CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c e 179 c.p.p. Pur avendo il difensore avanzato richiesta, sette giorni prima dell'udienza, di partecipazione da remoto al giudizio, la corte di appello ha del tutto trascurato tale istanza, non inviando il link per il collegamento, e ciò peraltro nonostante il decreto di citazione in appello prevedesse espressamente la facoltà del difensore di chiedere la partecipazione da remoto entro il giorno antecedente all'udienza. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e succ. mod. senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, chiedendo la liquidazione delle competenze, essendo l'imputato ammesso al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Il giudizio di appello si è correttamente svolto, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod.), atteso che alcuna richiesta di discussione orale risulta formulata e depositata in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza previsto dalla disposizione normativa indicata; ed invero, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, risulta avanzata, sette giorni prima dell'udienza, unicamente una richiesta del difensore di partecipazione da remoto. Ai fini dell'esatto inquadramento della questione è necessario fare riferimento agli artt. 23 e ss. d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.Con la legge di conversione è stata attuata la fusione per incorporazione, nel testo del d.l. n. 137 del 2020, dei successivi decreti legge c.d. "Ristori" -bis -ter e -quater, contestualmente abrogati, le cui disposizioni sono state trasfuse integralmente nel primo, divenuto il testo di riferimento per le norme emergenziali. In particolare, sono state riportate le previsioni precedentemente contenute negli artt. 23, 24 - d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto Ristori-bis) - relative alla celebrazione e decisione dei giudizi penali d'appello e alla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali e dei termini dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati - ora divenute, rispettivamente, gli artt. 23-bis e 23-ter dell'articolato. L'art. 23-bis della legge indicata, espressamente dedicato al processo penale di appello, prevede che a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 aprile 2021 (termine ulteriormente prorogato) ad eccezione dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., le udienze di appello si celebrano in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il p.m. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire» (comma 1). Il comma 2 prescrive, conseguentemente e coerentemente con l'assetto limitativo delle garanzie processuali, le regole per la discussione finale, secondo le quali le conclusioni devono essere formulate con atto scritto e trasmesse alla cancelleria della Corte d'appello per via telematica. Tali disposizioni, che trovano collocazione nell'ambito di una disciplina ad hoc dettata per far fronte alla situazione epiderniologica venutasi a creare per la diffusione del Covid, hanno natura di norme eccezionale rispetto all'assetto ordinario all'epoca vigente e come tali sono di stretta interpretazione. Né potrebbe assumere rilievo ai fini che occupano la circostanza che nel decreto di citazione in appello vi sia l'avviso secondo cui "i difensori delle parti hanno facoltà di partecipare all'udienza da remoto, comunicando detta volontà, entro il giorno antecedente all'udienza", trattandosi di modalità partecipativa non corrispondente a quella prevista dalla legge. In ogni caso la sentenza impugnata dà atto dell'intervenuta trasmissione delle conclusioni scritte da parte sia del P.G. che del difensore dell'imputato - circostanza solo genericamente contestata dal ricorrente. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. Quanto alla richiesta di liquidazione delle proprie competenze avanzata dal difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, essa dovrà essere avanzata al competente giudice di merito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame