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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 1990

Cassazione n. 39126/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente sul ricorso proposto da: Pubblico ministero del Tribunale di Fermo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le Indagini preliminari del Tribunale di Fermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le Indagini preliminari del Tribunale di Fermo, con ordinanza del 14 luglio 2025, ha respinto la richiesta dal Pubblico Ministero di convalidare l’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. in quanto il giudice, ritenendo che il fatto sia di minima offensività e che pertanto la polizia non avrebbe dovuto procedere all’arresto, avrebbe fatto errata applicazione delle norme di legge così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.

3. In data 21 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso il pubblico ministero deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen.

La doglianza è infondata.

Il giudice della convalida, dato coerente e adeguato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ha fatto corretto riferimento ai criteri posti dall’art. 381 cod. proc. pen. e, nello specifico, al parametro previsto dall’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. per cui “si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o delle circostanze del fatto”.

Nel provvedimento impugnato, infatti, evidenziando gli elementi emersi e al momento conosciuti dagli operanti (che si trattava, cioè, di un allontanamento dal Comune di Fermo per andare alla sede della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per un colloquio con il responsabile del centro alla ricerca di un lavoro) il giudice ha dato conto della valutazione effettuata e ha esposto le ragioni sulle quali si fonda la conclusione cui è pervenuto nel senso che il fatto, anche a prima lettura, non appariva grave e che l’autrice non poteva essere ritenuta pericolosa.

Tale valutazione dell’operato della polizia effettuata con giudizio ex ante appare logica e non è pertanto sindacabile in questa sede.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: Pubblico ministero del Tribunale di Fermo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le Indagini preliminari del Tribunale di Fermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le Indagini preliminari del Tribunale di Fermo, con ordinanza del 14 luglio 2025, ha respinto la richiesta dal Pubblico Ministero di convalidare l’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. in quanto il giudice, ritenendo che il fatto sia di minima offensività e che pertanto la polizia non avrebbe dovuto procedere all’arresto, avrebbe fatto errata applicazione delle norme di legge così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. 3. In data 21 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell’unico motivo di ricorso il pubblico ministero deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. La doglianza è infondata. Il giudice della convalida, dato coerente e adeguato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ha fatto corretto riferimento ai criteri posti dall’art. 381 cod. proc. pen. e, nello specifico, al parametro previsto dall’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. per cui “si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o delle circostanze del fatto”. Nel provvedimento impugnato, infatti, evidenziando gli elementi emersi e al momento conosciuti dagli operanti (che si trattava, cioè, di un allontanamento dal Comune di Fermo per andare alla sede della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per un colloquio con il responsabile del centro alla ricerca di un lavoro) il giudice ha dato conto della valutazione effettuata e ha esposto le ragioni sulle quali si fonda la conclusione cui è pervenuto nel senso che il fatto, anche a prima lettura, non appariva grave e che l’autrice non poteva essere ritenuta pericolosa. Tale valutazione dell’operato della polizia effettuata con giudizio ex ante appare logica e non è pertanto sindacabile in questa sede. P.Q.M Rigetta il ricorso. Co
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