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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 09981/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35119-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Modena, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v.le Regina Margherita1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende con l'avv.[OSCURATO:PERSONA], con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2019 n. 35119 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1378/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dei resistenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 14 maggio 2008 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto tra la sentenza di primo grado e l’instaurazione del giudizio di appello e a cui sono succeduti quali eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) chiesero al Tribunale di Modena( Sezione distaccata di Pavullo nel Frignano ) di essere reintegrati nel possesso del diritto di transito sulla via [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per accedere ai terreni di loro proprietà, da cui erano stati violentemente spogliati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] case s.r.l., che avevano - a loro dire - apposto un cancello a chiusura del passaggio, non consegnando loro le chiavi; la domanda fu rigettata per tardività ex art.1168 cod. civ.. [OSCURATO:PERSONA] accolse il reclamo e, concedendo la tutela possessoria, ordinò a Immobiliare L e case e a [OSCURATO:PERSONA] di ripristinare il passaggio pedonale carraio sulla strada [OSCURATO:PERSONA] mediante consegna delle chiavi ai ricorrenti.

Nel giudizio di merito, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] case edEfrem Scalabrini (che morì in pendenza di quel grado di giudizio), il T ribunale di Modena , c on sentenza 1345/14, revocò l'interdetto possessorio concesso dal collegio, ritenendo la tardività della denuncia rispetto alla data di inizio dei lavori per Ric. 2019 n. 35119 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 3 - l’apposizione del cancello; dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA].

2. Sul gravame proposto dagli originari ricorrenti, la Corte d’appello di Bologna, afferm ata la legittimazione passiva di Efr e m , accolse l'appelloe ordinò la reintegrazione nel possesso.

Ritenne la Corte territoriale che, in base alle dichiarazioni testimoniali dell'unico teste estraneo alle parti, lo spoglio risultava avvenuto entro l'anno dalla denuncia, quando era stata completata l’installazione del cancello , non potendo considerarsi quale termine iniziale per il decorso dell’anno rilevante il giorno in cui era stata soltanto apposta la catenella tesa tra due pali di sostegno ed erano state effettuate le operazioni di scavo della fossetta destinata a futura guida del manufatto; queste oper e, infatti, non impedivano ancora il passaggio.

La Corte di merito considerò pure che si trattava di una strada vicinale assoggettata a pubblico transito e ritenne, quindi, sussistente l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo richiesti per la concessione della tutela possessoria perché comunque gli appellanti avevano dato prova dell'esercizio del possesso corrispondente a una servitù di passaggio e gli stessi appellati avevano dichiarato di aver spostato il passaggio in luogo diverso da quello dove era sempre stato esercitato.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base didue motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Ric. 2019 n. 35119 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 4 - Il ricorso non risulta notificato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] case s.r.l., contumaci in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve osservarsi che non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] case s . r . l . , perché il ricorso risulta ictu oculiinammissibile, come si vedrà in prosieguo.

Deve perciò essere applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorsoo qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 e successive conformi -Sez. 2, n. 12515 del 21/05/2018).

2. Può passarsi, quindi, all’esame dei motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto , in relazione all'art.360, comma I , numero 3 cod. proc. civ. , la viola zione dell'art . 1168 comma I cod. civ., perché la Corte d’appello avrebbe violato il principio pacifico secondo cui il termine annuale previsto da questa norma deve essere computato dall'atto iniziale del medesimo iter esecutivo con cui si asserisce si sia realizzato lo spoglio del possesso.

Il motivo è inammissibile perché non censura la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha escluso la decorrenza dell’anno sulla base delle prove acquisite; in Ric. 2019 n. 35119 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 5 - particolare, ha tenuto conto del fatto che, nel sopralluogo effettuato da un agente municipale e dal tecnico comunale in data 12 maggio 2007, cioè un anno prima del deposito del ricorso, era risultato che,dove poi sarebbe stato apposto il cancello successivamente nel corso del 2008, erastata soltanto tesa tra due pali di sostegno una catenella che non impediva ancora alcun passaggio, perché agganciata ma apribile da chiunque.

La Corte non solo non ha violato la norma indicata dal ricorrente, ma ne ha escluso l’applicabilitàalla fattispecie per cui è causa con una motivazioneesaustiva, non censurata né censurabile in cassazione. 2.2 Con il secondo motivo, Scalabrini ha lamentato , sempre in relazione all'art. 360, comma I, numero 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1168 comma I cod. civ., per non avere la Corte territoriale escluso ildifetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti: la C orte di merito non avrebbe consideratoche la strada per cui è causa è una strada vicinale di pubblico transito, cosicché spetterebbe all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico.

Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ. , perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, a tutela del possesso relativo al passaggio esercitato su strada vicinale ad uso pubblico è esperibile,nei rapporti fra privati - ai sensi dell'art. 1145 secondo comma c.c. - l'azione di spoglio, e ciò indipendentemente dalla titolarità da parte del privato di un uso speciale od eccezionale sul bene (Cass., Sez. 2, n. 17889 del 25/11/2003; cfr. in materia di beni demaniali, Cass.Sez.

U, n. 15289 del 04/12/2001; Sez. 2, n. 14905 del 04/08/2004). [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 35119 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 - 6 - territoriale ha proprio riconosciuto la natura di strada vicinale di uso pubblico della via chiusa dal cancello (ultimo capoverso di pag. 7della sentenza) ed ha accolto la domanda possessoria, conformandosi al richiamato principio di diritto.

