Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:106
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0270_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 febbraio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]
(causa C-270/24)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167, 168, 178, 220 e 226 – Diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte – Diniego – Frode – Prova – Ricorso ad un rivenditore al fine di beneficiare di un programma di credito – Articolo 219 e articolo 226, punto 7 – Indicazioni che devono obbligatoriamente figurare nella fattura – Data in cui è effettuata la cessione di beni – Rettifica della fattura»
1.
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Diritto alla detrazione – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Cessioni di beni – Fattura considerata fittizia dall'amministrazione tributaria – Soggetto passivo cui è stato ceduto il bene fatturato e che lo ha utilizzato ai fini di proprie operazioni imponibili – Diniego di detrazione – Inammissibilità – Eccezione – Dimostrazione giuridicamente adeguata di una frode del soggetto passivo
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45)
(v. punti 41, 45, 47, 53, 54, 56, 58, 59, dispositivo 1)
2.
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Domande di detrazione o di rimborso – Fattura che non soddisfa le condizioni richieste – Presenza delle informazioni necessarie per la verifica del rispetto delle condizioni materiali di esercizio del diritto al rimborso – Diniego di tale diritto – Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, art. 178, a)]
(v. punti 68, 70, 71, 74, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del13 luglio 2010, in combinato con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità,
deve essere interpretata nel senso che:
essa osta a una prassi dell’amministrazione tributaria di negare a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all’acquisto di un bene, mentre detto soggetto passivo ha ricevuto cessione di tale bene, lo ha utilizzato ai fini di proprie operazioni imponibili e tale cessione è attestata da una fattura, fondandosi sulla circostanza che detta fattura è fittizia in quanto, in primo luogo, la cessione non l’ha eseguita l’emittente della fattura, in secondo luogo, tale emittente è stato coinvolto nell’operazione affinché fossero soddisfatte le condizioni di concessione di un determinato prestito, in terzo luogo, il prezzo indicato nella fattura è eccessivo e detto emittente ha pagato l’IVA solo in ritardo e parzialmente, e, in quarto luogo, la fattura comporta una data di cessione errata. Per giustificare un tale diniego del diritto alla detrazione dell’IVA, l’amministrazione tributaria deve adeguatamente dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a una frode IVA o che sapeva/avrebbe dovuto sapere che l’emittente della fattura aveva commesso una tale frode.
2)
L’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a che l’amministrazione tributaria neghi il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto per il solo motivo che il soggetto passivo presenta una fattura che non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 226, punto 7, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, qualora detta amministrazione disponga di tutte le informazioni necessarie per verificare se le condizioni materiali di esercizio di tale diritto sono soddisfatte. La rettifica della fattura non può costituire una condizione di esercizio di detto diritto, se il soggetto passivo ha fornito tali informazioni.