CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16664/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hela Izzo, con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ANNA E [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti AugustoChiosi e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri daGiustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 3016/2025 della Corte d’appello di Napoli.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 26161/2025Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16664/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto ilricorso è antecedente ai precedenti che hanno recentemente definitol’indirizzo di questa S.C.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 26/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo Cinque