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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 44736/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RUBES [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Claudio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 02/12/2022, che aveva parzialmente riformato (dichiarando estinta per prescrizione una parte delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA], nonché revocando la confisca per equivalente al RUBES e riducendola quanto al [OSCURATO:PERSONA]) la condanna pronunciata in primo grado per i delitti di dichiarazione fraudolenta loro rispettivamente ascritti nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; ritenuto che le censure veicolate con il primo motivo di ricorso proposto da entrambi gli imputati, relative alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (che possono essere qui trattate congiuntamente) siano inammissibili, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni diffusamente espresse dalla Corte territoriale (in linea con il primo giudice) e nella riproposizione di una lettura alternativa del compendio probatorio, il cui apprezzamento è in questa sede precluso, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

D'altra parte, la Corte d'Appello ha esaminato in modo particolarmente accurato ed esaustivo le risultanze in atti, confermando (nei limiti già precisati) la condanna emessa in primo grado, ritenendo in particolare sussistente anche il dolo di evasione (cfr. pag. 9, in linea con quanto osservato dal primo giudice e riassunto a pag. 6) e chiarendo dettagliatamente le ragioni per le quali doveva ritenersi confermata la valutazione di inesistenza delle fatture portate in dichiarazione (cfr. pag. 10 seg., in particolare pag. 11 quanto alle criticità presenti nella valutazione dell'Agenzia delle Entrate e pag. 12 quanto alle valutazioni espresse dal consulente della difesa); ritenuto che il secondo motivo proposto dal RUBES sia manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente inserisce, nel calcolo del termine massimo prescrizionale, un riferimento alla data di deposito della sentenza d'appello, che risulta invece pacificamente estraneo al predetto calcolo; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba 13ervenirsi quanto al secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha prospettato un errore di calcolo in realtà insussistente, avendo la Corte d'Appello chiaramente operato un aumento della pena base nella misura di mesi due di reclusione per ciascun reato satellite (cfr. pag. 13 della sentenza), e non di mesi due complessivi c:orne erroneamente prospettato nel motivo di ricorso; ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RUBES [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Claudio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 02/12/2022, che aveva parzialmente riformato (dichiarando estinta per prescrizione una parte delle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA], nonché revocando la confisca per equivalente al RUBES e riducendola quanto al [OSCURATO:PERSONA]) la condanna pronunciata in primo grado per i delitti di dichiarazione fraudolenta loro rispettivamente ascritti nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; ritenuto che le censure veicolate con il primo motivo di ricorso proposto da entrambi gli imputati, relative alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (che possono essere qui trattate congiuntamente) siano inammissibili, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni diffusamente espresse dalla Corte territoriale (in linea con il primo giudice) e nella riproposizione di una lettura alternativa del compendio probatorio, il cui apprezzamento è in questa sede precluso, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). D'altra parte, la Corte d'Appello ha esaminato in modo particolarmente accurato ed esaustivo le risultanze in atti, confermando (nei limiti già precisati) la condanna emessa in primo grado, ritenendo in particolare sussistente anche il dolo di evasione (cfr. pag. 9, in linea con quanto osservato dal primo giudice e riassunto a pag. 6) e chiarendo dettagliatamente le ragioni per le quali doveva ritenersi confermata la valutazione di inesistenza delle fatture portate in dichiarazione (cfr. pag. 10 seg., in particolare pag. 11 quanto alle criticità presenti nella valutazione dell'Agenzia delle Entrate e pag. 12 quanto alle valutazioni espresse dal consulente della difesa); ritenuto che il secondo motivo proposto dal RUBES sia manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente inserisce, nel calcolo del termine massimo prescrizionale, un riferimento alla data di deposito della sentenza d'appello, che risulta invece pacificamente estraneo al predetto calcolo; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba 13ervenirsi quanto al secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha prospettato un errore di calcolo in realtà insussistente, avendo la Corte d'Appello chiaramente operato un aumento della pena base nella misura di mesi due di reclusione per ciascun reato satellite (cfr. pag. 13 della sentenza), e non di mesi due complessivi c:orne erroneamente prospettato nel motivo di ricorso; ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 202
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