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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32613/2026

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e d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria di parte civile;considerato che tutti i motivi sono ripetitivi e quindi generici, a fronte di una‘doppia conforme’ che, in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni otravisamenti, ‘sigilla’ la valutazione del fatto rendendola immune ad intrusioni daparte della Corte di legittimità;osservato che, in ogni caso, la Corte, in relazione a ciascuno dei profili incontestazione, ha congruamente spiegato che:- è incontestata l’autoria del fatto in capo all’imputato (pg. 4), per la doppiacircostanza dell’intestazione dell’utenza utilizzata per la truffa e la riscossione delvaglia recante il provento del furto da un soggetto che ha esibito il documentodell’imputato (primo motivo);- la quantificazione complessiva del danno (incluso quello morale) esula dalperimetro applicativo dell’attenuante invocata (pg. 5, secondo motivo);- l’applicazione della recidiva trova giustificazione nei precedenti, attese lenumerose condanne per reati di truffa (pg. 5, terzo motivo) risultanti dalcertificato del casellario dell’imputato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende e delle spese sostenute dallaparte civile, liquidate nella misura indicata nel dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile JessicaBrugnoni che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria di parte civile;considerato che tutti i motivi sono ripetitivi e quindi generici, a fronte di una‘doppia conforme’ che, in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni otravisamenti, ‘sigilla’ la valutazione del fatto rendendola immune ad intrusioni daparte della Corte di legittimità;osservato che, in ogni caso, la Corte, in relazione a ciascuno dei profili incontestazione, ha congruamente spiegato che:- è incontestata l’autoria del fatto in capo all’imputato (pg. 4), per la doppiacircostanza dell’intestazione dell’utenza utilizzata per la truffa e la riscossione delvaglia recante il provento del furto da un soggetto che ha esibito il documentodell’imputato (primo motivo);- la quantificazione complessiva del danno (incluso quello morale) esula dalperimetro applicativo dell’attenuante invocata (pg. 5, secondo motivo);- l’applicazione della recidiva trova giustificazione nei precedenti, attese lenumerose condanne per reati di truffa (pg. 5, terzo motivo) risultanti dalcertificato del casellario dell’imputato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende e delle spese sostenute dallaparte civile, liquidate nella misura indicata nel dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile JessicaBrugnoni che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32613/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris