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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 31016/2022

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seguente ORDINANZA 2.0/1 sul ricorso iscritto al nr. 25172/"Un proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 1077/2021, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

A Rilevato che, con sentenza resa in data 22/3/2021 (n. 1077/2021), la Corte d'ap- pello di Napoli ha dichiarato inammissibile (e, "per l'effetto", rigettato) l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dall'Adamo per la condanna della società Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. al risarci- mento dei danni subiti dall'attore in occasione del sinistro stradale de- dotto in giudizio, allorquando l'Adamo, nel percorrere l'autostrada A16, era uscito fuori strada, andando ad urtare contro il guard-rail, al fine di evitare un cane improvvisamente apparso sul tratto percorso; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come, al fine di sostenere la propria domanda risarcitoria, l'Adamo avesse prodotto in giudizio una sentenza passata in giudicato (sen- tenza n. 9/2009 emessa dal giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio) con la quale la società Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. era stata condan- nata al risarcimento, in favore dell'appellante, dei danni materiali dallo stesso subiti in conseguenza del medesimo sinistro stradale dedotto nell'odierno giudizio, in tal modo attestando per tabulas la conseguente inammissibilità della domanda in esame, trattandosi di domanda ormai definitivamente preclusa dalla formazione del giudicato documentato, di per sé tale da coprire il "dedotto e il deducibile"; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d'impugnazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il motivo d'impugnazione proposto, il ricorrente censura la sen- tenza impugnata, in relazione all'art. 360 nn. 3, per avere la corte ter- ritoriale erroneamente fatto applicazione del principio del ne bis in Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 25172/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri « idem, avendo omesso di rilevare come la sentenza pronunciata in altro giudizio in relazione al medesimo sinistro stradale dedotto in questa sede (e individuata come giudicato preclusivo dell'esame dell'odierna domanda), era stata emessa, non già nei confronti di esso ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]), bensì di [OSCURATO:PERSONA] (proprietario dell'autovettura coinvolta nel sinistro de quo), che aveva in quella sede invocato il ri- sarcimento dei danni materiali subiti a seguito dell'incidente, là dove l'odierno ricorrente aveva in questa sede agito separatamente (in qua- lità di conducente della vettura) al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla persona concretamente subiti per effetto del medesimo sini- stro; sulla base di tali premesse, il ricorrente si duole della mancata ve- rifica, da parte del giudice a quo, della erroneità della sentenza di primo grado, che aveva disatteso la domanda risarcitoria avanzata dall'origi- nario attore sulla base di un'incomprensibile interpretazione degli ele- menti di prova complessivamente acquisiti al giudizio; il motivo è manifestamente fondato; osserva il Collegio come, sulla scorta della documentazione pro- dotta anche in questa sede dall'odierno ricorrente, debba riconoscersi incontrovertibilmente comprovata (per tabulas) l'avvenuta emissione della sentenza n. 9/2009 del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio (indicata dal giudice a quo come giudicato preclusivo dell'esame dell'odierna domanda), non già nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente e originario attore), bensì di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, tra soggetti diversi dalle parti dell'odierno giudizio; è del tutto evidente, di conseguenza, come quella decisione non valga in alcun modo ad esplicare alcuna possibile efficacia nei confronti dell'odierno ricorrente, dovendo pertanto escludersi (diversamente da quanto sostenuto dal giudice a quo) che la sentenza n. 9/2009 del giu- dice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio (emessa tra [OSCURATO:PERSONA] e la Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 25172/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri società Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA].) possa costituire giudicato preclu- sivo dell'esame dell'odierna domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa com- posizione, affinché provveda alla celebrazione del giudizio d'appello, oltre alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legitti- mità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA 2.0/1 sul ricorso iscritto al nr. 25172/"Un proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 1077/2021, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. A Rilevato che, con sentenza resa in data 22/3/2021 (n. 1077/2021), la Corte d'ap- pello di Napoli ha dichiarato inammissibile (e, "per l'effetto", rigettato) l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dall'Adamo per la condanna della società Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. al risarci- mento dei danni subiti dall'attore in occasione del sinistro stradale de- dotto in giudizio, allorquando l'Adamo, nel percorrere l'autostrada A16, era uscito fuori strada, andando ad urtare contro il guard-rail, al fine di evitare un cane improvvisamente apparso sul tratto percorso; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come, al fine di sostenere la propria domanda risarcitoria, l'Adamo avesse prodotto in giudizio una sentenza passata in giudicato (sen- tenza n. 9/2009 emessa dal giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio) con la quale la società Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. era stata condan- nata al risarcimento, in favore dell'appellante, dei danni materiali dallo stesso subiti in conseguenza del medesimo sinistro stradale dedotto nell'odierno giudizio, in tal modo attestando per tabulas la conseguente inammissibilità della domanda in esame, trattandosi di domanda ormai definitivamente preclusa dalla formazione del giudicato documentato, di per sé tale da coprire il "dedotto e il deducibile"; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d'impugnazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il motivo d'impugnazione proposto, il ricorrente censura la sen- tenza impugnata, in relazione all'art. 360 nn. 3, per avere la corte ter- ritoriale erroneamente fatto applicazione del principio del ne bis in Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 25172/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri « idem, avendo omesso di rilevare come la sentenza pronunciata in altro giudizio in relazione al medesimo sinistro stradale dedotto in questa sede (e individuata come giudicato preclusivo dell'esame dell'odierna domanda), era stata emessa, non già nei confronti di esso ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]), bensì di [OSCURATO:PERSONA] (proprietario dell'autovettura coinvolta nel sinistro de quo), che aveva in quella sede invocato il ri- sarcimento dei danni materiali subiti a seguito dell'incidente, là dove l'odierno ricorrente aveva in questa sede agito separatamente (in qua- lità di conducente della vettura) al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla persona concretamente subiti per effetto del medesimo sini- stro; sulla base di tali premesse, il ricorrente si duole della mancata ve- rifica, da parte del giudice a quo, della erroneità della sentenza di primo grado, che aveva disatteso la domanda risarcitoria avanzata dall'origi- nario attore sulla base di un'incomprensibile interpretazione degli ele- menti di prova complessivamente acquisiti al giudizio; il motivo è manifestamente fondato; osserva il Collegio come, sulla scorta della documentazione pro- dotta anche in questa sede dall'odierno ricorrente, debba riconoscersi incontrovertibilmente comprovata (per tabulas) l'avvenuta emissione della sentenza n. 9/2009 del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio (indicata dal giudice a quo come giudicato preclusivo dell'esame dell'odierna domanda), non già nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente e originario attore), bensì di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, tra soggetti diversi dalle parti dell'odierno giudizio; è del tutto evidente, di conseguenza, come quella decisione non valga in alcun modo ad esplicare alcuna possibile efficacia nei confronti dell'odierno ricorrente, dovendo pertanto escludersi (diversamente da quanto sostenuto dal giudice a quo) che la sentenza n. 9/2009 del giu- dice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio (emessa tra [OSCURATO:PERSONA] e la Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 25172/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri società Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA].) possa costituire giudicato preclu- sivo dell'esame dell'odierna domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa com- posizione, affinché provveda alla celebrazione del giudizio d'appello, oltre alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Co
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