CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10244/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente allavvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE C.N.C. [OSCURATO:PERSONA] Azioni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente allavvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10308/2025 Numero sezionale 1423/2026 Numero di raccolta generale 10244/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n. 1256/2025 depositata il 25 febbraio 2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento IMU e TASI in di Rieti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2. la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava gli avvisi innanzi alla Corte di Giustizia di I grado di Rieti, che dichiarava inammissibile il ricorso; 3. la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la decisione del giudice di I grado e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la suindicata sentenza n.1256 del 2025, accoglieva il gravame del contribuente, affermando che lesenzione dimposta municipale per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non è subordinata allonere della presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (cfr. Cass. sez. V, 28.10.2020, n. 23680 ), dichiarazione che peraltro risultava presentata dalla società C.N.C. in data 1.10.2018 presso il Comune di Rieti; inoltre affermava che spetta allente impositore offrire prova dei dati fattuali contrari a quelli già riportati dalla società contribuente nella propria dichiarazione; 4. avverso tale pronuncia il Comune di Rieti proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 30 aprile 2025, formulando quattro motivi dimpugnazione; 5. la C.N.C. resisteva con controricorso; Numero registro generale 10308/2025 Numero sezionale 1423/2026 Numero di raccolta generale 10244/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 6 . in data 5/9/2025 è stata depositata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. , nel senso dellimprocedibilità del ricorso del Comune di Rieti, ex art. 369, secondo comma, c.p.c. ; 7. il ricorrente ha depositato nei termini richiesta di decisione, con memoria e motivi a sostegno; 8. anche [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso il Comune di Rieti deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , in quanto il ricorrente avrebbe evidenziato fin dal I grado le differenze esistenti tra gli immobili assegnati dagli ex IACP ed ERP e gli alloggi sociali, in relazione ai quali è prevista lesenzione a norma dell art. 13, comma 2, Lett. B del D.L. n. 201/2011 , e dell art. 1, commi 740 e 741 della L. n. 160/2019 ; 2. con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio, in quanto nella sentenza n. 1256/2025 qui impugnata, viene affermato che, una volta che il contribuente ha dichiarato la spettanza di unesenzione, sarebbe stato onere del Comune quello di provare i dati fattuali che ne escludevano lapplicazione. Di contro, secondo il ricorrente, sarebbe onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta; 3. con il terzo motivo è richiamata la violazione e falsa applicazione dell art. 13 comma 2 lettera b) del D.L. n. 201/2011 (anni 2017-2019) e dai commi 740 e 741, della legge 160/2019 (anno 2020), non applicabili agli immobili realizzati nellambito delledilizia residenziale convenzionata. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe considerato linsussistenza, nel caso di specie, degli elementi utili a riscontrare le Numero registro generale 10308/2025 Numero sezionale 1423/2026 Numero di raccolta generale 10244/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 caratteristiche prescritte per identificare gli immobili specificatamente destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali; 4. con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) in relazione all art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in quanto sarebbe stata ravvisata lesistenza di una duplicazione degli atti impositivi, lesiva del diritto di difesa della società destinataria, così violando le norme che regolano laccertamento in materia di IMU ( art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 ). 5. va preliminarmente affrontata la questione della improcedibilità del ricorso, ex 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. , sollevata ex officio nella proposta di definizione accelerata, cui ha aderito parte controricorrente. In particolare, è stata prospettata limprocedibilità del ricorso per cassazione del Comune di Rieti, per non essere stata depositata (entro 20 giorni dalla notifica dei ricorso) la relata di notificazione della sentenza impugnata che si afferma essere stata notificata il 7 marzo 2025 (come indicato nellepigrafe del ricorso per cassazione) ed essendo decorsi al momento della notifica del ricorso per cassazione (a mezzo posta elettronica in data 30 aprile 2025) il termine breve per impugnarla (sentenza depositata il 25 febbraio 2025, termine scaduto il 28 aprile 2025); [OSCURATO:PERSONA]: 1. la soluzione della questione posta dal rilievo dellimprocedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c. , presenta profili di natura nomofilattica, dovendo valutarsi lapplicazione di tale regola anche nel caso in cui dallesame fascicolo di ufficio (dal 1° gennaio 2023, acquisito, ex art. 137 bis disp. att. c.p.c. , anche senza istanza di parte e quindi nella disponibilità della Corte) dovesse risultare il deposito della sentenza di appello notificata e dunque la prova della sua notificazione, adempimento questo previsto in materia Numero registro generale 10308/2025 Numero sezionale 1423/2026 Numero di raccolta generale 10244/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 tributaria dall art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (cui rinvia l art. 61 del menzionato decreto) e, quindi, se la sanzione della improcedibilità del ricorso per cassazione possa essere disposta anche quando il predetto documento (la relata di notificazione della sentenza di appello) risulti nella disponibilità del giudice; 2. lesame di detta questione merita la trattazione in pubblica udienza e con essa il contributo della Procura Generale; P.Q.M dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026, come riconvocata nella data del 10 aprile 2026. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]