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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23749/2026

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rovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti in data 3 maggio 2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi (capo 12) limitatamente alle armi diverse da quelle indicate come "fucile cecchino", rideterminando la pena inflitta, per i residui reati, in anni cinque, giorni venti ed euro 16.200,00 di multa, sostituendo le pene accessorie applicate con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; rideterminava la pena, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 2.900,00 di multa, ritenuto più grave il reato di ricettazione aggravata (capo 8) ed esclusa la natura specifica della recidiva contestata, conrevoca delle pene accessorie applicate; confermava, nel resto, per entrambi gli appellanti, la sentenza di primo grado.

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza stessa e dagli atti del processo, in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen. e 2 e 4

I. 895/1967, nonché agli artt. 19 e 12

I. 497/1974 (capo 1), agli artt. 10, 12 e 14

I. 497/1974 nonché agli artt. 3 e 23

I. 110/1975 (capo 2), agli artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo 3), agli artt. 10, 12 e 14

I. 497/1074 nonché art. 3

I. 110/1975 (capo 4), agli artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (art. 5), agli artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14

I. 497/1974 (capo 7), agli artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo 8), agli artt. 10, 12 e 14

I. 497/1974 (capo 9), agli artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo 10), agli artt. 10, 12, 14

I. 497/1974 (capo 11), agli artt. 10, 12 e 14

I. 497/1974 (capo 12) in relazione all'accertamento ed alla sussistenza della prova della penale responsabilità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale delineata dalle decisioni di merito.

Lamentano i ricorrenti che la motivazione della sentenza è fondata sul contenuto delle conversazioni captate non essendo state rinvenute le armi e che è assente ogni riferimento a conversazioni specifiche, dettagliate e dotate di contenuto univoco.

Evidenziano i ricorrenti che la Corte di appello non ha valutato il contenuto delle conversazioni anche ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. 2.1.2.

Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], deduce il ricorrente il vizio di carenza, di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, non avendo la Corte di appello confrontato il contenuto della intercettazione con le circostanze fattuali di avere rinvenuto l'ordigno in una cantina non di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA], di non avere l'ordigno la forma di candelotto, di non contenere l'ordigno un chilo e mezzo di tritolo, di non avere l'ordigno la potenzialità di demolire o "piegare in due" alcun palazzo, di non essere stato rinvenuto e sequestrato l'ordigno in un edificio che fosse effettivamente denominato "palazzo di Salvo", potendosi al più accertare la detenzione dell'ordigno e non il porto dello stesso.

Evidenzia il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che l'assenza di riferimenti specifici e circostanziati rispetto alle conversazioni intercettate e poste a fondamento della motivazione dalla Corte di appello rende carente ed illogica la motivazione anche con riferimento ai reati di ricettazione per i quali l'appello è stato ritenuto inammissibile.

22.1.3. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, oltre a quanto evidenziato per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte non indica quali conversazioni coinvolgano direttamente il [OSCURATO:PERSONA] (pag. 21 Sent.); evidenzia la difesa che le intercettazioni utilizzate riguardassero altri soggetti ovvero fatti non contestati al [OSCURATO:PERSONA], contestando l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale tali intercettazioni -anche in questo caso non determinate- abbiano contenuti "specifici, univoci e contestualizzati" tali da permettere una piena definizione di responsabilità (v. pag. 20 Sent.).

La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto, solo qualche pagina prima (v. pag. 16 sent.), la stessa Corte territoriale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per una parte del capo 12) in quanto "le altre conversazioni -o non sono chiaramente intellegibili, o coinvolgono altri interlocutori e soggetti attivi- e pertanto non offrono una base probatoria sufficiente per affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] tti in relazione ad altre armi".

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza stessa e dagli atti del processo in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen., artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14

I. 497/1974 (capo 7), agli artt. 110, 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo 8), in relazione all'accertamento ed alla sussistenza della prova della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per fatti per i quali il ricorrente è stato già condannato con sentenza passata in giudicato.

