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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 06083/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 09/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 22/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata.

I motivi di ricorso con cui il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, sono meramente reiterativi di censure,- già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

I giudici di appello, con motivazione adeguata alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, hanno sottolineato che il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari è stato confermato dalla persona offesa nel corso del dibattimento ed hanno fornito una coerente spiegazione alle lamentate difformità tra la descrizione del rapinato fornita dalla BRESCIANI e le caratteristiche somatiche del [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato, al fine di affermare l'attendibilità della BRESCIANI, la reiterazione del riconoscimento dell'imputato in termini di assoluta certezza, il notevole arco di tempo intercorso tra l'evento delittuoso e l'escussione dibattimentale della persona offesa ed il fatto che la persona offesa era stata costretta a non guardare il rapinatore in faccia.

I giudici di appello, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, hanno, inoltre, confutato le deduzioni con cui la difesa aveva segnalato ulteriori inesattezze delle dichiarazioni della persona offesa aventi ,ad oggetto l'erronea indicazione dell'inflessione linguistica del rapinatore e la mancata percezione del difetto di dizione del [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste.

Il ricorrente, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione delle prove poste a fondamento della decisione e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, non considera che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 1, n. 42515 del 04/07/2022, Signore, non massimata).

La motivazione oggetto di ricorso contiene, pertanto, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio e si sottrae, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede non emergendo errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 09/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 22/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata. I motivi di ricorso con cui il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, sono meramente reiterativi di censure,- già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). I giudici di appello, con motivazione adeguata alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, hanno sottolineato che il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari è stato confermato dalla persona offesa nel corso del dibattimento ed hanno fornito una coerente spiegazione alle lamentate difformità tra la descrizione del rapinato fornita dalla BRESCIANI e le caratteristiche somatiche del [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato, al fine di affermare l'attendibilità della BRESCIANI, la reiterazione del riconoscimento dell'imputato in termini di assoluta certezza, il notevole arco di tempo intercorso tra l'evento delittuoso e l'escussione dibattimentale della persona offesa ed il fatto che la persona offesa era stata costretta a non guardare il rapinatore in faccia. I giudici di appello, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, hanno, inoltre, confutato le deduzioni con cui la difesa aveva segnalato ulteriori inesattezze delle dichiarazioni della persona offesa aventi ,ad oggetto l'erronea indicazione dell'inflessione linguistica del rapinatore e la mancata percezione del difetto di dizione del [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. Il ricorrente, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione delle prove poste a fondamento della decisione e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, non considera che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 1, n. 42515 del 04/07/2022, Signore, non massimata). La motivazione oggetto di ricorso contiene, pertanto, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio e si sottrae, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede non emergendo errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa d
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