3. Il ricorso dev’essere perciò dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35119-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Modena, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v.le Regina Margherita1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende con l'avv.[OSCURATO:PERSONA], con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2019 n. 35119 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1378/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dei resistenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 14 maggio 2008 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto tra la sentenza di primo grado e l’instaurazione del giudizio di appello e a cui sono succeduti quali eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) chiesero al Tribunale di Modena( Sezione distaccata di Pavullo nel Frignano ) di essere reintegrati nel possesso del diritto di transito sulla via [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per accedere ai terreni di loro proprietà, da cui erano stati violentemente spogliati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] case s.r.l., che avevano - a loro dire - apposto un cancello a chiusura del passaggio, non consegnando loro le chiavi; la domanda fu rigettata per tardività ex art.1168 cod. civ.. [OSCURATO:PERSONA] accolse il reclamo e, concedendo la tutela possessoria, ordinò a Immobiliare L e case e a [OSCURATO:PERSONA] di ripristinare il passaggio pedonale carraio sulla strada [OSCURATO:PERSONA] mediante consegna delle chiavi ai ricorrenti. Nel giudizio di merito, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] case edEfrem Scalabrini (che morì in pendenza di quel grado di giudizio), il T ribunale di Modena , c on sentenza 1345/14, revocò l'interdetto possessorio concesso dal collegio, ritenendo la tardività della denuncia rispetto alla data di inizio dei lavori per Ric. 2019 n. 35119 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 3 - l’apposizione del cancello; dichiarò il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Sul gravame proposto dagli originari ricorrenti, la Corte d’appello di Bologna, afferm ata la legittimazione passiva di Efr e m , accolse l'appelloe ordinò la reintegrazione nel possesso. Ritenne la Corte territoriale che, in base alle dichiarazioni testimoniali dell'unico teste estraneo alle parti, lo spoglio risultava avvenuto entro l'anno dalla denuncia, quando era stata completata l’installazione del cancello , non potendo considerarsi quale termine iniziale per il decorso dell’anno rilevante il giorno in cui era stata soltanto apposta la catenella tesa tra due pali di sostegno ed erano state effettuate le operazioni di scavo della fossetta destinata a futura guida del manufatto; queste oper e, infatti, non impedivano ancora il passaggio. La Corte di merito considerò pure che si trattava di una strada vicinale assoggettata a pubblico transito e ritenne, quindi, sussistente l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo richiesti per la concessione della tutela possessoria perché comunque gli appellanti avevano dato prova dell'esercizio del possesso corrispondente a una servitù di passaggio e gli stessi appellati avevano dichiarato di aver spostato il passaggio in luogo diverso da quello dove era sempre stato esercitato. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base didue motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Ric. 2019 n. 35119 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 4 - Il ricorso non risulta notificato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] case s.r.l., contumaci in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve osservarsi che non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] case s . r . l . , perché il ricorso risulta ictu oculiinammissibile, come si vedrà in prosieguo. Deve perciò essere applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorsoo qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 e successive conformi -Sez. 2, n. 12515 del 21/05/2018). 2. Può passarsi, quindi, all’esame dei motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto , in relazione all'art.360, comma I , numero 3 cod. proc. civ. , la viola zione dell'art . 1168 comma I cod. civ., perché la Corte d’appello avrebbe violato il principio pacifico secondo cui il termine annuale previsto da questa norma deve essere computato dall'atto iniziale del medesimo iter esecutivo con cui si asserisce si sia realizzato lo spoglio del possesso. Il motivo è inammissibile perché non censura la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha escluso la decorrenza dell’anno sulla base delle prove acquisite; in Ric. 2019 n. 35119 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 5 - particolare, ha tenuto conto del fatto che, nel sopralluogo effettuato da un agente municipale e dal tecnico comunale in data 12 maggio 2007, cioè un anno prima del deposito del ricorso, era risultato che,dove poi sarebbe stato apposto il cancello successivamente nel corso del 2008, erastata soltanto tesa tra due pali di sostegno una catenella che non impediva ancora alcun passaggio, perché agganciata ma apribile da chiunque. La Corte non solo non ha violato la norma indicata dal ricorrente, ma ne ha escluso l’applicabilitàalla fattispecie per cui è causa con una motivazioneesaustiva, non censurata né censurabile in cassazione. 2.2 Con il secondo motivo, Scalabrini ha lamentato , sempre in relazione all'art. 360, comma I, numero 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1168 comma I cod. civ., per non avere la Corte territoriale escluso ildifetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti: la C orte di merito non avrebbe consideratoche la strada per cui è causa è una strada vicinale di pubblico transito, cosicché spetterebbe all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ. , perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, a tutela del possesso relativo al passaggio esercitato su strada vicinale ad uso pubblico è esperibile,nei rapporti fra privati - ai sensi dell'art. 1145 secondo comma c.c. - l'azione di spoglio, e ciò indipendentemente dalla titolarità da parte del privato di un uso speciale od eccezionale sul bene (Cass., Sez. 2, n. 17889 del 25/11/2003; cfr. in materia di beni demaniali, Cass.Sez. U, n. 15289 del 04/12/2001; Sez. 2, n. 14905 del 04/08/2004). [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 35119 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 6 - territoriale ha proprio riconosciuto la natura di strada vicinale di uso pubblico della via chiusa dal cancello (ultimo capoverso di pag. 7della sentenza) ed ha accolto la domanda possessoria, conformandosi al richiamato principio di diritto. 3. Il ricorso dev’essere perciò dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
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