindacabili. Lacorte territoriale non ha infatti negato l’applicazione dell’art. 1460 cod.civ. , ma ha ritenuto che in presenza di inadempimenti contrappostiquello prevalente fosse dell’appaltatore (cfr. Cass. 14648/2013; id.3455/2020).13.Con riguardo poi alla dedotta violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.deve rilevarsi che oggetto specifico dell’accertamento richiestodall’opposto era la sussistenza dell‘inadempimento da parte della societàappaltatrice e la condanna al risarcimento dei conseguenti danni. Ciòposto, non vi è stata pertanto alcuna ultra o extra petizione da parte nédel primo giudice né della corte d'appello.14.Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.15.In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente.16.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate inNumero registro generale 15188/2021Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25027/2026Data pubblicazione 06/09/2026euro 10.000 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi oltre 15 % perrimborso spese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]