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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 41552/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 14/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che egli sta espiando una condanna per uno dei reati compresi nella c.d. 'prima fascia' dell'art. 4-bis Ord. pen. 2.

Avverso il predetto decreto il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge e l'erronea interpretazione dell'art. 4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. 162/2022 (convertito nella 1.199/2022) ed osserva che la nuova formulazione della predetta norma consente anche ai condannati per reati associativi che non abbiano collaborato con la giustizia (come, appunto, l'odierno ricorrente) l'accesso alle misure alternative alla detenzione in caso di sussistenza di determinate condizioni richiamate dalla citata disposizione.

Pertanto, secondo il ricorrente, il decreto impugnato è incorso nella lamentata violazione di legge avendo dichiarato la inammissibilità della richiesta unicamente sulla base del tipo di reato in espiazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Invero, la nuova formulazione dell'art. 4-bis Ord. pen. a seguito delle modifiche ad esso apportate dal d.l. 162/2022 (convertito nella 1.199/2022). richiede che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dall'odierno ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale.

Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova 'regola iuris', e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso.

In questa attività, il Tribunale di sorveglianza deve avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art. 4-bis Ord. pen., introdotti con la citata legge n. 199 del 2022.

3. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l'ulteriore corso e, in particolare, affinché valuti nel merito l'istanza di detenzione domiciliare del ricorrente alla luce dell'art. 4-bis Ord. pen. nella sua attuale formulazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 14/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che egli sta espiando una condanna per uno dei reati compresi nella c.d. 'prima fascia' dell'art. 4-bis Ord. pen. 2. Avverso il predetto decreto il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge e l'erronea interpretazione dell'art. 4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. 162/2022 (convertito nella 1.199/2022) ed osserva che la nuova formulazione della predetta norma consente anche ai condannati per reati associativi che non abbiano collaborato con la giustizia (come, appunto, l'odierno ricorrente) l'accesso alle misure alternative alla detenzione in caso di sussistenza di determinate condizioni richiamate dalla citata disposizione. Pertanto, secondo il ricorrente, il decreto impugnato è incorso nella lamentata violazione di legge avendo dichiarato la inammissibilità della richiesta unicamente sulla base del tipo di reato in espiazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Invero, la nuova formulazione dell'art. 4-bis Ord. pen. a seguito delle modifiche ad esso apportate dal d.l. 162/2022 (convertito nella 1.199/2022). richiede che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dall'odierno ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova 'regola iuris', e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso. In questa attività, il Tribunale di sorveglianza deve avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art. 4-bis Ord. pen., introdotti con la citata legge n. 199 del 2022. 3. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l'ulteriore corso e, in particolare, affinché valuti nel merito l'istanza di detenzione domiciliare del ricorrente alla luce dell'art. 4-bis Ord. pen. nella sua attuale formulazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso
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