CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19716/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5513/2015, depositata il 22/10/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con distinti ricorsi, la Mar.Vin. di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. (d’orainnanzi, semplicemente Mar.Vin.) e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA], ValentinaGalante e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono gli avvisi di accertamento nn.TK5021008148, TK5016P03967, TK5016P03973 e TK5016P03975, con iNumero registro generale 9854/2016Numero sezionale 3062/2026Numero di raccolta generale 19716/2026Data pubblicazione 14/06/2026quali l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società (e, “pertrasparenza”, ai suoi tre soci) maggiori ricavi per € 207.170,72.2. La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata dallaCTR del Lazio, che riscontrò la sussistenza dei presupposti perl’accertamento analitico-induttivo svolto.3. [OSCURATO:PERSONA].Vin. e i suoi soci hanno proposto ricorso per cassazione, sullabase di sei motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 36 d.lgs. n.546/1992; 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., per non avere la CTR accolto il motivo di appello checensurava la natura meramente apparente della motivazione di primogrado.Il motivo è infondato, dovendosi applicare il principio di diritto secondocui, in materia di processo tributario, l'omessa pronuncia da parte delgiudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l'atto impositivonon può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, né tampoco laretrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudiced'appello di pronunciare sul motivo pretermesso; ne consegue che ilricorso per cassazione può essere proposto solo per contestare lamotivazione resa dai giudici di appello sul motivo di merito o la mancanzadi motivazione, ma non invece per contestare l'omessa motivazione o,comunque, la motivazione resa dal giudice di grado superiore sullacensura di omessa pronuncia del giudice di grado inferiore (Cass., n.18373/2025). A fronte della compiuta delibazione del merito dellacontroversia da parte dei giudici di secondo grado (come avvenuto nelcaso di specie), perde, dunque, qualsiasi rilevanza, dall’angolo visualedelle censure spendibili in sede di legittimità, l’eventuale omissione dipronuncia su uno specifico motivo di gravame proposto avverso lasentenza di prime cure.Numero registro generale 9854/2016Numero sezionale 3062/2026Numero di raccolta generale 19716/2026Data pubblicazione 14/06/20262. Il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 12, comma 7, dellal. n. 212/2000 (ratione temporis vigente), per avere la CTR ritenutolegittimi gli avvisi di accertamento nonostante fossero stati notificati primadel decorso del termine di sessanta giorni di cui alla disposizione citata.Il motivo è infondato, atteso che, a fronte della pacifica assenza, nelcaso di specie, di accessi presso la sede della società, deve trovareapplicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di questaCorte, alla cui stregua, in tema di accertamento fiscale, il termine dilatoriodi cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in casodi controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alladiversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. atavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell’istituto delcontraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente nongiunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamentoderivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla basedei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente(Cass., n. 24793/2020).3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 39, comma 2,lett. c), d.p.r. n. 600/1973 e degli artt. 52, comma 5, e 55, comma 2, n.1, d.p.r. n. 633/1972 - nonché la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR “esaminato(…) la doglianza formulata dai contribuenti anche in sede di gravame sullainsussistenza dei requisiti previsti dal n. 3 dell’art. 39 del d.p.r. n.600/73”, ciò che avrebbe determinato una “motivazione apparente che sitraduce necessariamente ed inevitabilmente in una violazione di legge”(pag. 23 del ricorso per cassazione).4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la “illegittima valutazionedi errati presupposti dell’accertamento induttivo – l’accertamento induttivonon è legittimato in base al presunto andamento antieconomico per piùanni – in subordine, acritico recepimento della tesi dell’ufficio – inNumero registro generale 9854/2016Numero sezionale 3062/2026Numero di raccolta generale 19716/2026Data pubblicazione 14/06/2026relazione all’art. 360, n. 3”. La CTR avrebbe acriticamente aderito allaprospettazione dell’Agenzia delle Entrate, in ordine all’inattendibilità deiredditi dichiarati dalla società, anziché “giudicare la legittimitàdell’accertamento induttivo sulla base della sussistenza o meno delpresupposto normativo e di fatto posto dall’Ufficio a base del propriooperato” (pag. 24 del ricorso per cassazione).5. I motivi - che possono trattarsi congiuntamente - presentano profilidi inammissibilità, e comunque sono infondati.In particolare, il terzo motivo (il quale, al di là dell’unitaria evocazionedell’art. 360, n. 3, c.p.c., affastella censure diverse, che spaziano dallaviolazione di legge all’omessa pronuncia al vizio di motivazione) si fondasul presupposto che l’accertamento condotto nei confronti della societàricorrente fosse di tipo induttivo “puro”, mentre, dalla motivazione dellasentenza impugnata (ampiamente al di sopra del cd. “minimocostituzionale”) si evince trattarsi, in realtà, di un accertamento cd.analitico-induttivo (espressamente, cfr. par. 5, p. 7) ex art. 39, comma 1,d.p.r. n. 600/1973 (si consideri, tra l’altro, il passaggio in cui si affermache “è dunque assolutamente inverosimile che gli appellanti abbianotenuto in vita per anni una società che avrebbe dovuto costituire la loroprincipale, se non unica, fonte di sostentamento, senza trarne alcunreddito e sostenendo anzi per essa ingenti perdite. Tale conclusione è, diper sé, sufficiente a fondare l’accertamento induttivo del reddito, pur inpresenza di una contabilità formalmente regolare”; nonché quello - a pag.5 - in cui si elencano gli “altri elementi [che] militano nel sensodell’inattendibilità delle scritture contabili”). A fronte di una motivazioneche si diffonde lungamente sui presupposti dell’accertamento de quo,prendendo posizione sulle contrarie deduzioni dei contribuenti, le censuredi questi ultimi finiscono, pertanto, per tradursi in una contestazione dellevalutazioni di fatto operate dal giudice di merito, insindacabili in sede dilegittimità. In definitiva, la sentenza della CTR del Lazio non incorre nelleNumero registro generale 9854/2016Numero sezionale 3062/2026Numero di raccolta generale 19716/2026Data pubblicazione 14/06/2026denunziate violazioni, mantenendosi nel solco della regula juris per laquale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa,l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilitàformalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere ilreddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1,lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplicipurché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra iricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dallecondizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sulcontribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante ladimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass., n.24773/2025). Per quel che riguarda - più specificamente - il quarto motivodi ricorso, esso (totalmente assertivo e non corredato dall’indicazione dellenorme di legge asseritamente violate) sta e cade con il precedente, alcospetto di una motivazione dalla quale - come si è detto - è chiaramenteevincibile l’iter logico seguito dai giudici di secondo grado per“convalidare” l’accertamento in discorso.6. Il quinto motivo di ricorso censura la violazione di leggeconseguente all’“illogico convincimento del giudice d’appello su fatti nonrilevanti e non provati – violazione dell’art. 116 c.p.c. e 2697 c.c.”, peravere la CTR fondato le proprie conclusioni sulle irrilevanti circostanzelegate al tenore di vita dei soci e alla disponibilità, in capo al Galante, diuna vettura ulteriore rispetto a quella dichiarata.Il motivo (ove non inammissibile) è infondato, contenendo unacensura di merito delle considerazioni svolte dalla CTR avulsa dalperimetro di deducibilità della violazione delle richiamate disposizioni,solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaNumero registro generale 9854/2016Numero sezionale 3062/2026Numero di raccolta generale 19716/2026Data pubblicazione 14/06/2026indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., SU, n.20867/2020); e che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limitidel "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass., n. 13395/2018; conforme, Cass.,n. 18092/2020). La sentenza impugnata contiene una compiutaillustrazione degli elementi che i giudici di secondo grado hanno ritenuto divalorizzare (che non si riducono, peraltro, ai profili indicati nel motivo).7. Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la violazione delle stessedisposizioni citate in relazione al motivo precedente, per avere la CTRtravisato i fatti di causa, sostenendo che la Mar.Vin. svolgesse(unicamente) attività di commercio di calzature (mentre invececommerciava anche prodotti di abbigliamento) e per avere erroneamentesupposto l’omogeneità dei prodotti venduti, “a fronte delle contestazionidelle parti che invece censuravano quanto effettuato in sede diaccertamento per non avere tenuto in considerazione la complessità e laNumero registro generale 9854/2016Numero sezionale 3062/2026Numero di raccolta generale 19716/2026Data pubblicazione 14/06/2026articolazione delle vendite, anche tenuto conto dei vari prodotti, di marcae non di marca, della utenza, della ubicazione, del tempo di giacenza inmagazzino, ecc.” (pag. 27 del ricorso per cassazione).Il motivo (anche questo “coacervato”, nella misura in cui affiancageneriche censure di “travisamento dei fatti di causa”, “omesso esamedella documentazione probatoria e delle relative deduzioni articolate daicontribuenti in appello come anche in primo grado” e violazione di legge)è inammissibile, investendo ancora una volta le valutazioni di meritocompiute dalla CTR, e in ogni caso avanzando una censura (quella di“superficialità” dell’accertamento per avere obliterato che la societàricorrente non vendeva solo calzature ma anche abbigliamento), dellaquale non viene indicato in che modo e in quale “luogo” del processo dimerito fosse stata veicolata.Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in complessivi € 5.600,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo alricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]