CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 28956 /2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.7882/34/20 depositata i n data 15 / 10 /20 20 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:spesedi lite Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - i l contribuent e , avvocato, agiva per l’ottemp e r a nza della sentenza resadalla CTP di Roma n. 18633/2018 riguardante le spese di lite ; - con il provvedimento qui impugnato il giudice romano dichiarava estintoil giudizio per cessata materia del contendere e liquidava afavore del ricorrente , per quel giudizio di ottemperanza ex art. 70 d. Lgs. n. 546 del 1992, unicamente gli importi dovuti per contributo unificato, ritenendo altre spese non dovute in quanto questiaveva agito in proprio ; - ricorr e a questa Cort e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] c on atto affidato a un solo motivo;l’Agenzia delle Entrate – riscossioni è rimasta intimata ; - a seguito di ordinanza resa da questa Corte in data 10 maggio 2022, parte ricorrente ha provveduto regolarmente all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che è rimasto intimato; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazione censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione dell’art. 15 e dell’art. 36 del d. Lgs. n.546 del 1992 , dell’art. 92 c.p.c. , dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. edell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 2 3 c.p.c. oltre che per carenza, illogicità, erroneità e contraddittor ietà della motivazione del provvedimento impugnato per avere la CTR motivando in modo apparente , comunque illegittimamente ed erroneamentemancato di liquidare spese di giudizi o diverse dagli importidovuti per il contributo unificato; - il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ; - questa Corte ritiene con giurisprudenza costan t e ( si veda per tutte Cass.Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 1518 del 21/01/201 9) che in tema digiudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art.82 c.p.c., è onere dell'inter essato, che rivesta la qualità di avvocato,specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché,mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedereche il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 manifestil'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c. ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale; - dalla pronuncia gr avata, sotto questo profilo, si evince so lo e genericamenteche i contribuenti agirono in giudizio “senza ricorso a professionisti esterni” poiché operavano come difensori di s é stessi; - pertanto , a fronte della censura proposta era onere di parte ricorrentetrascrivere in ricorso almeno uno degli atti dei gradi di meritodai quali questa Corte avrebbe potuto evincere che si era agito ex art. 86 c.p.c. quali difensori in proprio, e non solo personalmente; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - stante la mancata costituzione della parte intimata, non vi