CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 1967
Cassazione n. 41521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1967 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura l'indicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. in forma non chiara e precisa, è inammissibile in quanto, escluso che si versi in ipotesi di nullità assoluta (cfr. Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749), la rilevazione del vizio denunciato resterebbe comunque preclusa dall'opzione per il rito abbreviato (art. 438, comma 6-bis, cod. pen.). Ritenuto che il secondo motivo, che censura - sempre con riferimento all'aggravante indicata - violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la condanna, è manifestamente infondato, in quanto la condanna è intervenuta con riferimento alla circostanza aggravante indicata nei suoi estremi codicistici, laddove la questione relativa alla chiarezza della contestazione è già stata trattata in relazione al primo motivo. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di furto, è manifestamente infondato, in quanto reitera doglianze alle quali la sentenza impugnata (pagg. 2 e 3) ha offerto motivata risposta (escludendo che il quantitativo di energia elettrica illecitamente utilizzato potesse essere stato consumato nei soli due mesi che separarono l'accertamento, ossia l'11/06/2015, e il previsto avvio della fornitura da parte del nuovo fornitore, ossia dal 01/04/2015), in termini in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici. Ritenuto che il quarto motivo, afferente al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale congruamente motivato sul punto escludendo la ravvisabilità di elementi positivamente valutabili, tale non potendo essere considerata la richiesta di abbreviato, già associata a una significativa riduzione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.