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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11381/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];59/ RG 27472 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello inerente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11381 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1898/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27472/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];59/ RG 27472 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello inerente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];59/ RG 27472     [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente emessa  ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello inerente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto  che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE  11381 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]          - Presidente -        Ord. n. sez. 1898/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    R.G.N. 27472/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];59/ RG 27472     [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente emessa  ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello inerente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto  che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.   P.Q.MP.Q.M
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