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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 26875/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DEL** – * di“autoresponsabilità”* * Consigliere del figlio verso séstesso ** PU* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 28612/2020 * proposto daD * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 39 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difendeper procura speciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * intimataavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO ROMA n. 931/2020depositata il 07/02/2020.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023dal Consigliere * ** le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che haconcluso per l accoglimento del quarto motivo di ricorso.Il Tribunale di Roma con sentenza del 23 settembre 2015 insede di giudizio di divorzio dispose un assegno di € 550 00 infavore della ex moglie ed un assegno di mantenimento di € 500 00in favore della figlia maggiorenne da corrispondere alla primaoltre al contributo pari all 80% delle spese straordinarie per lamedesima.Con sentenza del 7 febbraio 2020 n. 931 la Corte d appello diRoma in accoglimento dell impugnazione proposta dall obbligatoha ridotto l assegno divorzile ad € 400 00 mensili e quello per lafiglia ad € 350 00 mensili oltre al 50% delle spese straordinariecon decorrenza dal settembre 2019.Ha ritenuto la corte territoriale per quanto ancora rileva chea in conformità all orientamento enunciato da * sez. un.n. 18287/2018 occorre anzitutto operare la valutazionecomparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle partie poi considerare il contributo reso dal richiedente alla vita ed alpatrimonio comune nella specie ha accertatoi che il marito ha sempre svolto l attività di imprenditore nellacompravendita di legname in ispecie parquet in forma associata oindividuale e nel 2019 ha anche venduto al fratello una quotasociale di altra società del valore calcolato dal c.t.u. in €54.758 11 le dichiarazioni dei redditi prodotte non sono fedelicome verificato dal c.t.u. che ha individuato superiori redditi daidocumenti pur incompleti depositati dall obbligato emergel esistenza di altri conti correnti le cui movimentazioni il medesimo2 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023ha omesso di produrre ha quindi esaminato il conto titoli e leproprietà immobiliari inoltre egli ha un tenore di vita e spesedocumentate come accertato dal c.t.u. ben superiori al ridottoreddito dichiaratoii che la moglie non ha mai lavorato durante la convivenzaconiugale ed è affetta da infermità psicotica che le ha da semprereso difficile la vita di relazione né è in grado per la patologia eper l età di reperire un attività lavorativa ella non ha entratecome risulta dalle dichiarazioni dei redditi percependo unicamentel assegno dell ex coniuge ha degli immobiliiii tutto ciò considerato e tenuto conto della durataultraventennale del matrimonio nonché del fatto che il marito nonsi è occupato della prole ha confermato l assegno pur riducendolob con riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne nonautosufficiente grava sull obbligato l onere di provare che il figlioabbia raggiunto l indipendenza economica o la sua colpevole inerziao rifiuto di un attività lavorativa nella specie la corte ha accertatoche la figlia della coppia nata nel 1989 ha avuto un percorso distudi non costante essendosi dapprima iscritta ad una facoltàuniversitaria ma senza sostenere esami ed avendo poi iniziatocon maggiore impegno una facoltà differente nella quale hasostenuto venti esami mancando un solo esame e la tesi al fine delconseguimento del diploma universitario tenuto conto inoltre delfatto che la medesima ha dovuto affrontare la patologia psichiatricamaterna ha concluso che non sussiste un atteggiamento di inerziao rifiuto ingiustificati della medesima rispetto al reperimento di unlavoro.Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazionedall obbligato sulla base di quattro motivi.Non svolge difese l intimata.3 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Il ricorrente ha depositato anche la memoria.Con ordinanza interlocutoria n. 5968/2023 il Collegio haritenuto «opportuno rinviare la trattazione della causa alladiscussione in pubblica udienza in relazione alle doglianzeprospettate nel quarto motivo e ciò in ragione del contrastoregistratosi nella giurisprudenza della Prima Sezione civile di questaCorte sulla questione della ripartizione degli oneri probatori in temadi assegno di mantenimento del figlio maggiorenne così

V. *n. 12952/2016 v. anche * n. 19589/2011 n. 15756/2006contra * 17183/2020 * 27904/2021 ».Il * ha chiesto l accoglimento del quarto motivo di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEl. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti1 “difetto di motivazione per errore di fatto” ed omesso esamedi un fatto decisivo ai sensi dell art. 360 primo comma n. 5c.p.c. con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corteterritoriale ha errato nell affermare che il valore della quota dipartecipazione nella * s.r.l. venduta dal ricorrente sia statoaccertato dal c.t.u. in € 54.759 11 quando invece nella relazioneperitale viene indicato un quarto di tale valore anzi egli vendettela quota al valore nominale di € 2.500 00 quindi questa era lasomma da considerare inoltre la corte territoriale ha trascuratotutta la documentazione decisiva da cui emergeva ildeterioramento della sua situazione economica2 violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 5comma 6 l. n. 898/1970 ai sensi dell art. 360 primo comma n. 3c.p.c. non avendo l ex moglie provato l inadeguatezza dei proprimezzi di sussistenza e l impossibilità di procurarseli per ragioniobiettive come l inabilità al lavoro e neppure il suo contributo4 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023personale ed economico alla conduzione della vita familiare ed allaformazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune3 violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. 115 e 116 c.p.c. aisensi dell art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. avendo la corteterritoriale ritenuto provata l impossibilità di attendere al lavorodella controparte in forza degli atti dal ricorrente depositati nelprocedimento rotale intrapreso per la declaratoria di nullità delmatrimonio così attribuendo valore di confessione stragiudizialealle sue affermazioni sebbene dirette ad un terzo il * diRoma quale Tribunale di prima istanza4 violazione e falsa applicazione degli artt. 315 comma 4337 septies comma 1 2697 c.c. 115 comma 1 116 c.p.c.avendo la corte territoriale affermato che grava sull obbligatol onere di provare il venire meno dei presupposti per la sussistenzadell obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne nonchéritenuto sussistere nella specie i requisiti per il permaneredell obbligo di mantenimento in capo al genitore pur essendo lafiglia nata nel 1989 ed avendo conseguito a suo tempo nel 2008 ildiploma nella scuola superiore di odontotecnico senza ricercare unlavoro coerente con tale titolo di studio ma decidendo dapprima diiscriversi alla facoltà di * del * non sostenendo peròper tre anni nessun esame e poi a quella di * * e* umanistiche dove per due anni ha sostenuto un soloesame ed a quasi dieci anni dall iscrizione non ha ancoraconseguito la laurea triennale.2. – I primi tre motivi sono inammissibili.Come palesa la loro stessa tecnica redazionale si tratta dimotivi che pur sotto l egida formale del vizio di violazione di leggeo di omesso esame pretendono invece dalla Corte di legittimitàuna rivisitazione della vicenda concreta già scrutinata dai giudici5 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023del merito tramite la lettura degli atti istruttori ma il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un erronearicognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa laddovel allegazione di un erronea ricognizione della concreta vicenda amezzo delle risultanze di causa è esterna all esatta interpretazionedella norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritosottratta al sindacato di legittimità e multis * 15 aprile 2021n. 10029 * 17 febbraio 2021 n. 4172 * 22 gennaio2021 n. 1341 * 4 maggio 2020 n. 8444 * 10 marzo2020 n. 6692 * 6 marzo 2019 n. 6519 * 5 febbraio2019 n. 3340 * 14 gennaio 2019 n. 640 rimane pertantoestranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il“convincimento” che il giudice si è formato in esito all esame delmateriale probatorio mediante la valutazione della maggiore ominore attendibilità delle fonti di prova.In particolare giova osservare ancora 1 quanto al primomotivo che il dedotto errore sul valore della quota compravendutanon sarebbe comunque decisivo alla stregua dell impiantomotivazionale complessivo e dell esame compiuto delle proveraccolte dal giudice del merito 2 quanto al secondo motivo chetutti i requisiti a fondamento dell assegno di mantenimentodivorzile sono stati puntualmente vagliati e posti a fondamentodella impugnata decisione senza che il giudice del merito siatenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed aconfutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti essendoinvece sufficiente che egli dopo aver vagliato le une e le altre nelloro complesso indichi gli elementi sui quali intende fondare ilproprio convincimento dovendosi ritenere disattesi per implicito6 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023tutti gli altri rilievi e circostanze che sebbene non menzionatispecificamente sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata e multis * 5 dicembre 2018 n. 31402 * 14novembre 2013 n. 25608 * 15 aprile 2011 n. 8767 * 9febbraio 2004 n. 2399 3 quanto al terzo motivo che la censuranon coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la qualeproprio come prova indiziaria tra le altre ha valutato le dichiarazioniprovenienti dallo stesso ricorrente in altro giudizio circa lasituazione psichiatrica della ex moglie suffragata dai documenti ditipo medico del pari da essa menzionati.3. – Il quarto motivo è inammissibile per la prima parteconcernente il soggetto gravato dell onere della prova mentre èfondato con riguardo ai requisiti per il permanere dell obbligo dimantenimento in capo al genitore del figlio ultramaggiorenne.4. – * il primo profilo concernente l onere della prova inrelazione al diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica il motivo è inammissibile anchese è opportuno e enunciare al riguardo il principio di diritto ai sensidell art. 363 c.p.c.4.1. – * affermazione in diritto secondo cui l onere diprovare l insussistenza dei presupposti per l obbligo dimantenimento del figlio maggiorenne grava sull obbligato e nonsul richiedente quello di provarne la esistenza la corte territorialenon ha invero fatto derivare nessuna conseguenza nel processodal momento che – lungi dal far gravare sulla parte ritenutaonerata le conseguenze del mancato assolvimento dell onereprobatorio – ha semplicemente proceduto ad accertare sulla basedegli elementi in giudizio complessivamente raccolti l esistenzadelle circostanze idonee in concreto a fondare il diritto almantenimento7 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Ma la conclusione raggiunta non è scalfita in nessun mododall enunciazione compiuta circa l onere probatorio che rimane unatesi teorica insuscettibile di influenzare la decisione finale e cometale necessariamente foriera della declaratoria d inammissibilitàdella parte del motivo che la censura.4.2. – Peraltro l esistenza di un ordinanza interlocutoria dirimessione alla pubblica udienza induce il Collegio ad operare intema alcune precisazioni ai sensi dell art. 363 c.p.c. quantoall onere probatorio circa i presupposti per l attribuzione delmantenimento al figlio maggiorenne.Va rilevato che nessun contrasto se non diacronico ed ormaisuperato con una difforme visuale esiste in tema di ripartizionedegli oneri probatori.La sentenza * 22 giugno 2016 n. 12952 che l ordinanzainterlocutoria menziona come punta del contrasto invero – nelcassare il decreto della corte territoriale che pronunciando sulreclamo e ritenuta non provata la raggiunta indipendenzaeconomica da parte dei due figli lo aveva accolto rigettando sia ladomanda di revoca che quella di aumento del contributo – avevacensurato il ragionamento del giudice del merito.* aveva affermato che nell ipotesi in cui nessun contributosia ancora dato è il richiedente che deve allegare e provare ipresupposti per il medesimo «il genitore che agisca nei confrontidell altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favoredei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo dellamancanza di indipendenza economica in quanto condizionelegittimante l azione ed oggetto di un accertamento giudiziale chepuò essere compiuto in caso di contestazione mediantepresunzioni desumibili dai fatti che l attore ha l onere di introdurrenel processo» dunque onere di allegazione e prova ai sensi8 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell art. 2697 c.c. a carico di chi agisce per richiedere ilmantenimento del figlio maggiorenne.* nell ipotesi in cui il contributo fosse già stato dispostodal giudice si reputava ivi bensì l obbligato onerato della prova delvenir meno dei presupposti ma con la precisazione che già l età delfiglio ed altre condizioni integrano la prova presuntiva della nondebenza mentre è il richiedente stesso a dover provare che la suainerzia sia incolpevole ossia gli “ostacoli personali” «il genitoreinteressato alla declaratoria di cessazione dell obbligo dimantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiuntol indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento diun attività produttiva di reddito o il mancato compimento del corsodi studi dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiutoingiustificato dello stesso» però precisando che « l onere dellaprova ben può essere assolto anche in tal caso mediantel allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in viapresuntiva l estinzione dell obbligazione dedotta».

Ed anzi –prosegue la sentenza * n. 12952 del 2016 – si inverte propriosulla base della presunzione dell età l onere della prova anche neiprocedimenti volti alla cessazione del precedentemente accertatoobbligo di mantenimento «La consequenzialità delle condotteperseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisc e unaltro elemento probatorio rilevante.

Ne consegue che gli ostacolipersonali al raggiungimento dell autosufficienza economicoreddituale in una fase di vita da qualificarsi pienamente adultasotto il profilo anagrafico devono venire puntualmente allegati eprovati se collocati all interno di un percorso di vita caratterizzatoda mancanza d iniziativa e d impegno verso un obiettivo prescelto».Da parte di questa pronuncia dunque era già statoampiamente puntualizzato il regime degli oneri probatori9 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023evidenziandosi che se il genitore veniva onerato di provare lacolpevolezza della inerzia tuttavia ciò si lega già – in via dipresunzione – all età che avanza e agli “ostacoli personali” che ilfiglio viene onerato di rendere oggetto di allegazione e prova.* del tutto consoni a quelli nei successivi arresti precisati.* semmai altre più risalenti decisioni a porreconsapevolmente l onere a carico del genitore onerato a dar provache il figlio avesse raggiunto l indipendenza economica o che fosse«stato posto nella concreta condizione di poter essereeconomicamente autosufficiente senza averne però tratto utileprofitto per sua colpa o per sua scelta» ma per concludere poisoltanto che « l età sola dunque non esclude in modo automatico ildiritto al mantenimento» cfr. * 8 febbraio 2012 n. 1773* 26 gennaio 2011 n. 1830 .La giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell affermare ilprincipio di diritto che occorre ora ribadire secondo cui l oneredella prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento èa carico del richiedente.Ai fini dell accoglimento della domanda così come delpermanere dell obbligo a fronte dell istanza di revoca dello stessoda parte del genitore è onere del richiedente provare non solo lamancanza di indipendenza economica – precondizione del dirittopreteso – ma anche di avere curato con ogni possibile impegno lapropria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pariimpegno attivato nella ricerca di un lavoro.Infatti raggiunta la maggiore età si presume l idoneità alreddito che per essere vinta necessita della prova delle fattispecieche integrano il diritto al mantenimento ulteriore.* è coerente con il consolidato principio generale diprossimità o vicinanza della prova secondo cui la ripartizione10 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell onere probatorio deve tenere conto oltre che della partizionedella fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi odimpeditivi del diritto anche del principio riconducibile all art. 24* ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendereimpossibile o troppo difficile l esercizio dell azione in giudizio dellariferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di provaconseguentemente ove i fatti possano essere noti solo ad una delleparti ad essa compete l onere della prova pur negativa.Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlioquanto più prossima sia la sua età a quella di un recentemaggiorenne invero da un lato qualora sia stato emesso dalgiudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne acarico del genitore non convivente esso resta ultrattivo di per sésino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice edall altro lato qualora sussista una domanda di revoca da parte delgenitore obbligato l onere della prova risulterà particolarmenteagevole per il figlio in prossimità della maggiore età appenacompiuta ed anche per gli immediati anni a seguire quando ilsoggetto abbia intrapreso un percorso di studi già questointegrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzoper meglio avanzare verso l ingresso nel mondo adulto.È opportuno altresì evidenziare come l applicazione in buonafede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare ilsuo mantenimento al figlio convivente o no non appena e soloperché questi entri nella maggiore età ove impegnato ancora neglistudi superiori se non universitari poiché non si legittima affattola cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio soloin quanto sia divenuto maggiorenne.Di converso la prova del diritto all assegno di mantenimentosarà più gravosa man mano che l età del figlio aumenti sino a11 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023configurare il c.d.

“figlio adulto” che in ragione del principiodell autoresponsabilità si valuterà caso per caso se possa ancorapretendere di essere mantenuto anche con riguardo alle scelte divita fino a quel momento operate e all impegno realmente profusonella ricerca prima di una idonea qualificazione professionale epoi di una collocazione lavorativa.Ne deriva l enunciazione ai sensi dell art. 363 c.p.c. delprincipio di diritto in calce riportato.5. – * il secondo profilo concernente i presupposti perl accertamento del diritto del figlio ultramaggiorenne al suomantenimento il quarto motivo è fondato.5.1. – La corte territoriale sulla base delle risultanzeprocessuali da chiunque offerte ha rilevato che nella specie lafiglia sebbene nata nel 1989 e ormai adulta prosegue e staterminando gli studi dopo un lungo periodo di disorientamento e diinerzia secondo la corte giustificato dalla condizione psicotica edasociale della madre solo su ciò fondando il diritto al perdurantemantenimento nonostante l età ampiamente sopra i trenta anni.Tale conclusione non è conforme ai principî dettati dalla Cortenella materia.5.2. – Si è invero affermato il principio costante secondo cuiche per la legge il figlio adulto di regola non ha diritto allacontribuzione dei genitori.L iter del ragionamento si snoda da un lato con riguardo allac.d. funzione educativa del mantenimento e dall altro lato al c.d.principio di autoresponsabilità.5.2.1. – Per la prima la raggiunta età matura del figlio assumerilievo in sé in ragione dello stretto collegamento tra doverieducativi e di istruzione da una parte e obbligo di mantenimentodall altra parte i primi non potendo che cessare a un dato punto12 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell evoluzione umana all età maggiore pertanto quando èmatura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa diessere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentaliper le proprie scelte di vita anche minuta e quotidiana – conseguel insussistenza del diritto al mantenimento.L art. 30 * sancisce il dovere e il diritto dei genitorimantenere istruire ed educare i figli secondo una correlazioneineliminabile fra funzione educativo formativa ed obbligo dimantenimento.* il sistema positivo pone una stretta e necessariacorrelazione tra diritto dovere all istruzione e all educazione da unlato e diritto al mantenimento dall altro lato in quanto il dirittodel figlio esiste all interno di un progetto educativo e formativoreso palese dal collegamento normativo tra gli obblighi diistruzione educazione e mantenimento.La funzione educativa del mantenimento pertanto è nozioneidonea a circoscrivere la portata dell obbligo relativo sia in terminidi contenuto sia di durata avendo riguardo al tempo occorrente emediamente necessario per il suo inserimento nella società.5.2.2. – Per il secondo si è già nei precedenti di quesra Corteosservato che contro la teorica estrema del “diritto ad ognipossibile diritto” l art. 337 septies c.c. indica il trascorrere da unavisuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità suglialtri – siano essi individui o soggetti collettivi pubblici o privati –ad un assunzione di responsabilità in capo al figlio ormaimaggiorenne il principio viene dall ordinamento positivo e dal“diritto vivente” in molti ed eterogenei ambiti applicato si rinvia a* 14 agosto 2020 n. 17183 .In questa visuale lo stesso il percorso di formazione presceltodal figlio se deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue13 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023capacità inclinazioni ed aspirazioni deve tuttavia pure esserecompatibile con le condizioni economiche dei genitori dondel affermazione secondo cui a un dato momento è esigibile l utileassicurarsi il sostentamento autonomo nelle more dell attesa per ilreperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettiveaspirazioni attesa che non si giustifica più resti inerte edimproduttiva non potendo egli di converso pretendere che aqualsiasi lavoro si adatti soltanto in vece sua il genitore ancheper offrirgli il mantenimento sine die.* non sussiste per sempre nella dovuta ricercadell aspirato lavoro un rigido vincolo alla preparazione teorica inricerca ad una data età dell autosufficienza economica secondo ilprincipio di autoresponsabilità nel saper contemperare leaspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concretomercato che il lavoro offre.Occorre di conseguenza che sia provato dal richiedente il suoimpegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato dellavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardoa conseguirla cfr. * 7 ottobre 2022 n. 29264 * 3dicembre 2021 n. 37366 * 20 agosto 2020 n. 17380 *14 agosto 2020 n. 17183 .Si tratta di un orientamento di corretta esegesi normativa edequilibrio degli interessi di tutte le persone interessate comeregolate dall ordinamento positivo dovendosi ribadire come direcente precisato dalle Sezioni unite di questa Corte che « l avalutazione in sede interpretativa non può spingersi sino allaelaborazione di una norma nuova con l assunzione di un ruolosostitutivo del legislatore.

La giurisprudenza non è fonte del14 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023diritto» nel contempo rilevando che « l a giurisprudenzanell interpretazione e nell applicazione della legge dà vita al testonormativo e dà contenuto alle clausole generali elaborando laregola del caso concreto e poi reiterando la regola del caso nellesuccessive decisioni» e sottolineandosi l importanza di una«coerenza degli orientamenti giurisprudenziali giacché le nuovefrontiere dell interpretazione che aspirino a offrire stabilità ecertezza non conseguono a bruschi cambiamenti di rotta ma sonoil frutto di un progredire nel dialogo con i precedenti con le altre* e con la cultura giuridica» * sez. un. 30 dicembre2022 n. 38162 .5.3. – La vicenda in esame offre l occasione di operare alcunepuntualizzazioni con riguardo al caso in cui il figlio largamenteadulto alleghi di avere mancato di conseguire l indipendenzaeconomica per le necessità di offrire cura ad altri nella speciel altro genitore convivente.Al riguardo il predetto principio di autoresponsabilità va intesonel senso che esso impone l assunzione della responsabilità in capoa sé e per sé assunzione di responsabilità dunque capace diricomprendere l obbligo di attivazione con ogni mezzo per la ricercadi una indipendenza economica al fine di per prendersi cura nonsolo di sé stessi ma grazie ad essa se necessario anche di altrifamiliari.Tale principio opera infatti anzitutto imponendo al figlio didimostrarsi tale verso sé stesso nel senso che i doveri disolidarietà nei confronti del genitore convivente il quale in ipotesinecessiti di particolari attenzioni o cure lascia permanere i doveridel figlio verso sé stesso con l esigenza di attivarsi per conseguirela propria indipendenza economica che peraltro la stessa15 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023necessità di occuparsi anche di altri soggetti costituisce un validoincentivo a proficuamente ricercare.5.4. – * specie la Corte territoriale ha ritenuto che la figliaora di anni trentaquattro – nonostante la qualifica di odontotecnicoconseguita negli anni degli studi superiori e nonostante iltrascorrere di molti anni nella frequenza di un primo corsouniversitario con un solo esame sostenuto e di un secondo corsonon ancora concluso dopo ben dieci anni – abbia comunque dirittoall assegno di mantenimento. * per il fatto che la sua protrattainerzia si giustificherebbe in via indiretta per la condizione diinstabilità psichica della madre la quale pur sotto controllo grazieai farmaci ne richiede la presenza che essa si è trovata in passatoad assicurare per un lungo periodo.Tale conclusione non è conforme a diritto.La condizione di vulnerabilità del genitore convivente con lafiglia maggiorenne è stata ritenuta senz altro dalla corte territorialeuna giustificazione per la perdurante pretesa del mantenimento daparte dell altro genitore attesa l esigenza di “affrontare la patologiapsichiatrica materna senza il sostegno del padre”.Ma – alla stregua di quanto appena esposto e dei principî didiritto sotto enunciati che tali concetti riassumono – laconclusione non risponde a diritto dovendo la situazione concretaessere dalla corte del merito rivalutata previa cassazione delladecisione.6. – In conclusione la sentenza impugnata va cassata inparziale accoglimento del quarto motivo di ricorso con rinvioinnanzi alla Corte d appello di Roma in diversa composizioneperché decida la controversia applicando il principiodell autoresponsabilità e in particolare sulla base dei seguentiprincipî di diritto16 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/20231 «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo diindipendenza economica l onere della prova delle condizioni chefondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedentevertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato con ognipossibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica edi essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro diconseguenza se il figlio è neomaggiorenne e proseguanell ordinario percorso di studi superiori o universitari o dispecializzazione già questa circostanza è idonea a fondare il suodiritto al mantenimento viceversa per il “figlio adulto” in ragionedel principio dell autoresponsabilità sarà particolarmente rigorosala prova a suo carico delle circostanze oggettive ed esterne cherendano giustificato il mancato conseguimento di una autonomacollocazione lavorativa».2 «I principî della funzione educativa del mantenimento edell autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitorel estensione dell obbligo di contribuzione del figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica per il tempo mediamentenecessario al reperimento di un occupazione da parte di questitenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavorocontemperando fra di loro le sue aspirazioni astratte con ilconcreto mercato del lavoro non essendo giustificabile nel “figlioadulto” l attesa ad ogni costo di un occupazione necessariamenteequivalente a quella desiderata».3 «I principî della funzione educativa del mantenimento edell autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitorel estensione dell obbligo di contribuzione del figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica per il tempo mediamentenecessario al reperimento di un occupazione da parte di questitenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro17 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023contemperando fra di loro ove si verifichi tale evenienza il bisognodi particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveriverso sé stesso la propria vita e la propria indipendenzaeconomica potendo tale necessità unicamente giustificare dopo lamaggiore età meri ritardi nel conseguire la propria autonomiaeconomico lavorativa ma mai costituire nel “figlio adulto” cheanzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi ragione della completaelisione dei doveri verso sé stesso anche in vista della propria vitafutura».Il primo dei su esposti principî di diritto viene enunciato ai sensidell art. 363 c.p.c. essendosi ritenuto inammissibile sul punto ilquarto motivo.Alla Corte del merito si demanda anche la liquidazione dellespese di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DEL** – * di“autoresponsabilità”* * Consigliere del figlio verso séstesso ** PU* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 28612/2020 * proposto daD * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 39 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difendeper procura speciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * intimataavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO ROMA n. 931/2020depositata il 07/02/2020.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023dal Consigliere * ** le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che haconcluso per l accoglimento del quarto motivo di ricorso.Il Tribunale di Roma con sentenza del 23 settembre 2015 insede di giudizio di divorzio dispose un assegno di € 550 00 infavore della ex moglie ed un assegno di mantenimento di € 500 00in favore della figlia maggiorenne da corrispondere alla primaoltre al contributo pari all 80% delle spese straordinarie per lamedesima.Con sentenza del 7 febbraio 2020 n. 931 la Corte d appello diRoma in accoglimento dell impugnazione proposta dall obbligatoha ridotto l assegno divorzile ad € 400 00 mensili e quello per lafiglia ad € 350 00 mensili oltre al 50% delle spese straordinariecon decorrenza dal settembre 2019.Ha ritenuto la corte territoriale per quanto ancora rileva chea in conformità all orientamento enunciato da * sez. un.n. 18287/2018 occorre anzitutto operare la valutazionecomparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle partie poi considerare il contributo reso dal richiedente alla vita ed alpatrimonio comune nella specie ha accertatoi che il marito ha sempre svolto l attività di imprenditore nellacompravendita di legname in ispecie parquet in forma associata oindividuale e nel 2019 ha anche venduto al fratello una quotasociale di altra società del valore calcolato dal c.t.u. in €54.758 11 le dichiarazioni dei redditi prodotte non sono fedelicome verificato dal c.t.u. che ha individuato superiori redditi daidocumenti pur incompleti depositati dall obbligato emergel esistenza di altri conti correnti le cui movimentazioni il medesimo2 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023ha omesso di produrre ha quindi esaminato il conto titoli e leproprietà immobiliari inoltre egli ha un tenore di vita e spesedocumentate come accertato dal c.t.u. ben superiori al ridottoreddito dichiaratoii che la moglie non ha mai lavorato durante la convivenzaconiugale ed è affetta da infermità psicotica che le ha da semprereso difficile la vita di relazione né è in grado per la patologia eper l età di reperire un attività lavorativa ella non ha entratecome risulta dalle dichiarazioni dei redditi percependo unicamentel assegno dell ex coniuge ha degli immobiliiii tutto ciò considerato e tenuto conto della durataultraventennale del matrimonio nonché del fatto che il marito nonsi è occupato della prole ha confermato l assegno pur riducendolob con riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne nonautosufficiente grava sull obbligato l onere di provare che il figlioabbia raggiunto l indipendenza economica o la sua colpevole inerziao rifiuto di un attività lavorativa nella specie la corte ha accertatoche la figlia della coppia nata nel 1989 ha avuto un percorso distudi non costante essendosi dapprima iscritta ad una facoltàuniversitaria ma senza sostenere esami ed avendo poi iniziatocon maggiore impegno una facoltà differente nella quale hasostenuto venti esami mancando un solo esame e la tesi al fine delconseguimento del diploma universitario tenuto conto inoltre delfatto che la medesima ha dovuto affrontare la patologia psichiatricamaterna ha concluso che non sussiste un atteggiamento di inerziao rifiuto ingiustificati della medesima rispetto al reperimento di unlavoro.Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazionedall obbligato sulla base di quattro motivi.Non svolge difese l intimata.3 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Il ricorrente ha depositato anche la memoria.Con ordinanza interlocutoria n. 5968/2023 il Collegio haritenuto «opportuno rinviare la trattazione della causa alladiscussione in pubblica udienza in relazione alle doglianzeprospettate nel quarto motivo e ciò in ragione del contrastoregistratosi nella giurisprudenza della Prima Sezione civile di questaCorte sulla questione della ripartizione degli oneri probatori in temadi assegno di mantenimento del figlio maggiorenne così

V. *n. 12952/2016 v. anche * n. 19589/2011 n. 15756/2006contra * 17183/2020 * 27904/2021 ».Il * ha chiesto l accoglimento del quarto motivo di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEl. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti1 “difetto di motivazione per errore di fatto” ed omesso esamedi un fatto decisivo ai sensi dell art. 360 primo comma n. 5c.p.c. con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corteterritoriale ha errato nell affermare che il valore della quota dipartecipazione nella * s.r.l. venduta dal ricorrente sia statoaccertato dal c.t.u. in € 54.759 11 quando invece nella relazioneperitale viene indicato un quarto di tale valore anzi egli vendettela quota al valore nominale di € 2.500 00 quindi questa era lasomma da considerare inoltre la corte territoriale ha trascuratotutta la documentazione decisiva da cui emergeva ildeterioramento della sua situazione economica2 violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 5comma 6 l. n. 898/1970 ai sensi dell art. 360 primo comma n. 3c.p.c. non avendo l ex moglie provato l inadeguatezza dei proprimezzi di sussistenza e l impossibilità di procurarseli per ragioniobiettive come l inabilità al lavoro e neppure il suo contributo4 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023personale ed economico alla conduzione della vita familiare ed allaformazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune3 violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. 115 e 116 c.p.c. aisensi dell art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. avendo la corteterritoriale ritenuto provata l impossibilità di attendere al lavorodella controparte in forza degli atti dal ricorrente depositati nelprocedimento rotale intrapreso per la declaratoria di nullità delmatrimonio così attribuendo valore di confessione stragiudizialealle sue affermazioni sebbene dirette ad un terzo il * diRoma quale Tribunale di prima istanza4 violazione e falsa applicazione degli artt. 315 comma 4337 septies comma 1 2697 c.c. 115 comma 1 116 c.p.c.avendo la corte territoriale affermato che grava sull obbligatol onere di provare il venire meno dei presupposti per la sussistenzadell obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne nonchéritenuto sussistere nella specie i requisiti per il permaneredell obbligo di mantenimento in capo al genitore pur essendo lafiglia nata nel 1989 ed avendo conseguito a suo tempo nel 2008 ildiploma nella scuola superiore di odontotecnico senza ricercare unlavoro coerente con tale titolo di studio ma decidendo dapprima diiscriversi alla facoltà di * del * non sostenendo peròper tre anni nessun esame e poi a quella di * * e* umanistiche dove per due anni ha sostenuto un soloesame ed a quasi dieci anni dall iscrizione non ha ancoraconseguito la laurea triennale.2. – I primi tre motivi sono inammissibili.Come palesa la loro stessa tecnica redazionale si tratta dimotivi che pur sotto l egida formale del vizio di violazione di leggeo di omesso esame pretendono invece dalla Corte di legittimitàuna rivisitazione della vicenda concreta già scrutinata dai giudici5 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023del merito tramite la lettura degli atti istruttori ma il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un erronearicognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa laddovel allegazione di un erronea ricognizione della concreta vicenda amezzo delle risultanze di causa è esterna all esatta interpretazionedella norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritosottratta al sindacato di legittimità e multis * 15 aprile 2021n. 10029 * 17 febbraio 2021 n. 4172 * 22 gennaio2021 n. 1341 * 4 maggio 2020 n. 8444 * 10 marzo2020 n. 6692 * 6 marzo 2019 n. 6519 * 5 febbraio2019 n. 3340 * 14 gennaio 2019 n. 640 rimane pertantoestranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il“convincimento” che il giudice si è formato in esito all esame delmateriale probatorio mediante la valutazione della maggiore ominore attendibilità delle fonti di prova.In particolare giova osservare ancora 1 quanto al primomotivo che il dedotto errore sul valore della quota compravendutanon sarebbe comunque decisivo alla stregua dell impiantomotivazionale complessivo e dell esame compiuto delle proveraccolte dal giudice del merito 2 quanto al secondo motivo chetutti i requisiti a fondamento dell assegno di mantenimentodivorzile sono stati puntualmente vagliati e posti a fondamentodella impugnata decisione senza che il giudice del merito siatenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed aconfutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti essendoinvece sufficiente che egli dopo aver vagliato le une e le altre nelloro complesso indichi gli elementi sui quali intende fondare ilproprio convincimento dovendosi ritenere disattesi per implicito6 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023tutti gli altri rilievi e circostanze che sebbene non menzionatispecificamente sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata e multis * 5 dicembre 2018 n. 31402 * 14novembre 2013 n. 25608 * 15 aprile 2011 n. 8767 * 9febbraio 2004 n. 2399 3 quanto al terzo motivo che la censuranon coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la qualeproprio come prova indiziaria tra le altre ha valutato le dichiarazioniprovenienti dallo stesso ricorrente in altro giudizio circa lasituazione psichiatrica della ex moglie suffragata dai documenti ditipo medico del pari da essa menzionati.3. – Il quarto motivo è inammissibile per la prima parteconcernente il soggetto gravato dell onere della prova mentre èfondato con riguardo ai requisiti per il permanere dell obbligo dimantenimento in capo al genitore del figlio ultramaggiorenne.4. – * il primo profilo concernente l onere della prova inrelazione al diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica il motivo è inammissibile anchese è opportuno e enunciare al riguardo il principio di diritto ai sensidell art. 363 c.p.c.4.1. – * affermazione in diritto secondo cui l onere diprovare l insussistenza dei presupposti per l obbligo dimantenimento del figlio maggiorenne grava sull obbligato e nonsul richiedente quello di provarne la esistenza la corte territorialenon ha invero fatto derivare nessuna conseguenza nel processodal momento che – lungi dal far gravare sulla parte ritenutaonerata le conseguenze del mancato assolvimento dell onereprobatorio – ha semplicemente proceduto ad accertare sulla basedegli elementi in giudizio complessivamente raccolti l esistenzadelle circostanze idonee in concreto a fondare il diritto almantenimento7 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Ma la conclusione raggiunta non è scalfita in nessun mododall enunciazione compiuta circa l onere probatorio che rimane unatesi teorica insuscettibile di influenzare la decisione finale e cometale necessariamente foriera della declaratoria d inammissibilitàdella parte del motivo che la censura.4.2. – Peraltro l esistenza di un ordinanza interlocutoria dirimessione alla pubblica udienza induce il Collegio ad operare intema alcune precisazioni ai sensi dell art. 363 c.p.c. quantoall onere probatorio circa i presupposti per l attribuzione delmantenimento al figlio maggiorenne.Va rilevato che nessun contrasto se non diacronico ed ormaisuperato con una difforme visuale esiste in tema di ripartizionedegli oneri probatori.La sentenza * 22 giugno 2016 n. 12952 che l ordinanzainterlocutoria menziona come punta del contrasto invero – nelcassare il decreto della corte territoriale che pronunciando sulreclamo e ritenuta non provata la raggiunta indipendenzaeconomica da parte dei due figli lo aveva accolto rigettando sia ladomanda di revoca che quella di aumento del contributo – avevacensurato il ragionamento del giudice del merito.* aveva affermato che nell ipotesi in cui nessun contributosia ancora dato è il richiedente che deve allegare e provare ipresupposti per il medesimo «il genitore che agisca nei confrontidell altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favoredei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo dellamancanza di indipendenza economica in quanto condizionelegittimante l azione ed oggetto di un accertamento giudiziale chepuò essere compiuto in caso di contestazione mediantepresunzioni desumibili dai fatti che l attore ha l onere di introdurrenel processo» dunque onere di allegazione e prova ai sensi8 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell art. 2697 c.c. a carico di chi agisce per richiedere ilmantenimento del figlio maggiorenne.* nell ipotesi in cui il contributo fosse già stato dispostodal giudice si reputava ivi bensì l obbligato onerato della prova delvenir meno dei presupposti ma con la precisazione che già l età delfiglio ed altre condizioni integrano la prova presuntiva della nondebenza mentre è il richiedente stesso a dover provare che la suainerzia sia incolpevole ossia gli “ostacoli personali” «il genitoreinteressato alla declaratoria di cessazione dell obbligo dimantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiuntol indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento diun attività produttiva di reddito o il mancato compimento del corsodi studi dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiutoingiustificato dello stesso» però precisando che « l onere dellaprova ben può essere assolto anche in tal caso mediantel allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in viapresuntiva l estinzione dell obbligazione dedotta».

Ed anzi –prosegue la sentenza * n. 12952 del 2016 – si inverte propriosulla base della presunzione dell età l onere della prova anche neiprocedimenti volti alla cessazione del precedentemente accertatoobbligo di mantenimento «La consequenzialità delle condotteperseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisc e unaltro elemento probatorio rilevante.

Ne consegue che gli ostacolipersonali al raggiungimento dell autosufficienza economicoreddituale in una fase di vita da qualificarsi pienamente adultasotto il profilo anagrafico devono venire puntualmente allegati eprovati se collocati all interno di un percorso di vita caratterizzatoda mancanza d iniziativa e d impegno verso un obiettivo prescelto».Da parte di questa pronuncia dunque era già statoampiamente puntualizzato il regime degli oneri probatori9 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023evidenziandosi che se il genitore veniva onerato di provare lacolpevolezza della inerzia tuttavia ciò si lega già – in via dipresunzione – all età che avanza e agli “ostacoli personali” che ilfiglio viene onerato di rendere oggetto di allegazione e prova.* del tutto consoni a quelli nei successivi arresti precisati.* semmai altre più risalenti decisioni a porreconsapevolmente l onere a carico del genitore onerato a dar provache il figlio avesse raggiunto l indipendenza economica o che fosse«stato posto nella concreta condizione di poter essereeconomicamente autosufficiente senza averne però tratto utileprofitto per sua colpa o per sua scelta» ma per concludere poisoltanto che « l età sola dunque non esclude in modo automatico ildiritto al mantenimento» cfr. * 8 febbraio 2012 n. 1773* 26 gennaio 2011 n. 1830 .La giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell affermare ilprincipio di diritto che occorre ora ribadire secondo cui l oneredella prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento èa carico del richiedente.Ai fini dell accoglimento della domanda così come delpermanere dell obbligo a fronte dell istanza di revoca dello stessoda parte del genitore è onere del richiedente provare non solo lamancanza di indipendenza economica – precondizione del dirittopreteso – ma anche di avere curato con ogni possibile impegno lapropria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pariimpegno attivato nella ricerca di un lavoro.Infatti raggiunta la maggiore età si presume l idoneità alreddito che per essere vinta necessita della prova delle fattispecieche integrano il diritto al mantenimento ulteriore.* è coerente con il consolidato principio generale diprossimità o vicinanza della prova secondo cui la ripartizione10 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell onere probatorio deve tenere conto oltre che della partizionedella fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi odimpeditivi del diritto anche del principio riconducibile all art. 24* ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendereimpossibile o troppo difficile l esercizio dell azione in giudizio dellariferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di provaconseguentemente ove i fatti possano essere noti solo ad una delleparti ad essa compete l onere della prova pur negativa.Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlioquanto più prossima sia la sua età a quella di un recentemaggiorenne invero da un lato qualora sia stato emesso dalgiudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne acarico del genitore non convivente esso resta ultrattivo di per sésino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice edall altro lato qualora sussista una domanda di revoca da parte delgenitore obbligato l onere della prova risulterà particolarmenteagevole per il figlio in prossimità della maggiore età appenacompiuta ed anche per gli immediati anni a seguire quando ilsoggetto abbia intrapreso un percorso di studi già questointegrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzoper meglio avanzare verso l ingresso nel mondo adulto.È opportuno altresì evidenziare come l applicazione in buonafede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare ilsuo mantenimento al figlio convivente o no non appena e soloperché questi entri nella maggiore età ove impegnato ancora neglistudi superiori se non universitari poiché non si legittima affattola cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio soloin quanto sia divenuto maggiorenne.Di converso la prova del diritto all assegno di mantenimentosarà più gravosa man mano che l età del figlio aumenti sino a11 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023configurare il c.d.

“figlio adulto” che in ragione del principiodell autoresponsabilità si valuterà caso per caso se possa ancorapretendere di essere mantenuto anche con riguardo alle scelte divita fino a quel momento operate e all impegno realmente profusonella ricerca prima di una idonea qualificazione professionale epoi di una collocazione lavorativa.Ne deriva l enunciazione ai sensi dell art. 363 c.p.c. delprincipio di diritto in calce riportato.5. – * il secondo profilo concernente i presupposti perl accertamento del diritto del figlio ultramaggiorenne al suomantenimento il quarto motivo è fondato.5.1. – La corte territoriale sulla base delle risultanzeprocessuali da chiunque offerte ha rilevato che nella specie lafiglia sebbene nata nel 1989 e ormai adulta prosegue e staterminando gli studi dopo un lungo periodo di disorientamento e diinerzia secondo la corte giustificato dalla condizione psicotica edasociale della madre solo su ciò fondando il diritto al perdurantemantenimento nonostante l età ampiamente sopra i trenta anni.Tale conclusione non è conforme ai principî dettati dalla Cortenella materia.5.2. – Si è invero affermato il principio costante secondo cuiche per la legge il figlio adulto di regola non ha diritto allacontribuzione dei genitori.L iter del ragionamento si snoda da un lato con riguardo allac.d. funzione educativa del mantenimento e dall altro lato al c.d.principio di autoresponsabilità.5.2.1. – Per la prima la raggiunta età matura del figlio assumerilievo in sé in ragione dello stretto collegamento tra doverieducativi e di istruzione da una parte e obbligo di mantenimentodall altra parte i primi non potendo che cessare a un dato punto12 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell evoluzione umana all età maggiore pertanto quando èmatura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa diessere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentaliper le proprie scelte di vita anche minuta e quotidiana – conseguel insussistenza del diritto al mantenimento.L art. 30 * sancisce il dovere e il diritto dei genitorimantenere istruire ed educare i figli secondo una correlazioneineliminabile fra funzione educativo formativa ed obbligo dimantenimento.* il sistema positivo pone una stretta e necessariacorrelazione tra diritto dovere all istruzione e all educazione da unlato e diritto al mantenimento dall altro lato in quanto il dirittodel figlio esiste all interno di un progetto educativo e formativoreso palese dal collegamento normativo tra gli obblighi diistruzione educazione e mantenimento.La funzione educativa del mantenimento pertanto è nozioneidonea a circoscrivere la portata dell obbligo relativo sia in terminidi contenuto sia di durata avendo riguardo al tempo occorrente emediamente necessario per il suo inserimento nella società.5.2.2. – Per il secondo si è già nei precedenti di quesra Corteosservato che contro la teorica estrema del “diritto ad ognipossibile diritto” l art. 337 septies c.c. indica il trascorrere da unavisuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità suglialtri – siano essi individui o soggetti collettivi pubblici o privati –ad un assunzione di responsabilità in capo al figlio ormaimaggiorenne il principio viene dall ordinamento positivo e dal“diritto vivente” in molti ed eterogenei ambiti applicato si rinvia a* 14 agosto 2020 n. 17183 .In questa visuale lo stesso il percorso di formazione presceltodal figlio se deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue13 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023capacità inclinazioni ed aspirazioni deve tuttavia pure esserecompatibile con le condizioni economiche dei genitori dondel affermazione secondo cui a un dato momento è esigibile l utileassicurarsi il sostentamento autonomo nelle more dell attesa per ilreperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettiveaspirazioni attesa che non si giustifica più resti inerte edimproduttiva non potendo egli di converso pretendere che aqualsiasi lavoro si adatti soltanto in vece sua il genitore ancheper offrirgli il mantenimento sine die.* non sussiste per sempre nella dovuta ricercadell aspirato lavoro un rigido vincolo alla preparazione teorica inricerca ad una data età dell autosufficienza economica secondo ilprincipio di autoresponsabilità nel saper contemperare leaspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concretomercato che il lavoro offre.Occorre di conseguenza che sia provato dal richiedente il suoimpegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato dellavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardoa conseguirla cfr. * 7 ottobre 2022 n. 29264 * 3dicembre 2021 n. 37366 * 20 agosto 2020 n. 17380 *14 agosto 2020 n. 17183 .Si tratta di un orientamento di corretta esegesi normativa edequilibrio degli interessi di tutte le persone interessate comeregolate dall ordinamento positivo dovendosi ribadire come direcente precisato dalle Sezioni unite di questa Corte che « l avalutazione in sede interpretativa non può spingersi sino allaelaborazione di una norma nuova con l assunzione di un ruolosostitutivo del legislatore.

La giurisprudenza non è fonte del14 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023diritto» nel contempo rilevando che « l a giurisprudenzanell interpretazione e nell applicazione della legge dà vita al testonormativo e dà contenuto alle clausole generali elaborando laregola del caso concreto e poi reiterando la regola del caso nellesuccessive decisioni» e sottolineandosi l importanza di una«coerenza degli orientamenti giurisprudenziali giacché le nuovefrontiere dell interpretazione che aspirino a offrire stabilità ecertezza non conseguono a bruschi cambiamenti di rotta ma sonoil frutto di un progredire nel dialogo con i precedenti con le altre* e con la cultura giuridica» * sez. un. 30 dicembre2022 n. 38162 .5.3. – La vicenda in esame offre l occasione di operare alcunepuntualizzazioni con riguardo al caso in cui il figlio largamenteadulto alleghi di avere mancato di conseguire l indipendenzaeconomica per le necessità di offrire cura ad altri nella speciel altro genitore convivente.Al riguardo il predetto principio di autoresponsabilità va intesonel senso che esso impone l assunzione della responsabilità in capoa sé e per sé assunzione di responsabilità dunque capace diricomprendere l obbligo di attivazione con ogni mezzo per la ricercadi una indipendenza economica al fine di per prendersi cura nonsolo di sé stessi ma grazie ad essa se necessario anche di altrifamiliari.Tale principio opera infatti anzitutto imponendo al figlio didimostrarsi tale verso sé stesso nel senso che i doveri disolidarietà nei confronti del genitore convivente il quale in ipotesinecessiti di particolari attenzioni o cure lascia permanere i doveridel figlio verso sé stesso con l esigenza di attivarsi per conseguirela propria indipendenza economica che peraltro la stessa15 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023necessità di occuparsi anche di altri soggetti costituisce un validoincentivo a proficuamente ricercare.5.4. – * specie la Corte territoriale ha ritenuto che la figliaora di anni trentaquattro – nonostante la qualifica di odontotecnicoconseguita negli anni degli studi superiori e nonostante iltrascorrere di molti anni nella frequenza di un primo corsouniversitario con un solo esame sostenuto e di un secondo corsonon ancora concluso dopo ben dieci anni – abbia comunque dirittoall assegno di mantenimento. * per il fatto che la sua protrattainerzia si giustificherebbe in via indiretta per la condizione diinstabilità psichica della madre la quale pur sotto controllo grazieai farmaci ne richiede la presenza che essa si è trovata in passatoad assicurare per un lungo periodo.Tale conclusione non è conforme a diritto.La condizione di vulnerabilità del genitore convivente con lafiglia maggiorenne è stata ritenuta senz altro dalla corte territorialeuna giustificazione per la perdurante pretesa del mantenimento daparte dell altro genitore attesa l esigenza di “affrontare la patologiapsichiatrica materna senza il sostegno del padre”.Ma – alla stregua di quanto appena esposto e dei principî didiritto sotto enunciati che tali concetti riassumono – laconclusione non risponde a diritto dovendo la situazione concretaessere dalla corte del merito rivalutata previa cassazione delladecisione.6. – In conclusione la sentenza impugnata va cassata inparziale accoglimento del quarto motivo di ricorso con rinvioinnanzi alla Corte d appello di Roma in diversa composizioneperché decida la controversia applicando il principiodell autoresponsabilità e in particolare sulla base dei seguentiprincipî di diritto16 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/20231 «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo diindipendenza economica l onere della prova delle condizioni chefondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedentevertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato con ognipossibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica edi essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro diconseguenza se il figlio è neomaggiorenne e proseguanell ordinario percorso di studi superiori o universitari o dispecializzazione già questa circostanza è idonea a fondare il suodiritto al mantenimento viceversa per il “figlio adulto” in ragionedel principio dell autoresponsabilità sarà particolarmente rigorosala prova a suo carico delle circostanze oggettive ed esterne cherendano giustificato il mancato conseguimento di una autonomacollocazione lavorativa».2 «I principî della funzione educativa del mantenimento edell autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitorel estensione dell obbligo di contribuzione del figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica per il tempo mediamentenecessario al reperimento di un occupazione da parte di questitenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavorocontemperando fra di loro le sue aspirazioni astratte con ilconcreto mercato del lavoro non essendo giustificabile nel “figlioadulto” l attesa ad ogni costo di un occupazione necessariamenteequivalente a quella desiderata».3 «I principî della funzione educativa del mantenimento edell autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitorel estensione dell obbligo di contribuzione del figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica per il tempo mediamentenecessario al reperimento di un occupazione da parte di questitenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro17 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023contemperando fra di loro ove si verifichi tale evenienza il bisognodi particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveriverso sé stesso la propria vita e la propria indipendenzaeconomica potendo tale necessità unicamente giustificare dopo lamaggiore età meri ritardi nel conseguire la propria autonomiaeconomico lavorativa ma mai costituire nel “figlio adulto” cheanzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi ragione della completaelisione dei doveri verso sé stesso anche in vista della propria vitafutura».Il primo dei su esposti principî di diritto viene enunciato ai sensidell art. 363 c.p.c. essendosi ritenuto inammissibile sul punto ilquarto motivo.Alla Corte del merito si demanda anche la liquidazione dellespese di legittimità. *La Corte dichiara inammissibili il primo il secondo ed il terzomotivo di ricorso accoglie il quarto motivo nei limiti di cui inmotivazione enunciando ai sensi dell art. 363 c.p.c. il primoprincipio di diritto in motivazione indicato cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d appello di Roma indiversa composizione anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.In caso di diffusione della sentenza si omettano le generalità ei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essamenzionati ai sensi dell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell 11 luglio2023.Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *18 di 18* **La Corte dichiara inammissibili il primo il secondo ed il terzomotivo di ricorso accoglie il quarto motivo nei limiti di cui inmotivazione enunciando ai sensi dell art. 363 c.p.c. il primoprincipio di diritto in motivazione indicato cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d appello di Roma indiversa composizione anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.In caso di diffusione della sentenza si omettano le generalità ei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essamenzionati ai sensi dell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell 11 luglio2023.Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *18 di 18* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DEL** – * di“autoresponsabilità”* * Consigliere del figlio verso séstesso ** PU* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 28612/2020 * proposto daD * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 39 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difendeper procura speciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * intimataavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO ROMA n. 931/2020depositata il 07/02/2020.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023dal Consigliere * ** le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che haconcluso per l accoglimento del quarto motivo di ricorso.Il Tribunale di Roma con sentenza del 23 settembre 2015 insede di giudizio di divorzio dispose un assegno di € 550 00 infavore della ex moglie ed un assegno di mantenimento di € 500 00in favore della figlia maggiorenne da corrispondere alla primaoltre al contributo pari all 80% delle spese straordinarie per lamedesima.Con sentenza del 7 febbraio 2020 n. 931 la Corte d appello diRoma in accoglimento dell impugnazione proposta dall obbligatoha ridotto l assegno divorzile ad € 400 00 mensili e quello per lafiglia ad € 350 00 mensili oltre al 50% delle spese straordinariecon decorrenza dal settembre 2019.Ha ritenuto la corte territoriale per quanto ancora rileva chea in conformità all orientamento enunciato da * sez. un.n. 18287/2018 occorre anzitutto operare la valutazionecomparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle partie poi considerare il contributo reso dal richiedente alla vita ed alpatrimonio comune nella specie ha accertatoi che il marito ha sempre svolto l attività di imprenditore nellacompravendita di legname in ispecie parquet in forma associata oindividuale e nel 2019 ha anche venduto al fratello una quotasociale di altra società del valore calcolato dal c.t.u. in €54.758 11 le dichiarazioni dei redditi prodotte non sono fedelicome verificato dal c.t.u. che ha individuato superiori redditi daidocumenti pur incompleti depositati dall obbligato emergel esistenza di altri conti correnti le cui movimentazioni il medesimo2 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023ha omesso di produrre ha quindi esaminato il conto titoli e leproprietà immobiliari inoltre egli ha un tenore di vita e spesedocumentate come accertato dal c.t.u. ben superiori al ridottoreddito dichiaratoii che la moglie non ha mai lavorato durante la convivenzaconiugale ed è affetta da infermità psicotica che le ha da semprereso difficile la vita di relazione né è in grado per la patologia eper l età di reperire un attività lavorativa ella non ha entratecome risulta dalle dichiarazioni dei redditi percependo unicamentel assegno dell ex coniuge ha degli immobiliiii tutto ciò considerato e tenuto conto della durataultraventennale del matrimonio nonché del fatto che il marito nonsi è occupato della prole ha confermato l assegno pur riducendolob con riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne nonautosufficiente grava sull obbligato l onere di provare che il figlioabbia raggiunto l indipendenza economica o la sua colpevole inerziao rifiuto di un attività lavorativa nella specie la corte ha accertatoche la figlia della coppia nata nel 1989 ha avuto un percorso distudi non costante essendosi dapprima iscritta ad una facoltàuniversitaria ma senza sostenere esami ed avendo poi iniziatocon maggiore impegno una facoltà differente nella quale hasostenuto venti esami mancando un solo esame e la tesi al fine delconseguimento del diploma universitario tenuto conto inoltre delfatto che la medesima ha dovuto affrontare la patologia psichiatricamaterna ha concluso che non sussiste un atteggiamento di inerziao rifiuto ingiustificati della medesima rispetto al reperimento di unlavoro.Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazionedall obbligato sulla base di quattro motivi.Non svolge difese l intimata.3 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Il ricorrente ha depositato anche la memoria.Con ordinanza interlocutoria n. 5968/2023 il Collegio haritenuto «opportuno rinviare la trattazione della causa alladiscussione in pubblica udienza in relazione alle doglianzeprospettate nel quarto motivo e ciò in ragione del contrastoregistratosi nella giurisprudenza della Prima Sezione civile di questaCorte sulla questione della ripartizione degli oneri probatori in temadi assegno di mantenimento del figlio maggiorenne così V. *n. 12952/2016 v. anche * n. 19589/2011 n. 15756/2006contra * 17183/2020 * 27904/2021 ».Il * ha chiesto l accoglimento del quarto motivo di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEl. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti1 “difetto di motivazione per errore di fatto” ed omesso esamedi un fatto decisivo ai sensi dell art. 360 primo comma n. 5c.p.c. con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corteterritoriale ha errato nell affermare che il valore della quota dipartecipazione nella * s.r.l. venduta dal ricorrente sia statoaccertato dal c.t.u. in € 54.759 11 quando invece nella relazioneperitale viene indicato un quarto di tale valore anzi egli vendettela quota al valore nominale di € 2.500 00 quindi questa era lasomma da considerare inoltre la corte territoriale ha trascuratotutta la documentazione decisiva da cui emergeva ildeterioramento della sua situazione economica2 violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 5comma 6 l. n. 898/1970 ai sensi dell art. 360 primo comma n. 3c.p.c. non avendo l ex moglie provato l inadeguatezza dei proprimezzi di sussistenza e l impossibilità di procurarseli per ragioniobiettive come l inabilità al lavoro e neppure il suo contributo4 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023personale ed economico alla conduzione della vita familiare ed allaformazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune3 violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. 115 e 116 c.p.c. aisensi dell art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. avendo la corteterritoriale ritenuto provata l impossibilità di attendere al lavorodella controparte in forza degli atti dal ricorrente depositati nelprocedimento rotale intrapreso per la declaratoria di nullità delmatrimonio così attribuendo valore di confessione stragiudizialealle sue affermazioni sebbene dirette ad un terzo il * diRoma quale Tribunale di prima istanza4 violazione e falsa applicazione degli artt. 315 comma 4337 septies comma 1 2697 c.c. 115 comma 1 116 c.p.c.avendo la corte territoriale affermato che grava sull obbligatol onere di provare il venire meno dei presupposti per la sussistenzadell obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne nonchéritenuto sussistere nella specie i requisiti per il permaneredell obbligo di mantenimento in capo al genitore pur essendo lafiglia nata nel 1989 ed avendo conseguito a suo tempo nel 2008 ildiploma nella scuola superiore di odontotecnico senza ricercare unlavoro coerente con tale titolo di studio ma decidendo dapprima diiscriversi alla facoltà di * del * non sostenendo peròper tre anni nessun esame e poi a quella di * * e* umanistiche dove per due anni ha sostenuto un soloesame ed a quasi dieci anni dall iscrizione non ha ancoraconseguito la laurea triennale.2. – I primi tre motivi sono inammissibili.Come palesa la loro stessa tecnica redazionale si tratta dimotivi che pur sotto l egida formale del vizio di violazione di leggeo di omesso esame pretendono invece dalla Corte di legittimitàuna rivisitazione della vicenda concreta già scrutinata dai giudici5 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023del merito tramite la lettura degli atti istruttori ma il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un erronearicognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa laddovel allegazione di un erronea ricognizione della concreta vicenda amezzo delle risultanze di causa è esterna all esatta interpretazionedella norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritosottratta al sindacato di legittimità e multis * 15 aprile 2021n. 10029 * 17 febbraio 2021 n. 4172 * 22 gennaio2021 n. 1341 * 4 maggio 2020 n. 8444 * 10 marzo2020 n. 6692 * 6 marzo 2019 n. 6519 * 5 febbraio2019 n. 3340 * 14 gennaio 2019 n. 640 rimane pertantoestranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il“convincimento” che il giudice si è formato in esito all esame delmateriale probatorio mediante la valutazione della maggiore ominore attendibilità delle fonti di prova.In particolare giova osservare ancora 1 quanto al primomotivo che il dedotto errore sul valore della quota compravendutanon sarebbe comunque decisivo alla stregua dell impiantomotivazionale complessivo e dell esame compiuto delle proveraccolte dal giudice del merito 2 quanto al secondo motivo chetutti i requisiti a fondamento dell assegno di mantenimentodivorzile sono stati puntualmente vagliati e posti a fondamentodella impugnata decisione senza che il giudice del merito siatenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed aconfutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti essendoinvece sufficiente che egli dopo aver vagliato le une e le altre nelloro complesso indichi gli elementi sui quali intende fondare ilproprio convincimento dovendosi ritenere disattesi per implicito6 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023tutti gli altri rilievi e circostanze che sebbene non menzionatispecificamente sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata e multis * 5 dicembre 2018 n. 31402 * 14novembre 2013 n. 25608 * 15 aprile 2011 n. 8767 * 9febbraio 2004 n. 2399 3 quanto al terzo motivo che la censuranon coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la qualeproprio come prova indiziaria tra le altre ha valutato le dichiarazioniprovenienti dallo stesso ricorrente in altro giudizio circa lasituazione psichiatrica della ex moglie suffragata dai documenti ditipo medico del pari da essa menzionati.3. – Il quarto motivo è inammissibile per la prima parteconcernente il soggetto gravato dell onere della prova mentre èfondato con riguardo ai requisiti per il permanere dell obbligo dimantenimento in capo al genitore del figlio ultramaggiorenne.4. – * il primo profilo concernente l onere della prova inrelazione al diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica il motivo è inammissibile anchese è opportuno e enunciare al riguardo il principio di diritto ai sensidell art. 363 c.p.c.4.1. – * affermazione in diritto secondo cui l onere diprovare l insussistenza dei presupposti per l obbligo dimantenimento del figlio maggiorenne grava sull obbligato e nonsul richiedente quello di provarne la esistenza la corte territorialenon ha invero fatto derivare nessuna conseguenza nel processodal momento che – lungi dal far gravare sulla parte ritenutaonerata le conseguenze del mancato assolvimento dell onereprobatorio – ha semplicemente proceduto ad accertare sulla basedegli elementi in giudizio complessivamente raccolti l esistenzadelle circostanze idonee in concreto a fondare il diritto almantenimento7 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Ma la conclusione raggiunta non è scalfita in nessun mododall enunciazione compiuta circa l onere probatorio che rimane unatesi teorica insuscettibile di influenzare la decisione finale e cometale necessariamente foriera della declaratoria d inammissibilitàdella parte del motivo che la censura.4.2. – Peraltro l esistenza di un ordinanza interlocutoria dirimessione alla pubblica udienza induce il Collegio ad operare intema alcune precisazioni ai sensi dell art. 363 c.p.c. quantoall onere probatorio circa i presupposti per l attribuzione delmantenimento al figlio maggiorenne.Va rilevato che nessun contrasto se non diacronico ed ormaisuperato con una difforme visuale esiste in tema di ripartizionedegli oneri probatori.La sentenza * 22 giugno 2016 n. 12952 che l ordinanzainterlocutoria menziona come punta del contrasto invero – nelcassare il decreto della corte territoriale che pronunciando sulreclamo e ritenuta non provata la raggiunta indipendenzaeconomica da parte dei due figli lo aveva accolto rigettando sia ladomanda di revoca che quella di aumento del contributo – avevacensurato il ragionamento del giudice del merito.* aveva affermato che nell ipotesi in cui nessun contributosia ancora dato è il richiedente che deve allegare e provare ipresupposti per il medesimo «il genitore che agisca nei confrontidell altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favoredei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo dellamancanza di indipendenza economica in quanto condizionelegittimante l azione ed oggetto di un accertamento giudiziale chepuò essere compiuto in caso di contestazione mediantepresunzioni desumibili dai fatti che l attore ha l onere di introdurrenel processo» dunque onere di allegazione e prova ai sensi8 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell art. 2697 c.c. a carico di chi agisce per richiedere ilmantenimento del figlio maggiorenne.* nell ipotesi in cui il contributo fosse già stato dispostodal giudice si reputava ivi bensì l obbligato onerato della prova delvenir meno dei presupposti ma con la precisazione che già l età delfiglio ed altre condizioni integrano la prova presuntiva della nondebenza mentre è il richiedente stesso a dover provare che la suainerzia sia incolpevole ossia gli “ostacoli personali” «il genitoreinteressato alla declaratoria di cessazione dell obbligo dimantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiuntol indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento diun attività produttiva di reddito o il mancato compimento del corsodi studi dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiutoingiustificato dello stesso» però precisando che « l onere dellaprova ben può essere assolto anche in tal caso mediantel allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in viapresuntiva l estinzione dell obbligazione dedotta». Ed anzi –prosegue la sentenza * n. 12952 del 2016 – si inverte propriosulla base della presunzione dell età l onere della prova anche neiprocedimenti volti alla cessazione del precedentemente accertatoobbligo di mantenimento «La consequenzialità delle condotteperseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisc e unaltro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacolipersonali al raggiungimento dell autosufficienza economicoreddituale in una fase di vita da qualificarsi pienamente adultasotto il profilo anagrafico devono venire puntualmente allegati eprovati se collocati all interno di un percorso di vita caratterizzatoda mancanza d iniziativa e d impegno verso un obiettivo prescelto».Da parte di questa pronuncia dunque era già statoampiamente puntualizzato il regime degli oneri probatori9 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023evidenziandosi che se il genitore veniva onerato di provare lacolpevolezza della inerzia tuttavia ciò si lega già – in via dipresunzione – all età che avanza e agli “ostacoli personali” che ilfiglio viene onerato di rendere oggetto di allegazione e prova.* del tutto consoni a quelli nei successivi arresti precisati.* semmai altre più risalenti decisioni a porreconsapevolmente l onere a carico del genitore onerato a dar provache il figlio avesse raggiunto l indipendenza economica o che fosse«stato posto nella concreta condizione di poter essereeconomicamente autosufficiente senza averne però tratto utileprofitto per sua colpa o per sua scelta» ma per concludere poisoltanto che « l età sola dunque non esclude in modo automatico ildiritto al mantenimento» cfr. * 8 febbraio 2012 n. 1773* 26 gennaio 2011 n. 1830 .La giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell affermare ilprincipio di diritto che occorre ora ribadire secondo cui l oneredella prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento èa carico del richiedente.Ai fini dell accoglimento della domanda così come delpermanere dell obbligo a fronte dell istanza di revoca dello stessoda parte del genitore è onere del richiedente provare non solo lamancanza di indipendenza economica – precondizione del dirittopreteso – ma anche di avere curato con ogni possibile impegno lapropria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pariimpegno attivato nella ricerca di un lavoro.Infatti raggiunta la maggiore età si presume l idoneità alreddito che per essere vinta necessita della prova delle fattispecieche integrano il diritto al mantenimento ulteriore.* è coerente con il consolidato principio generale diprossimità o vicinanza della prova secondo cui la ripartizione10 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell onere probatorio deve tenere conto oltre che della partizionedella fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi odimpeditivi del diritto anche del principio riconducibile all art. 24* ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendereimpossibile o troppo difficile l esercizio dell azione in giudizio dellariferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di provaconseguentemente ove i fatti possano essere noti solo ad una delleparti ad essa compete l onere della prova pur negativa.Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlioquanto più prossima sia la sua età a quella di un recentemaggiorenne invero da un lato qualora sia stato emesso dalgiudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne acarico del genitore non convivente esso resta ultrattivo di per sésino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice edall altro lato qualora sussista una domanda di revoca da parte delgenitore obbligato l onere della prova risulterà particolarmenteagevole per il figlio in prossimità della maggiore età appenacompiuta ed anche per gli immediati anni a seguire quando ilsoggetto abbia intrapreso un percorso di studi già questointegrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzoper meglio avanzare verso l ingresso nel mondo adulto.È opportuno altresì evidenziare come l applicazione in buonafede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare ilsuo mantenimento al figlio convivente o no non appena e soloperché questi entri nella maggiore età ove impegnato ancora neglistudi superiori se non universitari poiché non si legittima affattola cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio soloin quanto sia divenuto maggiorenne.Di converso la prova del diritto all assegno di mantenimentosarà più gravosa man mano che l età del figlio aumenti sino a11 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023configurare il c.d. “figlio adulto” che in ragione del principiodell autoresponsabilità si valuterà caso per caso se possa ancorapretendere di essere mantenuto anche con riguardo alle scelte divita fino a quel momento operate e all impegno realmente profusonella ricerca prima di una idonea qualificazione professionale epoi di una collocazione lavorativa.Ne deriva l enunciazione ai sensi dell art. 363 c.p.c. delprincipio di diritto in calce riportato.5. – * il secondo profilo concernente i presupposti perl accertamento del diritto del figlio ultramaggiorenne al suomantenimento il quarto motivo è fondato.5.1. – La corte territoriale sulla base delle risultanzeprocessuali da chiunque offerte ha rilevato che nella specie lafiglia sebbene nata nel 1989 e ormai adulta prosegue e staterminando gli studi dopo un lungo periodo di disorientamento e diinerzia secondo la corte giustificato dalla condizione psicotica edasociale della madre solo su ciò fondando il diritto al perdurantemantenimento nonostante l età ampiamente sopra i trenta anni.Tale conclusione non è conforme ai principî dettati dalla Cortenella materia.5.2. – Si è invero affermato il principio costante secondo cuiche per la legge il figlio adulto di regola non ha diritto allacontribuzione dei genitori.L iter del ragionamento si snoda da un lato con riguardo allac.d. funzione educativa del mantenimento e dall altro lato al c.d.principio di autoresponsabilità.5.2.1. – Per la prima la raggiunta età matura del figlio assumerilievo in sé in ragione dello stretto collegamento tra doverieducativi e di istruzione da una parte e obbligo di mantenimentodall altra parte i primi non potendo che cessare a un dato punto12 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell evoluzione umana all età maggiore pertanto quando èmatura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa diessere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentaliper le proprie scelte di vita anche minuta e quotidiana – conseguel insussistenza del diritto al mantenimento.L art. 30 * sancisce il dovere e il diritto dei genitorimantenere istruire ed educare i figli secondo una correlazioneineliminabile fra funzione educativo formativa ed obbligo dimantenimento.* il sistema positivo pone una stretta e necessariacorrelazione tra diritto dovere all istruzione e all educazione da unlato e diritto al mantenimento dall altro lato in quanto il dirittodel figlio esiste all interno di un progetto educativo e formativoreso palese dal collegamento normativo tra gli obblighi diistruzione educazione e mantenimento.La funzione educativa del mantenimento pertanto è nozioneidonea a circoscrivere la portata dell obbligo relativo sia in terminidi contenuto sia di durata avendo riguardo al tempo occorrente emediamente necessario per il suo inserimento nella società.5.2.2. – Per il secondo si è già nei precedenti di quesra Corteosservato che contro la teorica estrema del “diritto ad ognipossibile diritto” l art. 337 septies c.c. indica il trascorrere da unavisuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità suglialtri – siano essi individui o soggetti collettivi pubblici o privati –ad un assunzione di responsabilità in capo al figlio ormaimaggiorenne il principio viene dall ordinamento positivo e dal“diritto vivente” in molti ed eterogenei ambiti applicato si rinvia a* 14 agosto 2020 n. 17183 .In questa visuale lo stesso il percorso di formazione presceltodal figlio se deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue13 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023capacità inclinazioni ed aspirazioni deve tuttavia pure esserecompatibile con le condizioni economiche dei genitori dondel affermazione secondo cui a un dato momento è esigibile l utileassicurarsi il sostentamento autonomo nelle more dell attesa per ilreperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettiveaspirazioni attesa che non si giustifica più resti inerte edimproduttiva non potendo egli di converso pretendere che aqualsiasi lavoro si adatti soltanto in vece sua il genitore ancheper offrirgli il mantenimento sine die.* non sussiste per sempre nella dovuta ricercadell aspirato lavoro un rigido vincolo alla preparazione teorica inricerca ad una data età dell autosufficienza economica secondo ilprincipio di autoresponsabilità nel saper contemperare leaspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concretomercato che il lavoro offre.Occorre di conseguenza che sia provato dal richiedente il suoimpegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato dellavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardoa conseguirla cfr. * 7 ottobre 2022 n. 29264 * 3dicembre 2021 n. 37366 * 20 agosto 2020 n. 17380 *14 agosto 2020 n. 17183 .Si tratta di un orientamento di corretta esegesi normativa edequilibrio degli interessi di tutte le persone interessate comeregolate dall ordinamento positivo dovendosi ribadire come direcente precisato dalle Sezioni unite di questa Corte che « l avalutazione in sede interpretativa non può spingersi sino allaelaborazione di una norma nuova con l assunzione di un ruolosostitutivo del legislatore. La giurisprudenza non è fonte del14 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023diritto» nel contempo rilevando che « l a giurisprudenzanell interpretazione e nell applicazione della legge dà vita al testonormativo e dà contenuto alle clausole generali elaborando laregola del caso concreto e poi reiterando la regola del caso nellesuccessive decisioni» e sottolineandosi l importanza di una«coerenza degli orientamenti giurisprudenziali giacché le nuovefrontiere dell interpretazione che aspirino a offrire stabilità ecertezza non conseguono a bruschi cambiamenti di rotta ma sonoil frutto di un progredire nel dialogo con i precedenti con le altre* e con la cultura giuridica» * sez. un. 30 dicembre2022 n. 38162 .5.3. – La vicenda in esame offre l occasione di operare alcunepuntualizzazioni con riguardo al caso in cui il figlio largamenteadulto alleghi di avere mancato di conseguire l indipendenzaeconomica per le necessità di offrire cura ad altri nella speciel altro genitore convivente.Al riguardo il predetto principio di autoresponsabilità va intesonel senso che esso impone l assunzione della responsabilità in capoa sé e per sé assunzione di responsabilità dunque capace diricomprendere l obbligo di attivazione con ogni mezzo per la ricercadi una indipendenza economica al fine di per prendersi cura nonsolo di sé stessi ma grazie ad essa se necessario anche di altrifamiliari.Tale principio opera infatti anzitutto imponendo al figlio didimostrarsi tale verso sé stesso nel senso che i doveri disolidarietà nei confronti del genitore convivente il quale in ipotesinecessiti di particolari attenzioni o cure lascia permanere i doveridel figlio verso sé stesso con l esigenza di attivarsi per conseguirela propria indipendenza economica che peraltro la stessa15 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023necessità di occuparsi anche di altri soggetti costituisce un validoincentivo a proficuamente ricercare.5.4. – * specie la Corte territoriale ha ritenuto che la figliaora di anni trentaquattro – nonostante la qualifica di odontotecnicoconseguita negli anni degli studi superiori e nonostante iltrascorrere di molti anni nella frequenza di un primo corsouniversitario con un solo esame sostenuto e di un secondo corsonon ancora concluso dopo ben dieci anni – abbia comunque dirittoall assegno di mantenimento. * per il fatto che la sua protrattainerzia si giustificherebbe in via indiretta per la condizione diinstabilità psichica della madre la quale pur sotto controllo grazieai farmaci ne richiede la presenza che essa si è trovata in passatoad assicurare per un lungo periodo.Tale conclusione non è conforme a diritto.La condizione di vulnerabilità del genitore convivente con lafiglia maggiorenne è stata ritenuta senz altro dalla corte territorialeuna giustificazione per la perdurante pretesa del mantenimento daparte dell altro genitore attesa l esigenza di “affrontare la patologiapsichiatrica materna senza il sostegno del padre”.Ma – alla stregua di quanto appena esposto e dei principî didiritto sotto enunciati che tali concetti riassumono – laconclusione non risponde a diritto dovendo la situazione concretaessere dalla corte del merito rivalutata previa cassazione delladecisione.6. – In conclusione la sentenza impugnata va cassata inparziale accoglimento del quarto motivo di ricorso con rinvioinnanzi alla Corte d appello di Roma in diversa composizioneperché decida la controversia applicando il principiodell autoresponsabilità e in particolare sulla base dei seguentiprincipî di diritto16 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/20231 «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo diindipendenza economica l onere della prova delle condizioni chefondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedentevertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato con ognipossibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica edi essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro diconseguenza se il figlio è neomaggiorenne e proseguanell ordinario percorso di studi superiori o universitari o dispecializzazione già questa circostanza è idonea a fondare il suodiritto al mantenimento viceversa per il “figlio adulto” in ragionedel principio dell autoresponsabilità sarà particolarmente rigorosala prova a suo carico delle circostanze oggettive ed esterne cherendano giustificato il mancato conseguimento di una autonomacollocazione lavorativa».2 «I principî della funzione educativa del mantenimento edell autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitorel estensione dell obbligo di contribuzione del figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica per il tempo mediamentenecessario al reperimento di un occupazione da parte di questitenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavorocontemperando fra di loro le sue aspirazioni astratte con ilconcreto mercato del lavoro non essendo giustificabile nel “figlioadulto” l attesa ad ogni costo di un occupazione necessariamenteequivalente a quella desiderata».3 «I principî della funzione educativa del mantenimento edell autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitorel estensione dell obbligo di contribuzione del figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica per il tempo mediamentenecessario al reperimento di un occupazione da parte di questitenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro17 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023contemperando fra di loro ove si verifichi tale evenienza il bisognodi particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveriverso sé stesso la propria vita e la propria indipendenzaeconomica potendo tale necessità unicamente giustificare dopo lamaggiore età meri ritardi nel conseguire la propria autonomiaeconomico lavorativa ma mai costituire nel “figlio adulto” cheanzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi ragione della completaelisione dei doveri verso sé stesso anche in vista della propria vitafutura».Il primo dei su esposti principî di diritto viene enunciato ai sensidell art. 363 c.p.c. essendosi ritenuto inammissibile sul punto ilquarto motivo.Alla Corte del merito si demanda anche la liquidazione dellespese di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DEL** – * di“autoresponsabilità”* * Consigliere del figlio verso séstesso ** PU* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 28612/2020 * proposto daD * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 39 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difendeper procura speciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * intimataavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO ROMA n. 931/2020depositata il 07/02/2020.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023dal Consigliere * ** le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che haconcluso per l accoglimento del quarto motivo di ricorso.Il Tribunale di Roma con sentenza del 23 settembre 2015 insede di giudizio di divorzio dispose un assegno di € 550 00 infavore della ex moglie ed un assegno di mantenimento di € 500 00in favore della figlia maggiorenne da corrispondere alla primaoltre al contributo pari all 80% delle spese straordinarie per lamedesima.Con sentenza del 7 febbraio 2020 n. 931 la Corte d appello diRoma in accoglimento dell impugnazione proposta dall obbligatoha ridotto l assegno divorzile ad € 400 00 mensili e quello per lafiglia ad € 350 00 mensili oltre al 50% delle spese straordinariecon decorrenza dal settembre 2019.Ha ritenuto la corte territoriale per quanto ancora rileva chea in conformità all orientamento enunciato da * sez. un.n. 18287/2018 occorre anzitutto operare la valutazionecomparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle partie poi considerare il contributo reso dal richiedente alla vita ed alpatrimonio comune nella specie ha accertatoi che il marito ha sempre svolto l attività di imprenditore nellacompravendita di legname in ispecie parquet in forma associata oindividuale e nel 2019 ha anche venduto al fratello una quotasociale di altra società del valore calcolato dal c.t.u. in €54.758 11 le dichiarazioni dei redditi prodotte non sono fedelicome verificato dal c.t.u. che ha individuato superiori redditi daidocumenti pur incompleti depositati dall obbligato emergel esistenza di altri conti correnti le cui movimentazioni il medesimo2 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023ha omesso di produrre ha quindi esaminato il conto titoli e leproprietà immobiliari inoltre egli ha un tenore di vita e spesedocumentate come accertato dal c.t.u. ben superiori al ridottoreddito dichiaratoii che la moglie non ha mai lavorato durante la convivenzaconiugale ed è affetta da infermità psicotica che le ha da semprereso difficile la vita di relazione né è in grado per la patologia eper l età di reperire un attività lavorativa ella non ha entratecome risulta dalle dichiarazioni dei redditi percependo unicamentel assegno dell ex coniuge ha degli immobiliiii tutto ciò considerato e tenuto conto della durataultraventennale del matrimonio nonché del fatto che il marito nonsi è occupato della prole ha confermato l assegno pur riducendolob con riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne nonautosufficiente grava sull obbligato l onere di provare che il figlioabbia raggiunto l indipendenza economica o la sua colpevole inerziao rifiuto di un attività lavorativa nella specie la corte ha accertatoche la figlia della coppia nata nel 1989 ha avuto un percorso distudi non costante essendosi dapprima iscritta ad una facoltàuniversitaria ma senza sostenere esami ed avendo poi iniziatocon maggiore impegno una facoltà differente nella quale hasostenuto venti esami mancando un solo esame e la tesi al fine delconseguimento del diploma universitario tenuto conto inoltre delfatto che la medesima ha dovuto affrontare la patologia psichiatricamaterna ha concluso che non sussiste un atteggiamento di inerziao rifiuto ingiustificati della medesima rispetto al reperimento di unlavoro.Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazionedall obbligato sulla base di quattro motivi.Non svolge difese l intimata.3 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Il ricorrente ha depositato anche la memoria.Con ordinanza interlocutoria n. 5968/2023 il Collegio haritenuto «opportuno rinviare la trattazione della causa alladiscussione in pubblica udienza in relazione alle doglianzeprospettate nel quarto motivo e ciò in ragione del contrastoregistratosi nella giurisprudenza della Prima Sezione civile di questaCorte sulla questione della ripartizione degli oneri probatori in temadi assegno di mantenimento del figlio maggiorenne così V. *n. 12952/2016 v. anche * n. 19589/2011 n. 15756/2006contra * 17183/2020 * 27904/2021 ».Il * ha chiesto l accoglimento del quarto motivo di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEl. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti1 “difetto di motivazione per errore di fatto” ed omesso esamedi un fatto decisivo ai sensi dell art. 360 primo comma n. 5c.p.c. con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corteterritoriale ha errato nell affermare che il valore della quota dipartecipazione nella * s.r.l. venduta dal ricorrente sia statoaccertato dal c.t.u. in € 54.759 11 quando invece nella relazioneperitale viene indicato un quarto di tale valore anzi egli vendettela quota al valore nominale di € 2.500 00 quindi questa era lasomma da considerare inoltre la corte territoriale ha trascuratotutta la documentazione decisiva da cui emergeva ildeterioramento della sua situazione economica2 violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 5comma 6 l. n. 898/1970 ai sensi dell art. 360 primo comma n. 3c.p.c. non avendo l ex moglie provato l inadeguatezza dei proprimezzi di sussistenza e l impossibilità di procurarseli per ragioniobiettive come l inabilità al lavoro e neppure il suo contributo4 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023personale ed economico alla conduzione della vita familiare ed allaformazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune3 violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. 115 e 116 c.p.c. aisensi dell art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. avendo la corteterritoriale ritenuto provata l impossibilità di attendere al lavorodella controparte in forza degli atti dal ricorrente depositati nelprocedimento rotale intrapreso per la declaratoria di nullità delmatrimonio così attribuendo valore di confessione stragiudizialealle sue affermazioni sebbene dirette ad un terzo il * diRoma quale Tribunale di prima istanza4 violazione e falsa applicazione degli artt. 315 comma 4337 septies comma 1 2697 c.c. 115 comma 1 116 c.p.c.avendo la corte territoriale affermato che grava sull obbligatol onere di provare il venire meno dei presupposti per la sussistenzadell obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne nonchéritenuto sussistere nella specie i requisiti per il permaneredell obbligo di mantenimento in capo al genitore pur essendo lafiglia nata nel 1989 ed avendo conseguito a suo tempo nel 2008 ildiploma nella scuola superiore di odontotecnico senza ricercare unlavoro coerente con tale titolo di studio ma decidendo dapprima diiscriversi alla facoltà di * del * non sostenendo peròper tre anni nessun esame e poi a quella di * * e* umanistiche dove per due anni ha sostenuto un soloesame ed a quasi dieci anni dall iscrizione non ha ancoraconseguito la laurea triennale.2. – I primi tre motivi sono inammissibili.Come palesa la loro stessa tecnica redazionale si tratta dimotivi che pur sotto l egida formale del vizio di violazione di leggeo di omesso esame pretendono invece dalla Corte di legittimitàuna rivisitazione della vicenda concreta già scrutinata dai giudici5 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023del merito tramite la lettura degli atti istruttori ma il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un erronearicognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa laddovel allegazione di un erronea ricognizione della concreta vicenda amezzo delle risultanze di causa è esterna all esatta interpretazionedella norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritosottratta al sindacato di legittimità e multis * 15 aprile 2021n. 10029 * 17 febbraio 2021 n. 4172 * 22 gennaio2021 n. 1341 * 4 maggio 2020 n. 8444 * 10 marzo2020 n. 6692 * 6 marzo 2019 n. 6519 * 5 febbraio2019 n. 3340 * 14 gennaio 2019 n. 640 rimane pertantoestranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il“convincimento” che il giudice si è formato in esito all esame delmateriale probatorio mediante la valutazione della maggiore ominore attendibilità delle fonti di prova.In particolare giova osservare ancora 1 quanto al primomotivo che il dedotto errore sul valore della quota compravendutanon sarebbe comunque decisivo alla stregua dell impiantomotivazionale complessivo e dell esame compiuto delle proveraccolte dal giudice del merito 2 quanto al secondo motivo chetutti i requisiti a fondamento dell assegno di mantenimentodivorzile sono stati puntualmente vagliati e posti a fondamentodella impugnata decisione senza che il giudice del merito siatenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed aconfutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti essendoinvece sufficiente che egli dopo aver vagliato le une e le altre nelloro complesso indichi gli elementi sui quali intende fondare ilproprio convincimento dovendosi ritenere disattesi per implicito6 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023tutti gli altri rilievi e circostanze che sebbene non menzionatispecificamente sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata e multis * 5 dicembre 2018 n. 31402 * 14novembre 2013 n. 25608 * 15 aprile 2011 n. 8767 * 9febbraio 2004 n. 2399 3 quanto al terzo motivo che la censuranon coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la qualeproprio come prova indiziaria tra le altre ha valutato le dichiarazioniprovenienti dallo stesso ricorrente in altro giudizio circa lasituazione psichiatrica della ex moglie suffragata dai documenti ditipo medico del pari da essa menzionati.3. – Il quarto motivo è inammissibile per la prima parteconcernente il soggetto gravato dell onere della prova mentre èfondato con riguardo ai requisiti per il permanere dell obbligo dimantenimento in capo al genitore del figlio ultramaggiorenne.4. – * il primo profilo concernente l onere della prova inrelazione al diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica il motivo è inammissibile anchese è opportuno e enunciare al riguardo il principio di diritto ai sensidell art. 363 c.p.c.4.1. – * affermazione in diritto secondo cui l onere diprovare l insussistenza dei presupposti per l obbligo dimantenimento del figlio maggiorenne grava sull obbligato e nonsul richiedente quello di provarne la esistenza la corte territorialenon ha invero fatto derivare nessuna conseguenza nel processodal momento che – lungi dal far gravare sulla parte ritenutaonerata le conseguenze del mancato assolvimento dell onereprobatorio – ha semplicemente proceduto ad accertare sulla basedegli elementi in giudizio complessivamente raccolti l esistenzadelle circostanze idonee in concreto a fondare il diritto almantenimento7 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023Ma la conclusione raggiunta non è scalfita in nessun mododall enunciazione compiuta circa l onere probatorio che rimane unatesi teorica insuscettibile di influenzare la decisione finale e cometale necessariamente foriera della declaratoria d inammissibilitàdella parte del motivo che la censura.4.2. – Peraltro l esistenza di un ordinanza interlocutoria dirimessione alla pubblica udienza induce il Collegio ad operare intema alcune precisazioni ai sensi dell art. 363 c.p.c. quantoall onere probatorio circa i presupposti per l attribuzione delmantenimento al figlio maggiorenne.Va rilevato che nessun contrasto se non diacronico ed ormaisuperato con una difforme visuale esiste in tema di ripartizionedegli oneri probatori.La sentenza * 22 giugno 2016 n. 12952 che l ordinanzainterlocutoria menziona come punta del contrasto invero – nelcassare il decreto della corte territoriale che pronunciando sulreclamo e ritenuta non provata la raggiunta indipendenzaeconomica da parte dei due figli lo aveva accolto rigettando sia ladomanda di revoca che quella di aumento del contributo – avevacensurato il ragionamento del giudice del merito.* aveva affermato che nell ipotesi in cui nessun contributosia ancora dato è il richiedente che deve allegare e provare ipresupposti per il medesimo «il genitore che agisca nei confrontidell altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favoredei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo dellamancanza di indipendenza economica in quanto condizionelegittimante l azione ed oggetto di un accertamento giudiziale chepuò essere compiuto in caso di contestazione mediantepresunzioni desumibili dai fatti che l attore ha l onere di introdurrenel processo» dunque onere di allegazione e prova ai sensi8 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell art. 2697 c.c. a carico di chi agisce per richiedere ilmantenimento del figlio maggiorenne.* nell ipotesi in cui il contributo fosse già stato dispostodal giudice si reputava ivi bensì l obbligato onerato della prova delvenir meno dei presupposti ma con la precisazione che già l età delfiglio ed altre condizioni integrano la prova presuntiva della nondebenza mentre è il richiedente stesso a dover provare che la suainerzia sia incolpevole ossia gli “ostacoli personali” «il genitoreinteressato alla declaratoria di cessazione dell obbligo dimantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiuntol indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento diun attività produttiva di reddito o il mancato compimento del corsodi studi dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiutoingiustificato dello stesso» però precisando che « l onere dellaprova ben può essere assolto anche in tal caso mediantel allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in viapresuntiva l estinzione dell obbligazione dedotta». Ed anzi –prosegue la sentenza * n. 12952 del 2016 – si inverte propriosulla base della presunzione dell età l onere della prova anche neiprocedimenti volti alla cessazione del precedentemente accertatoobbligo di mantenimento «La consequenzialità delle condotteperseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisc e unaltro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacolipersonali al raggiungimento dell autosufficienza economicoreddituale in una fase di vita da qualificarsi pienamente adultasotto il profilo anagrafico devono venire puntualmente allegati eprovati se collocati all interno di un percorso di vita caratterizzatoda mancanza d iniziativa e d impegno verso un obiettivo prescelto».Da parte di questa pronuncia dunque era già statoampiamente puntualizzato il regime degli oneri probatori9 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023evidenziandosi che se il genitore veniva onerato di provare lacolpevolezza della inerzia tuttavia ciò si lega già – in via dipresunzione – all età che avanza e agli “ostacoli personali” che ilfiglio viene onerato di rendere oggetto di allegazione e prova.* del tutto consoni a quelli nei successivi arresti precisati.* semmai altre più risalenti decisioni a porreconsapevolmente l onere a carico del genitore onerato a dar provache il figlio avesse raggiunto l indipendenza economica o che fosse«stato posto nella concreta condizione di poter essereeconomicamente autosufficiente senza averne però tratto utileprofitto per sua colpa o per sua scelta» ma per concludere poisoltanto che « l età sola dunque non esclude in modo automatico ildiritto al mantenimento» cfr. * 8 febbraio 2012 n. 1773* 26 gennaio 2011 n. 1830 .La giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell affermare ilprincipio di diritto che occorre ora ribadire secondo cui l oneredella prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento èa carico del richiedente.Ai fini dell accoglimento della domanda così come delpermanere dell obbligo a fronte dell istanza di revoca dello stessoda parte del genitore è onere del richiedente provare non solo lamancanza di indipendenza economica – precondizione del dirittopreteso – ma anche di avere curato con ogni possibile impegno lapropria preparazione professionale o tecnica e di essersi con pariimpegno attivato nella ricerca di un lavoro.Infatti raggiunta la maggiore età si presume l idoneità alreddito che per essere vinta necessita della prova delle fattispecieche integrano il diritto al mantenimento ulteriore.* è coerente con il consolidato principio generale diprossimità o vicinanza della prova secondo cui la ripartizione10 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell onere probatorio deve tenere conto oltre che della partizionedella fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi odimpeditivi del diritto anche del principio riconducibile all art. 24* ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendereimpossibile o troppo difficile l esercizio dell azione in giudizio dellariferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di provaconseguentemente ove i fatti possano essere noti solo ad una delleparti ad essa compete l onere della prova pur negativa.Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlioquanto più prossima sia la sua età a quella di un recentemaggiorenne invero da un lato qualora sia stato emesso dalgiudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne acarico del genitore non convivente esso resta ultrattivo di per sésino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice edall altro lato qualora sussista una domanda di revoca da parte delgenitore obbligato l onere della prova risulterà particolarmenteagevole per il figlio in prossimità della maggiore età appenacompiuta ed anche per gli immediati anni a seguire quando ilsoggetto abbia intrapreso un percorso di studi già questointegrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzoper meglio avanzare verso l ingresso nel mondo adulto.È opportuno altresì evidenziare come l applicazione in buonafede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare ilsuo mantenimento al figlio convivente o no non appena e soloperché questi entri nella maggiore età ove impegnato ancora neglistudi superiori se non universitari poiché non si legittima affattola cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio soloin quanto sia divenuto maggiorenne.Di converso la prova del diritto all assegno di mantenimentosarà più gravosa man mano che l età del figlio aumenti sino a11 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023configurare il c.d. “figlio adulto” che in ragione del principiodell autoresponsabilità si valuterà caso per caso se possa ancorapretendere di essere mantenuto anche con riguardo alle scelte divita fino a quel momento operate e all impegno realmente profusonella ricerca prima di una idonea qualificazione professionale epoi di una collocazione lavorativa.Ne deriva l enunciazione ai sensi dell art. 363 c.p.c. delprincipio di diritto in calce riportato.5. – * il secondo profilo concernente i presupposti perl accertamento del diritto del figlio ultramaggiorenne al suomantenimento il quarto motivo è fondato.5.1. – La corte territoriale sulla base delle risultanzeprocessuali da chiunque offerte ha rilevato che nella specie lafiglia sebbene nata nel 1989 e ormai adulta prosegue e staterminando gli studi dopo un lungo periodo di disorientamento e diinerzia secondo la corte giustificato dalla condizione psicotica edasociale della madre solo su ciò fondando il diritto al perdurantemantenimento nonostante l età ampiamente sopra i trenta anni.Tale conclusione non è conforme ai principî dettati dalla Cortenella materia.5.2. – Si è invero affermato il principio costante secondo cuiche per la legge il figlio adulto di regola non ha diritto allacontribuzione dei genitori.L iter del ragionamento si snoda da un lato con riguardo allac.d. funzione educativa del mantenimento e dall altro lato al c.d.principio di autoresponsabilità.5.2.1. – Per la prima la raggiunta età matura del figlio assumerilievo in sé in ragione dello stretto collegamento tra doverieducativi e di istruzione da una parte e obbligo di mantenimentodall altra parte i primi non potendo che cessare a un dato punto12 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023dell evoluzione umana all età maggiore pertanto quando èmatura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa diessere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentaliper le proprie scelte di vita anche minuta e quotidiana – conseguel insussistenza del diritto al mantenimento.L art. 30 * sancisce il dovere e il diritto dei genitorimantenere istruire ed educare i figli secondo una correlazioneineliminabile fra funzione educativo formativa ed obbligo dimantenimento.* il sistema positivo pone una stretta e necessariacorrelazione tra diritto dovere all istruzione e all educazione da unlato e diritto al mantenimento dall altro lato in quanto il dirittodel figlio esiste all interno di un progetto educativo e formativoreso palese dal collegamento normativo tra gli obblighi diistruzione educazione e mantenimento.La funzione educativa del mantenimento pertanto è nozioneidonea a circoscrivere la portata dell obbligo relativo sia in terminidi contenuto sia di durata avendo riguardo al tempo occorrente emediamente necessario per il suo inserimento nella società.5.2.2. – Per il secondo si è già nei precedenti di quesra Corteosservato che contro la teorica estrema del “diritto ad ognipossibile diritto” l art. 337 septies c.c. indica il trascorrere da unavisuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità suglialtri – siano essi individui o soggetti collettivi pubblici o privati –ad un assunzione di responsabilità in capo al figlio ormaimaggiorenne il principio viene dall ordinamento positivo e dal“diritto vivente” in molti ed eterogenei ambiti applicato si rinvia a* 14 agosto 2020 n. 17183 .In questa visuale lo stesso il percorso di formazione presceltodal figlio se deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue13 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023capacità inclinazioni ed aspirazioni deve tuttavia pure esserecompatibile con le condizioni economiche dei genitori dondel affermazione secondo cui a un dato momento è esigibile l utileassicurarsi il sostentamento autonomo nelle more dell attesa per ilreperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettiveaspirazioni attesa che non si giustifica più resti inerte edimproduttiva non potendo egli di converso pretendere che aqualsiasi lavoro si adatti soltanto in vece sua il genitore ancheper offrirgli il mantenimento sine die.* non sussiste per sempre nella dovuta ricercadell aspirato lavoro un rigido vincolo alla preparazione teorica inricerca ad una data età dell autosufficienza economica secondo ilprincipio di autoresponsabilità nel saper contemperare leaspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concretomercato che il lavoro offre.Occorre di conseguenza che sia provato dal richiedente il suoimpegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato dellavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardoa conseguirla cfr. * 7 ottobre 2022 n. 29264 * 3dicembre 2021 n. 37366 * 20 agosto 2020 n. 17380 *14 agosto 2020 n. 17183 .Si tratta di un orientamento di corretta esegesi normativa edequilibrio degli interessi di tutte le persone interessate comeregolate dall ordinamento positivo dovendosi ribadire come direcente precisato dalle Sezioni unite di questa Corte che « l avalutazione in sede interpretativa non può spingersi sino allaelaborazione di una norma nuova con l assunzione di un ruolosostitutivo del legislatore. La giurisprudenza non è fonte del14 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023diritto» nel contempo rilevando che « l a giurisprudenzanell interpretazione e nell applicazione della legge dà vita al testonormativo e dà contenuto alle clausole generali elaborando laregola del caso concreto e poi reiterando la regola del caso nellesuccessive decisioni» e sottolineandosi l importanza di una«coerenza degli orientamenti giurisprudenziali giacché le nuovefrontiere dell interpretazione che aspirino a offrire stabilità ecertezza non conseguono a bruschi cambiamenti di rotta ma sonoil frutto di un progredire nel dialogo con i precedenti con le altre* e con la cultura giuridica» * sez. un. 30 dicembre2022 n. 38162 .5.3. – La vicenda in esame offre l occasione di operare alcunepuntualizzazioni con riguardo al caso in cui il figlio largamenteadulto alleghi di avere mancato di conseguire l indipendenzaeconomica per le necessità di offrire cura ad altri nella speciel altro genitore convivente.Al riguardo il predetto principio di autoresponsabilità va intesonel senso che esso impone l assunzione della responsabilità in capoa sé e per sé assunzione di responsabilità dunque capace diricomprendere l obbligo di attivazione con ogni mezzo per la ricercadi una indipendenza economica al fine di per prendersi cura nonsolo di sé stessi ma grazie ad essa se necessario anche di altrifamiliari.Tale principio opera infatti anzitutto imponendo al figlio didimostrarsi tale verso sé stesso nel senso che i doveri disolidarietà nei confronti del genitore convivente il quale in ipotesinecessiti di particolari attenzioni o cure lascia permanere i doveridel figlio verso sé stesso con l esigenza di attivarsi per conseguirela propria indipendenza economica che peraltro la stessa15 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023necessità di occuparsi anche di altri soggetti costituisce un validoincentivo a proficuamente ricercare.5.4. – * specie la Corte territoriale ha ritenuto che la figliaora di anni trentaquattro – nonostante la qualifica di odontotecnicoconseguita negli anni degli studi superiori e nonostante iltrascorrere di molti anni nella frequenza di un primo corsouniversitario con un solo esame sostenuto e di un secondo corsonon ancora concluso dopo ben dieci anni – abbia comunque dirittoall assegno di mantenimento. * per il fatto che la sua protrattainerzia si giustificherebbe in via indiretta per la condizione diinstabilità psichica della madre la quale pur sotto controllo grazieai farmaci ne richiede la presenza che essa si è trovata in passatoad assicurare per un lungo periodo.Tale conclusione non è conforme a diritto.La condizione di vulnerabilità del genitore convivente con lafiglia maggiorenne è stata ritenuta senz altro dalla corte territorialeuna giustificazione per la perdurante pretesa del mantenimento daparte dell altro genitore attesa l esigenza di “affrontare la patologiapsichiatrica materna senza il sostegno del padre”.Ma – alla stregua di quanto appena esposto e dei principî didiritto sotto enunciati che tali concetti riassumono – laconclusione non risponde a diritto dovendo la situazione concretaessere dalla corte del merito rivalutata previa cassazione delladecisione.6. – In conclusione la sentenza impugnata va cassata inparziale accoglimento del quarto motivo di ricorso con rinvioinnanzi alla Corte d appello di Roma in diversa composizioneperché decida la controversia applicando il principiodell autoresponsabilità e in particolare sulla base dei seguentiprincipî di diritto16 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/20231 «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo diindipendenza economica l onere della prova delle condizioni chefondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedentevertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato con ognipossibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica edi essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro diconseguenza se il figlio è neomaggiorenne e proseguanell ordinario percorso di studi superiori o universitari o dispecializzazione già questa circostanza è idonea a fondare il suodiritto al mantenimento viceversa per il “figlio adulto” in ragionedel principio dell autoresponsabilità sarà particolarmente rigorosala prova a suo carico delle circostanze oggettive ed esterne cherendano giustificato il mancato conseguimento di una autonomacollocazione lavorativa».2 «I principî della funzione educativa del mantenimento edell autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitorel estensione dell obbligo di contribuzione del figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica per il tempo mediamentenecessario al reperimento di un occupazione da parte di questitenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavorocontemperando fra di loro le sue aspirazioni astratte con ilconcreto mercato del lavoro non essendo giustificabile nel “figlioadulto” l attesa ad ogni costo di un occupazione necessariamenteequivalente a quella desiderata».3 «I principî della funzione educativa del mantenimento edell autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitorel estensione dell obbligo di contribuzione del figlio maggiorenneprivo di indipendenza economica per il tempo mediamentenecessario al reperimento di un occupazione da parte di questitenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro17 di 18* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28612/2020Numero sezionale 3708/2023Numero di raccolta generale 26875/2023Data pubblicazione 20/09/2023contemperando fra di loro ove si verifichi tale evenienza il bisognodi particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveriverso sé stesso la propria vita e la propria indipendenzaeconomica potendo tale necessità unicamente giustificare dopo lamaggiore età meri ritardi nel conseguire la propria autonomiaeconomico lavorativa ma mai costituire nel “figlio adulto” cheanzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi ragione della completaelisione dei doveri verso sé stesso anche in vista della propria vitafutura».Il primo dei su esposti principî di diritto viene enunciato ai sensidell art. 363 c.p.c. essendosi ritenuto inammissibile sul punto ilquarto motivo.Alla Corte del merito si demanda anche la liquidazione dellespese di legittimità. *La Corte dichiara inammissibili il primo il secondo ed il terzomotivo di ricorso accoglie il quarto motivo nei limiti di cui inmotivazione enunciando ai sensi dell art. 363 c.p.c. il primoprincipio di diritto in motivazione indicato cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d appello di Roma indiversa composizione anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.In caso di diffusione della sentenza si omettano le generalità ei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essamenzionati ai sensi dell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell 11 luglio2023.Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *18 di 18* **La Corte dichiara inammissibili il primo il secondo ed il terzomotivo di ricorso accoglie il quarto motivo nei limiti di cui inmotivazione enunciando ai sensi dell art. 363 c.p.c. il primoprincipio di diritto in motivazione indicato cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d appello di Roma indiversa composizione anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.In caso di diffusione della sentenza si omettano le generalità ei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essamenzionati ai sensi dell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell 11 luglio2023.Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *18 di 18* *
Sentenza Cassazione n. 26875/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris