CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 01826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 070TKSR ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo la violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.) e in relazione ad una pena applicata in termini conformi al patto processuale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ieri estensore Il Presidente