CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Cagliari ha riformato quoad poenam la sentenza del Tribunale di Oristano in data 11/1/2021, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di Desulo, e precisamente il divieto di frequentare luoghi di consumo di bevande alcoliche, trattenendosi in varie occasioni in alcuni bar, indicati nell'imputazione; nonché per la contravvenzione ex art. 650 cod. pen. per avere omesso di portare con sé la carta di permanenza di cui all'art. 8, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, in tal modo violando un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica. Fatti commessi in Desulo, nelle date indicate nell'imputa- zione sub B) ed il giorno 26/3/2018 per la contravvenzione sub C). 1.1. La Corte territoriale ha accolto il motivo di gravame inerente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in un anno e due mesi di reclusione per il reato sub B), considerata la continua- zione interna, mentre ha confermato in C 200 di ammenda la pena per la contravvenzione ex art. 650 cod. pen. 1.2. Sono stati respinti, invece, i motivi relativi alla denunciata incostituzionalità delle contestate violazioni per carente tassatività e legalità del divieto di frequentare luoghi di somministrazione di bevande alcoliche, ritenendo la prescrizione dotata di concreta specificazione, oltre che chiaramente espressa la volontà del sottoposto di non conformarsi ad una prescrizione funzionale alla finalità di difesa sociale dell'imposta misura. Sono state respinte anche le censure rivolte al reato contravvenzionale sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla negazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., e al diniego della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno articolato otto motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come prescrive l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione ed errata applicazione di legge penale con riferimento all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e connesso vizio di illogicità della motivazione. In particolare, si deduce violazione dei principi costituzionali in tema di esecuzione delle misure di prevenzione personale, per non essersi seguita un'interpretazione costituzionalmente orientata all'effettivo e concreto accertamento della pericolosità del soggetto e degli elementi sintomatici che connotino la condotta come chiara ribellione alla misura applicata. Si enuncia anche la mancata considerazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità - citando le pronunce delle Sezioni Unite n. 40076 del 27/4/2017 e n. 46595 del 28/3/2019 - circa la valutazione delle prescrizioni in materia di misure di prevenzione personale in rapporto all'effettiva pericolosità del sottoposto e la violazione dei principi di legalità e tassatività. Infine si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della Conven- zione EDU e dell'art. 3 Cost., per violazione del principio di proporzionalità. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso, si deduce difetto di motivazione per omessa valutazione della contraddittorietà di due prove testimoniali, delle quali si denuncia il travisamento e la decisività. Premesso che non si censura l'inattendibilità dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto l'imprecisione delle rispettive deposizioni, ove si fosse considerato tale profilo di contraddittorietà si sarebbe dovuta pronunciare l'assoluzione in base al principio del dubbio favorevole all'imputato. Sul punto, invece, l'impugnata sentenza ha soltanto affermato non esservi motivi per non ritenere attendibili le dichiarazioni dei due Carabinieri escussi. 2.3. Nel terzo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, senza osservare il principio di esclusione di ogni ragionevole dubbio. Si rileva la mancanza di potenzialità probatoria degli elementi di accusa raccolti dal Pubblico ministero, per le contraddizioni che li caratterizzavano - come descritte nel motivo precedente - e si conclude per la ritenuta violazione della presunzione di innocenza dell'accusato. 2.4. Quanto alla contravvenzione ex art. 650 cod. pen., si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 7, D. Lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 43 cod. pen., con connesso vizio di carente motivazione e travisamento della prova. L'impugnata sentenza non ha motivato in punto di elemento soggettivo della contravvenzione, nonostante i rilievi del gravame che denuncia- vano l'assenza del dolo generico per la concreta situazione in cui era avvenuto il controllo, sotto l'abitazione del Pinna, seduto nella vettura della moglie; né gli operanti avevano chiesto al sottoposto di procurarsi la carta precettiva dall'abitazione; né, infine, di tale trasgressione si era fatta alcuna annotazione sulla suddetta carta. 2.5. Nel quinto motivo si censura violazione di legge e vizio di motiva- zione sul diniego del riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. Si deplora il richiamo al "pregresso percorso di vita antigiuridica dell'interessato", il quale invece non annovera condanne definitive, pur essendo sottoposto a procedimento penale (due vetusti patteggiannenti, annotati nel certificato del casellario, non devono tenersi in considerazione per essersi comunque estinti gli effetti penali, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.). 2.6. Nel sesto motivo si denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento alla negazione della sospensione condizionale della pena, anche con riguardo all'art. 3 della Costituzione. Si censura che la motivazione non abbia indicato le ragioni del diniego, se ancorate ad eventuali precedenti penali, ovvero ad una prognosi di recidivazione, ed ancora la eventualità di fruire di una seconda concessione del beneficio. 2.7. In questo motivo si censura l'assenza di motivazione sulla manifesta incostituzionalità degli artt. 8 e 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, in quanto contra- stanti con i principi di tassatività, legalità e proporzionalità; inoltre, si deduce violazione degli artt. 2, 3, 13, 16 e 25 Cost. poiché le indicate disposizioni postulano un'applicazione delle prescrizioni che non sia costituzionalmente orientata. Invece, l'elaborazione giurisprudenziale sia del Giudice delle Leggi che della Corte di cassazione è nel senso che il contenuto delle prescrizioni di cui all'art. 8 cit. D. Lgs. non può essere stabilito rigidamente, ma commisurato al giudizio prognostico riferito al caso concreto, come peraltro prevede il quinto comma di detta disposizione nel riconoscere al giudice il potere di applicare la misura di prevenzione personale imponendo al sottoposto tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale. Si conclude che il decreto di prevenzione dovrebbe imporre prescrizioni di divieto soltanto qualora si stabiliscano condizioni specifiche e precise, giustificate da una motivazione adeguata, nel rispetto dei principi di tassatività, propor- zionalità ed eguaglianza. Si sollecita anche questa Corte a sollevare sul punto l'incidente di costituzionalità. 2.8. Nell'ultimo motivo di impugnazione si lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 133 e seguenti cod. pen., censurando l'eccessività della sanzione applicata al Pinna, senza il rispetto dei canoni che regolano la discre- zionalità vincolata del giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni, con premessa gene- rale che si tratta della riedizione pressoché integrale dei motivi di gravame già vagliati e respinti con corretta e congrua motivazione nell'impugnata sentenza. 1.1. La prima doglianza - peraltro ripetitivamente riproposta in più motivi di ricorso - censura la incostituzionalità della prescrizione di non frequentare locali pubblici dove si somministrano bevande alcoliche, ritenendola generica e non ritagliata sui profili di specifica pericolosità del sottoposto. Sul punto, si rileva la inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 2019, non ravvisandosi nella condotta sanzionata i profili di indeterminatezza della fattispecie che hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Tale pronuncia, infatti, ha sancito l'illegittimità costi- tuzionale dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui prevedeva come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"; nonché, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevedeva come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle medesime prescrizioni. Invece, nel caso di specie, le violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione personale sono circostanziate nel tempo e nello spazio (come riporta l'impugnata sentenza alla pag. 6), e la condotta sanzionata è assolutamente precisa, consistendo nel divieto di frequentazione di locali pubblici in cui vengono somministrate bevande alcoliche. La motivazione ha anche dato conto del profilo di specifica pericolosità manifestato dall'imputato nel trasgredire detta prescrizione, consistente nella reiterazione delle violazioni, sintomatica della volontà di sostanziale rifiuto della misura di prevenzione e del controllo che essa comporta. Risulta, pertantor pienamente osservato il criterio per cui il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D. Lgs. n. 159 del 2011, è integrato esclusiva- mente dalle prescrizioni c.d. specifiche, come aveva sancito il massimo consesso nomofilattico di questa Corte nella sentenza Paternò (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496), a seguito dei richiami contenuti nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, diretti a richiedere che la sanzione penale consegua soltanto all'integrazione di condotte dotate di un sufficiente grado di tassatività. 1.2. Il secondo motivo - deducendo travisamento della prova - in realtà intende sollecitare questa Corte ad una diretta valutazione di elementi probatori (le deposizioni testimoniali di operanti di Polizia giudiziaria), affermandone la contraddittorietà. È necessario ribadire che le critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori costituiscono terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello - in linea con la ricostruzione del primo giudice - risultano corrette ed esaustive, mentre il motivo di ricorso in esame si appunta su profili irrilevanti, quali le incertezze del ricordo dei testimoni, criticità che risultano superate con adeguate contestazioni in aiuto della memoria, e non intaccano la valutazione di attendi- bilità dei testimoni concordemente effettuata in entrambi i gradi di giudizio. 1.3. Anche il terzo motivo, che deduce violazione della regola dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, è inammissibile per genericità, risultando imperniato su meri principi astratti e disancorati dall'indicazione di concrete criticità emergenti dal ragionamento probatorio esposto nelle sentenze di condanna. 1.4. I rilievi intesi a contrastare la contravvenzione ex art. 650 cod. pen. sono di mero carattere rivalutativo e fattuale, e quanto alla denunciata carenza dell'elemento soggettivo, indicato nel dolo, si osserva che la natura contrav- venzionale del reato rende indifferente l'atteggiamento - doloso o colposo - dell'agente, come ha per l'appunto correttamente motivato l'impugnata sentenza (Sez. 1, n. 11187 del 06/07/1994, Pg in proc. Hochberger ed altri, Rv. 199611). 1.5. La doglianza riguardante il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è parimenti inammissibile, non rilevando sul punto la vantata assenza di precedenti penali (peraltro contraddetta dalla osservazione dell'ultimo rigo di pag. 7, ove si afferma che Pinna ha riportato vari precedenti penali), in quanto l'esclusione del beneficio è stata congruamente motivata per la ritenuta impossibilità di definire il fatto in termini di particolare tenuità, anche per la contestualizzazione della vicenda, commessa da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione e quindi inserita in un pregresso percorso di vita antigiuridica. 1.6. La pretesa apoditticità del diniego della sospensione condizionale della pena è smentita dall'illustrazione della prognosi negativa in ordine al rischio di recidiva, a causa della inaffidabile personalità del Pinna e della sua pervicace volontà di sottrarsi alle prescrizioni (vds. pag. 7/8 dell'impugnata sentenza). Peraltro, sussiste una causa ostativa alla concessione dell'invocato beneficio, indicata dal primo giudice nei precedenti penali dell'imputato. 1.7. Le doglianze espresse nel settimo motivo di impugnazione hanno già trovato sostanziale trattazione nel primo motivo (vds. par. 1.1), quanto ai profili di paventata incostituzionalità del contestato reato ex art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011. Il richiamo alla disposizione dell'art. 8 del citato decreto, che nel quinto comma attribuisce al giudice il potere di imporre tutte le prescrizioni che ritenga necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, non svolge nella specie alcun ruolo, non risultando che la misura di prevenzione imposta al Pinna sia accessoriata di simili prescrizioni individualizzate, sicché è manifestamente irrilevante la sollecitazione all'interpello di costituzionalità di detta norma.Peraltro, in termini generali, questa Corte ha affermato il principio per cui «In tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati» (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612). 1.8. Infine, è inammissibile l'ultimo motivo, che deduce eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato rispetto dei criteri che regolano la discre- zionalità vincolata del giudice in detta materia. Basti pensare che l'unica riforma della sentenza di primo grado è stata effettuata proprio in punto di dosimetria della pena, consistentemente ridotta dai giudici di appello livellandola al minimo edittale con un modestissimo aumento per la continuazione interna. 2. In conclusione, il ricorso risulta globalmente inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Pinna al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r