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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 14647/2026

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il 18/01/1971 a Bari avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte di cassazione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di cassazione dell'Il luglio 2025 è inammissibile per tardività essendo stato proposto, oltre il termine di legge, in data 23 febbraio 2026.

La sentenza impugnata è stata, infatti, depositata in data 23 luglio 2025.

Pur tenuto conto che il termine di centottanta giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 625-bis, comma secondo, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento dellaCorte di cassazione, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264047 - 01), si osserva che la conseguente scadenza del termine utile per impugnare va individuata nel 20 febbraio 2026 (dovendosi sommare ai centottanta giorni il periodo feriale dal 10 al 31 agosto 2025).

Il ricorso è stato invece depositato il 23 febbraio 2026.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 18/01/1971 a Bari avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte di cassazione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di cassazione dell'Il luglio 2025 è inammissibile per tardività essendo stato proposto, oltre il termine di legge, in data 23 febbraio 2026. La sentenza impugnata è stata, infatti, depositata in data 23 luglio 2025. Pur tenuto conto che il termine di centottanta giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 625-bis, comma secondo, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento dellaCorte di cassazione, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264047 - 01), si osserva che la conseguente scadenza del termine utile per impugnare va individuata nel 20 febbraio 2026 (dovendosi sommare ai centottanta giorni il periodo feriale dal 10 al 31 agosto 2025). Il ricorso è stato invece depositato il 23 febbraio 2026. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
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