Evidenzia il ricorrente che l'appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato come le intercettazioni riportate dal Giudice dell'udienza preliminare non dimostrassero affatto la penale responsabilità dell'imputato per due ragioni: la prima, in quanto quelle datate agosto 2022 -tra cui il progressivo 1665- "sono riferite ad un'arma gemella di altra attribuita al [OSCURATO:PERSONA], per la quale arma il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza emessa dalla Corte di appello, Sez.

II Penale, n. 3939 del 18 luglio 2024 (all. 1 al ricorso) che assolve il [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato per violazione del ne bis in idem in relazione alla sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA]. 5 penale del 7 settembre 2023 (all. 2 al ricorso)"; la seconda, in quanto le altre intercettazioni sono riferite ai fatti di cui al capo 5) di imputazione non contestato al [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente che la conversazione di cui al progressivo 1665 non si riferisce alle due pistole Beretta ma riguarda la pistola Glock.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza stessa e dagli atti del processo in 3relazione agli artt. 7

I. 895/67, 133, 62 bis e 81 cod. pen., alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla eccessività degli aumenti per la continuazione ed alla eccessività della pena.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 Ud., Rv. 276916 - 01).

3. Venendo all'analisi precipua del ricorso, i tre motivi sono inammissibili.

Va premesso che, per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno ricordare, come sottolineato anche dalla Sezioni Unite di questa Corte (v.

Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc.

Troise, Rv. 272431 - 01, in motivazione) che il dubbio ragionevole deve rispondere, per assumere rilievo, a criteri dotati di intrinseca razionalità ed essere suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo.

4. Ciò premesso, la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità valorizzando essenzialmente le conversazioni intercettate, fornendo dei riscontri non confutati dai ricorrenti.

4.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, dopo aver affrontato i principi che regolano la materia delle intercettazioni e richiamato la giurisprudenza di 4legittimità (v. pagg. 9-11 della sentenza impugnata), motiva sulla conversazione citata dalla difesa (v. pag. 12 della sentenza impugnata), evidenziandone anche dei riscontri.

Per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, occupandosi delle intercettazioni - selezionate con cura dai giudici di merito avendo riguardo alle sole dichiarazioni autoindizianti caratterizzate da notazioni specifiche e concrete quanto alle caratteristiche del fucile di precisione - valorizza come elemento di conferma il rinvenimento di alcune armi in occasione del sequestro del 2 marzo 2023 (v. pag. 16 della sentenza impugnata).

Per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, oltre a quanto evidenziato per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello si conforma pienamente ai principi della giurisprudenza di legittimità, richiamando le conversazioni riferite all'imputato ed occupandosi anche della conversazione di cui si duole il ricorrente (v. pagg. 17 e segg. della sentenza impugnata).

Gli elementi di prova raccolti nel corso di intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'imputato, infatti, costituiscono comunque fonte di prova diretta soggetta al criterio valutativo generale del libero convincimento razionalmente motivato previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.), senza che sia necessario reperire elementi di riscontro esterno, la cui sussistenza è richiesta unicamente in relazione alle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato rese nell'ambito del procedimento penale (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.); qualora i dati probatori risultanti dalle conversazioni intercettate abbiano natura indiziaria essi devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità al disposto dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011 - dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527).

In tale contesto, ad essere rivalutative e prive di specificità, in quanto non puntualmente correlate alle risultanze indicate dalle decisioni di merito, sono le doglianze sviluppate.

4.2. Quanto al secondo motivo, è inammissibile, perché reitera censura e non si confronta con le puntuali e razionali considerazioni sviluppate dalla sentenza impugnata.

Quest'ultima motiva anche sul punto relativo alla insussistenza del ne bis in idem accertando che le armi per le quali l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato già già sottoposto a procedimento penale, sono diverse da quelle indicate nel procedimento penale in esame (v. pag. 17-18 della sentenza impugnata), citando, all'uopo, il contenuto di altre conversazioni captate. 5In relazione al reato di cui al capo 11), la Corte di appello ha ampiamente motivato richiamando diverse intercettazioni, sottoponendole a una puntuale valutazione critica (v. pag. 20 e 21 della sentenza impugnata) anche sulla scorta di quanto contenuto nella sentenza di primo grado (v. pag. 41 della sentenza di primo grado).

4.3. Manifestamente infondato risulta, infine, il terzo motivo.

In relazione al mancato riconoscimento della riduzione di un terzo di cui all'art. 7

I. 895 del 1967 con riguardo a quanto contestato al capo 1), la Corte di appello ha fatto, invero, buon governo dei principi della giurisprudenza di legittimità.

Per giurisprudenza costante, infatti, le bottiglie incendiarie cosiddette "molotov" devono considerarsi comprese tra i "congegni micidiali" ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, Rv. 281892 -01).

La decisione valorizza, in motivazione, l'art. 1 della

I. 110 del 1975, a mente del quale "Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari".

La soluzione della Corte territoriale è, peraltro, coerente con la sottostante qualificazione della bomba carta di cui al capo 1) rispetto alla quale va ricordato che essa ben può, per la natura e la quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezione, possedere un effetto dirompente, divenendo in quest'ultimo caso un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite rispettivamente a norma degli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modd. (v., ad es., Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, P.m. in proc.

Mattei, Rv. 243377 - 01) In relazione alle attenuanti generiche, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato sul punto e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, della decisione, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione.

La Corte di appello ha motivato in modo rigoroso e logico la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 25 e pag. 26 della sentenza impugnata). 6Quanto alla dosimetria della pena, sia in riferimento agli aumenti per la continuazione che al computo finale, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato.

Per la determinazione degli aumenti per la continuazione, la motivazione rispetta il criterio di progressività e proporzionalità rispetto al reato più grave (v. pag. 26 della sentenza impugnata); per la determinazione finale, va premesso che nel caso di specie la Corte d'appello ha computato la pena partendo, per il reato più grave, da una pena in misura prossima al mimino edittale, ottemperando all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (v. pag. 27 della sentenza impugnata).

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. P.Q.Mti [OSCURATO:PERSONA]--',T)4% I 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti in data 3 maggio 2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi (capo 12) limitatamente alle armi diverse da quelle indicate come "fucile cecchino", rideterminando la pena inflitta, per i residui reati, in anni cinque, giorni venti ed euro 16.200,00 di multa, sostituendo le pene accessorie applicate con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; rideterminava la pena, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 2.900,00 di multa, ritenuto più grave il reato di ricettazione aggravata (capo 8) ed esclusa la natura specifica della recidiva contestata, conrevoca delle pene accessorie applicate; confermava, nel resto, per entrambi gli appellanti, la sentenza di primo grado. 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza stessa e dagli atti del processo, in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen. e 2 e 4 I. 895/1967, nonché agli artt. 19 e 12 I. 497/1974 (capo 1), agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/1974 nonché agli artt. 3 e 23 I. 110/1975 (capo 2), agli artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo 3), agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/1074 nonché art. 3 I. 110/1975 (capo 4), agli artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (art. 5), agli artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14 I. 497/1974 (capo 7), agli artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo 8), agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/1974 (capo 9), agli artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo 10), agli artt. 10, 12, 14 I. 497/1974 (capo 11), agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/1974 (capo 12) in relazione all'accertamento ed alla sussistenza della prova della penale responsabilità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale delineata dalle decisioni di merito. Lamentano i ricorrenti che la motivazione della sentenza è fondata sul contenuto delle conversazioni captate non essendo state rinvenute le armi e che è assente ogni riferimento a conversazioni specifiche, dettagliate e dotate di contenuto univoco. Evidenziano i ricorrenti che la Corte di appello non ha valutato il contenuto delle conversazioni anche ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. 2.1.2. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], deduce il ricorrente il vizio di carenza, di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, non avendo la Corte di appello confrontato il contenuto della intercettazione con le circostanze fattuali di avere rinvenuto l'ordigno in una cantina non di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA], di non avere l'ordigno la forma di candelotto, di non contenere l'ordigno un chilo e mezzo di tritolo, di non avere l'ordigno la potenzialità di demolire o "piegare in due" alcun palazzo, di non essere stato rinvenuto e sequestrato l'ordigno in un edificio che fosse effettivamente denominato "palazzo di Salvo", potendosi al più accertare la detenzione dell'ordigno e non il porto dello stesso. Evidenzia il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che l'assenza di riferimenti specifici e circostanziati rispetto alle conversazioni intercettate e poste a fondamento della motivazione dalla Corte di appello rende carente ed illogica la motivazione anche con riferimento ai reati di ricettazione per i quali l'appello è stato ritenuto inammissibile. 22.1.3. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, oltre a quanto evidenziato per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte non indica quali conversazioni coinvolgano direttamente il [OSCURATO:PERSONA] (pag. 21 Sent.); evidenzia la difesa che le intercettazioni utilizzate riguardassero altri soggetti ovvero fatti non contestati al [OSCURATO:PERSONA], contestando l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale tali intercettazioni -anche in questo caso non determinate- abbiano contenuti "specifici, univoci e contestualizzati" tali da permettere una piena definizione di responsabilità (v. pag. 20 Sent.). La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto, solo qualche pagina prima (v. pag. 16 sent.), la stessa Corte territoriale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per una parte del capo 12) in quanto "le altre conversazioni -o non sono chiaramente intellegibili, o coinvolgono altri interlocutori e soggetti attivi- e pertanto non offrono una base probatoria sufficiente per affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] tti in relazione ad altre armi". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza stessa e dagli atti del processo in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen., artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14 I. 497/1974 (capo 7), agli artt. 110, 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo 8), in relazione all'accertamento ed alla sussistenza della prova della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per fatti per i quali il ricorrente è stato già condannato con sentenza passata in giudicato. Evidenzia il ricorrente che l'appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato come le intercettazioni riportate dal Giudice dell'udienza preliminare non dimostrassero affatto la penale responsabilità dell'imputato per due ragioni: la prima, in quanto quelle datate agosto 2022 -tra cui il progressivo 1665- "sono riferite ad un'arma gemella di altra attribuita al [OSCURATO:PERSONA], per la quale arma il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza emessa dalla Corte di appello, Sez. II Penale, n. 3939 del 18 luglio 2024 (all. 1 al ricorso) che assolve il [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato per violazione del ne bis in idem in relazione alla sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA]. 5 penale del 7 settembre 2023 (all. 2 al ricorso)"; la seconda, in quanto le altre intercettazioni sono riferite ai fatti di cui al capo 5) di imputazione non contestato al [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente che la conversazione di cui al progressivo 1665 non si riferisce alle due pistole Beretta ma riguarda la pistola Glock. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza stessa e dagli atti del processo in 3relazione agli artt. 7 I. 895/67, 133, 62 bis e 81 cod. pen., alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla eccessività degli aumenti per la continuazione ed alla eccessività della pena. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 Ud., Rv. 276916 - 01). 3. Venendo all'analisi precipua del ricorso, i tre motivi sono inammissibili. Va premesso che, per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno ricordare, come sottolineato anche dalla Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272431 - 01, in motivazione) che il dubbio ragionevole deve rispondere, per assumere rilievo, a criteri dotati di intrinseca razionalità ed essere suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo. 4. Ciò premesso, la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità valorizzando essenzialmente le conversazioni intercettate, fornendo dei riscontri non confutati dai ricorrenti. 4.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, dopo aver affrontato i principi che regolano la materia delle intercettazioni e richiamato la giurisprudenza di 4legittimità (v. pagg. 9-11 della sentenza impugnata), motiva sulla conversazione citata dalla difesa (v. pag. 12 della sentenza impugnata), evidenziandone anche dei riscontri. Per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, occupandosi delle intercettazioni - selezionate con cura dai giudici di merito avendo riguardo alle sole dichiarazioni autoindizianti caratterizzate da notazioni specifiche e concrete quanto alle caratteristiche del fucile di precisione - valorizza come elemento di conferma il rinvenimento di alcune armi in occasione del sequestro del 2 marzo 2023 (v. pag. 16 della sentenza impugnata). Per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, oltre a quanto evidenziato per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello si conforma pienamente ai principi della giurisprudenza di legittimità, richiamando le conversazioni riferite all'imputato ed occupandosi anche della conversazione di cui si duole il ricorrente (v. pagg. 17 e segg. della sentenza impugnata). Gli elementi di prova raccolti nel corso di intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'imputato, infatti, costituiscono comunque fonte di prova diretta soggetta al criterio valutativo generale del libero convincimento razionalmente motivato previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.), senza che sia necessario reperire elementi di riscontro esterno, la cui sussistenza è richiesta unicamente in relazione alle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato rese nell'ambito del procedimento penale (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.); qualora i dati probatori risultanti dalle conversazioni intercettate abbiano natura indiziaria essi devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità al disposto dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011 - dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527). In tale contesto, ad essere rivalutative e prive di specificità, in quanto non puntualmente correlate alle risultanze indicate dalle decisioni di merito, sono le doglianze sviluppate. 4.2. Quanto al secondo motivo, è inammissibile, perché reitera censura e non si confronta con le puntuali e razionali considerazioni sviluppate dalla sentenza impugnata. Quest'ultima motiva anche sul punto relativo alla insussistenza del ne bis in idem accertando che le armi per le quali l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato già già sottoposto a procedimento penale, sono diverse da quelle indicate nel procedimento penale in esame (v. pag. 17-18 della sentenza impugnata), citando, all'uopo, il contenuto di altre conversazioni captate. 5In relazione al reato di cui al capo 11), la Corte di appello ha ampiamente motivato richiamando diverse intercettazioni, sottoponendole a una puntuale valutazione critica (v. pag. 20 e 21 della sentenza impugnata) anche sulla scorta di quanto contenuto nella sentenza di primo grado (v. pag. 41 della sentenza di primo grado). 4.3. Manifestamente infondato risulta, infine, il terzo motivo. In relazione al mancato riconoscimento della riduzione di un terzo di cui all'art. 7 I. 895 del 1967 con riguardo a quanto contestato al capo 1), la Corte di appello ha fatto, invero, buon governo dei principi della giurisprudenza di legittimità. Per giurisprudenza costante, infatti, le bottiglie incendiarie cosiddette "molotov" devono considerarsi comprese tra i "congegni micidiali" ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, Rv. 281892 -01). La decisione valorizza, in motivazione, l'art. 1 della I. 110 del 1975, a mente del quale "Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari". La soluzione della Corte territoriale è, peraltro, coerente con la sottostante qualificazione della bomba carta di cui al capo 1) rispetto alla quale va ricordato che essa ben può, per la natura e la quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezione, possedere un effetto dirompente, divenendo in quest'ultimo caso un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite rispettivamente a norma degli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modd. (v., ad es., Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, P.m. in proc. Mattei, Rv. 243377 - 01) In relazione alle attenuanti generiche, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato sul punto e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, della decisione, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. La Corte di appello ha motivato in modo rigoroso e logico la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 25 e pag. 26 della sentenza impugnata). 6Quanto alla dosimetria della pena, sia in riferimento agli aumenti per la continuazione che al computo finale, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato. Per la determinazione degli aumenti per la continuazione, la motivazione rispetta il criterio di progressività e proporzionalità rispetto al reato più grave (v. pag. 26 della sentenza impugnata); per la determinazione finale, va premesso che nel caso di specie la Corte d'appello ha computato la pena partendo, per il reato più grave, da una pena in misura prossima al mimino edittale, ottemperando all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (v. pag. 27 della sentenza impugnata). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. P.Q.Mti [OSCURATO:PERSONA]--',T)4% I 7
Sentenza Cassazione n. 23749/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris