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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2025

Cassazione n. 26270/2026

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ibilità del ricorso, o, in subordine,il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Torinoha rigettato l'istanza di differimento della pena, anche in forma di detenzionedomiciliare, avanzata ex artt. 146 primo comma n. 3, 147 primo comma, n. 2,cod. pen., 47-ter, comma 1-ter e comma 1-quater Ord. pen. nell'interesse diXXXXXXXXXX, in espiazione della pena di ventuno anni e sei mesi direclusione per i delitti di omicidio e rapina aggravata, commessi il 26/10/2020,con fine pena al 02/05/2041.Il Tribunale, sulla base delle relazioni sanitarie acquisite, ha ritenuto chele condizioni di salute del condannato – a cui è stato diagnosticato uncarcinoma al quarto stadio al rene destro con metastasi ai polmoni – nonfossero incompatibili con il regime carcerario, difettando pertanto il presuppostoper il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.

Quanto al rinvio facoltativo,i Giudici specializzati hanno ritenuto le cure prestate in carcere – in istitutodotato di SAI e con invio, all’occorrenza, in luoghi esterni di cura - adeguate enon deteriori rispetto a quelle assicurabili a domicilio; né le condizioni di salutedella pena in contrasto con il senso di umanità o comunque tali da nonconsentire al condannato di partecipare consapevolmente al processorieducativo.Si è, infine, sottolineata la pericolosità sociale del condannato, ed ilpericolo di commissione di altri delitti, tenuto conto del pregresso importantedisturbo da abuso di cocaina e alcol, del lungo fine pena e del gravissimodelitto, commesso in epoca recente, in ambito domestico, ai danni del proprioconiuge convivente, proprio al fine di procurarsi la droga poi effettivamenteacquistata subito dopo l'omicidio.2.

L’interessato propone, tramite il proprio difensore, ricorso percassazione, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 147, primo comma, n. 2, cod.pen., 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. e mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione.Il Tribunale di sorveglianza di Torino non si è attenuto ai principiconsolidati dettati dalla Giurisprudenza di legittimità in materia.La stessa ordinanza, nel riportare le patologie d cui il condannato èaffetto, rileva che «il quadro clinico del XXXXXX era peggiorato con astenia elimitazioni antalgiche alla deambulazione»; che il medesimo ha «avutoun'insufficienza respiratoria acuta», poi migliorata; che le scadenti condizionicliniche in cui comunque versava il condannato, stante l’elevata probabilità dicrisi respiratorie anche in forma più grave, avevano indotto i sanitari delcarcere di Verbania a chiedere il suo trasferimento in un istituto dotato diassistenza sanitaria h24.Il Tribunale ha quindi ritenuto che il quadro patologico del condannatofosse adeguatamente gestibile in un istituto penitenziario dotato di SAI, coneventuale invio in luoghi esterni di cura, senza tuttavia esplicitare lecaratteristiche della struttura sanitaria presente nell’istituto e senza considerareche il XXXXXX è stato successivamente nuovamente trasferito presso il carceredi Verbania.Deve, pertanto, ritenersi che, stante il gravissimo quadro clinico delcondannato, la condizione detentiva incida in modo significativo sulla dignitàdella persona, fino a rendere la pena disumana.Con riferimento alla pericolosità sociale del condannato, il Tribunale haomesso di confrontarsi adeguatamente con le relazioni comportamentali degliistituti di Torino e Verbania, dalle quali emergeva una condotta carcerariaregolare, con un’evoluzione positiva della personalità del detenuto nel corso delperiodo detentivo e una seria adesione ai percorsi rieducativi.

Né, inoltre, si èproceduto alla necessaria contestualizzazione della pericolosità, dovendo essaessere rapportata alle attuali condizioni di salute del soggetto, che benpotrebbero essere talmente compromesse da eliderne la residua pericolosità.3.

Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, rilevandone anzitutto la non documentata tempestività, e, insubordine, per il rigetto nel merito, ritenendo l’ordinanza immune da vizi logicie giuridici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di intempestività del ricorsosollevata dal Procuratore generale presso questa Corte nella requisitoria scrittadepositata.L’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione, hapermesso di verificare che l’ordinanza impugnata, depositata il 23 giugno 2025,è stata notificata al condannato in data 12 gennaio 2026; il ricorso percassazione, presentato il 27 gennaio 2026, risulta pertanto proposto neltermine di quindici giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento, aisensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.2.

Nel merito, il ricorso è infondato.Va preliminarmente ricordato che la concessione della detenzionedomiciliare, il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per graveinfermità fisica ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio aisensi dell’art. 146 cod. pen. sono istituti che trovano fondamento nei principicostituzionali di cui agli artt. 3, 27 e 32 Cost.; ne consegue che, a fronte di unarichiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o didetenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve verificare, conaccertamento concreto e non meramente astratto, se le condizioni di salute delcondannato possano essere adeguatamente fronteggiate all’interno dell’istitutopenitenziario, ovvero mediante il ricorso ai presidi sanitari territoriali, e se laprosecuzione della detenzione sia compatibile con le finalità rieducative dellapena e con un trattamento rispettoso del senso di umanità.Il giudice è quindi chiamato ad operare un bilanciamento tra, da un lato,le esigenze di certezza ed indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e didifesa sociale, e, dall’altro, la salvaguardia del diritto alla salute del detenuto ead una esecuzione penale non contraria al senso di umanità, dando conto, conmotivazione compiuta, ancorché sintetica, degli elementi di fatto posti afondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità.Questa Corte ha, in particolare, chiarito che, ai fini dell’accoglimentodell’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva pergravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., nonè richiesta un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione,occorrendo tuttavia che l’infermità sia tale da comportare un serio pericolo perla vita, ovvero da non consentire la prestazione di adeguate cure mediche inambito carcerario, o ancora da cagionare al detenuto sofferenze aggiuntive edeccessive, in contrasto con il diritto alla salute e con il senso di umanità cuideve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del17/05/2019, Nobile, Rv. 276413).La valutazione sulla compatibilità tra regime detentivo e condizioni disalute deve, dunque, essere condotta raffrontando le complessive condizionicliniche del condannato con le cure concretamente praticabili in ambientecarcerario, anche mediante i presidi sanitari esterni di cui all’art. 11 Ord. pen.;essa involge un giudizio non solo sull’astratta idoneità delle strutture disponibili,ma anche sulla loro effettiva capacità di assicurare, nella situazione specifica, iltrattamento necessario.3.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha fattocorretta applicazione di tali principi, adottando una motivazione coerente,completa e non manifestamente illogica, fondata sull’esame delle relazionisanitarie acquisite e sulla valutazione complessiva della posizione delcondannato.L’ordinanza impugnata ha dato atto del gravissimo quadro patologico dacui è affetto il XXXXXX, al quale è stato diagnosticato un carcinoma renale alquarto stadio con metastasi polmonari, nonché del peggioramento dello statogenerale, della pregressa insufficienza respiratoria acuta e dell’esigenza,segnalata in una fase del percorso detentivo, di collocamento in istituto dotatodi assistenza sanitaria continuativa.Tuttavia, proprio muovendo dalle acquisizioni sanitarie disponibili, ilTribunale ha ritenuto che le condizioni del condannato, pur severe, fossero allostato compatibili con la prosecuzione della detenzione in ambiente inframurario,in istituto dotato di SAI e con possibilità di ricorso, ove necessario, a strutturesanitarie esterne ai sensi dell’art. 11 Ord. pen.

Tale giudizio, lungi dal risolversiin una formula assertiva, si fonda sul dato tecnico, non contraddetto da specificielementi di segno opposto, della praticabilità delle cure e del monitoraggio inambito penitenziario.Né può ritenersi che il Tribunale fosse tenuto ad una diversa conclusioneper il solo fatto che le condizioni del detenuto siano obiettivamente gravi: ilpresupposto applicativo degli istituti invocati non coincide con la mera esistenzadi una patologia severa, ma richiede che essa determini un serio pericolo per lavita non fronteggiabile in ambito detentivo, ovvero l’impossibilità di assicurarecure adeguate o una sofferenza aggiuntiva eccedente quella connaturataall’esecuzione della pena.

Su tali profili il provvedimento impugnato ha fornitorisposta adeguata, valorizzando le risultanze sanitarie e la concreta possibilitàdi interventi terapeutici e diagnostici anche mediante strutture esterne.Il ricorrente, del resto, non indica specifici dati tecnici, ritualmenteacquisiti nel procedimento, idonei a smentire il giudizio espresso dai sanitari erecepito dal Tribunale, ma oppone una diversa lettura delle medesimerisultanze, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede dilegittimità.Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla mancataconsiderazione della incidenza della detenzione sul senso di umanità della pena.L’ordinanza impugnata, infatti, non si è limitata a richiamare ladisponibilità di presidi sanitari, ma ha valutato la concreta gestibilità del quadroclinico in istituto e la possibilità di assicurare al condannato monitoraggio,assistenza e cure, anche esterne, escludendo che la prosecuzione delladetenzione determini, allo stato, un trattamento contrario al senso di umanità oun surplus di sofferenza non tollerabile.4.

Parimenti immune da censure è il giudizio sulla pericolosità socialeresidua.Il Tribunale ha valorizzato, con motivazione specifica, la gravità dei reatiin espiazione, il lungo fine pena, il pregresso disturbo da abuso di cocaina ealcol e le modalità del gravissimo fatto omicidiario, commesso in ambitodomestico ai danni del coniuge convivente al fine di procurarsi sostanzastupefacente.

A fronte di tale apprezzamento, le deduzioni difensive sullaregolarità della condotta intramuraria e sull’adesione al percorso trattamentalenon evidenziano alcun vizio logico della motivazione, ma prospettano unadiversa ponderazione degli elementi di fatto, non scrutinabile in questa sede.Il bilanciamento operato dal Tribunale tra tutela della salute e istanze didifesa sociale risulta, pertanto, conforme ai principi richiamati e sorretto damotivazione non apparente, non contraddittoria e non manifestamente illogica.5.

Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato; segue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibilità del ricorso, o, in subordine,il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Torinoha rigettato l'istanza di differimento della pena, anche in forma di detenzionedomiciliare, avanzata ex artt. 146 primo comma n. 3, 147 primo comma, n. 2,cod. pen., 47-ter, comma 1-ter e comma 1-quater Ord. pen. nell'interesse diXXXXXXXXXX, in espiazione della pena di ventuno anni e sei mesi direclusione per i delitti di omicidio e rapina aggravata, commessi il 26/10/2020,con fine pena al 02/05/2041.Il Tribunale, sulla base delle relazioni sanitarie acquisite, ha ritenuto chele condizioni di salute del condannato – a cui è stato diagnosticato uncarcinoma al quarto stadio al rene destro con metastasi ai polmoni – nonfossero incompatibili con il regime carcerario, difettando pertanto il presuppostoper il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena. Quanto al rinvio facoltativo,i Giudici specializzati hanno ritenuto le cure prestate in carcere – in istitutodotato di SAI e con invio, all’occorrenza, in luoghi esterni di cura - adeguate enon deteriori rispetto a quelle assicurabili a domicilio; né le condizioni di salutedella pena in contrasto con il senso di umanità o comunque tali da nonconsentire al condannato di partecipare consapevolmente al processorieducativo.Si è, infine, sottolineata la pericolosità sociale del condannato, ed ilpericolo di commissione di altri delitti, tenuto conto del pregresso importantedisturbo da abuso di cocaina e alcol, del lungo fine pena e del gravissimodelitto, commesso in epoca recente, in ambito domestico, ai danni del proprioconiuge convivente, proprio al fine di procurarsi la droga poi effettivamenteacquistata subito dopo l'omicidio.2. L’interessato propone, tramite il proprio difensore, ricorso percassazione, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 147, primo comma, n. 2, cod.pen., 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. e mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione.Il Tribunale di sorveglianza di Torino non si è attenuto ai principiconsolidati dettati dalla Giurisprudenza di legittimità in materia.La stessa ordinanza, nel riportare le patologie d cui il condannato èaffetto, rileva che «il quadro clinico del XXXXXX era peggiorato con astenia elimitazioni antalgiche alla deambulazione»; che il medesimo ha «avutoun'insufficienza respiratoria acuta», poi migliorata; che le scadenti condizionicliniche in cui comunque versava il condannato, stante l’elevata probabilità dicrisi respiratorie anche in forma più grave, avevano indotto i sanitari delcarcere di Verbania a chiedere il suo trasferimento in un istituto dotato diassistenza sanitaria h24.Il Tribunale ha quindi ritenuto che il quadro patologico del condannatofosse adeguatamente gestibile in un istituto penitenziario dotato di SAI, coneventuale invio in luoghi esterni di cura, senza tuttavia esplicitare lecaratteristiche della struttura sanitaria presente nell’istituto e senza considerareche il XXXXXX è stato successivamente nuovamente trasferito presso il carceredi Verbania.Deve, pertanto, ritenersi che, stante il gravissimo quadro clinico delcondannato, la condizione detentiva incida in modo significativo sulla dignitàdella persona, fino a rendere la pena disumana.Con riferimento alla pericolosità sociale del condannato, il Tribunale haomesso di confrontarsi adeguatamente con le relazioni comportamentali degliistituti di Torino e Verbania, dalle quali emergeva una condotta carcerariaregolare, con un’evoluzione positiva della personalità del detenuto nel corso delperiodo detentivo e una seria adesione ai percorsi rieducativi. Né, inoltre, si èproceduto alla necessaria contestualizzazione della pericolosità, dovendo essaessere rapportata alle attuali condizioni di salute del soggetto, che benpotrebbero essere talmente compromesse da eliderne la residua pericolosità.3. Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, rilevandone anzitutto la non documentata tempestività, e, insubordine, per il rigetto nel merito, ritenendo l’ordinanza immune da vizi logicie giuridici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di intempestività del ricorsosollevata dal Procuratore generale presso questa Corte nella requisitoria scrittadepositata.L’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione, hapermesso di verificare che l’ordinanza impugnata, depositata il 23 giugno 2025,è stata notificata al condannato in data 12 gennaio 2026; il ricorso percassazione, presentato il 27 gennaio 2026, risulta pertanto proposto neltermine di quindici giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento, aisensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.2. Nel merito, il ricorso è infondato.Va preliminarmente ricordato che la concessione della detenzionedomiciliare, il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per graveinfermità fisica ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio aisensi dell’art. 146 cod. pen. sono istituti che trovano fondamento nei principicostituzionali di cui agli artt. 3, 27 e 32 Cost.; ne consegue che, a fronte di unarichiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o didetenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve verificare, conaccertamento concreto e non meramente astratto, se le condizioni di salute delcondannato possano essere adeguatamente fronteggiate all’interno dell’istitutopenitenziario, ovvero mediante il ricorso ai presidi sanitari territoriali, e se laprosecuzione della detenzione sia compatibile con le finalità rieducative dellapena e con un trattamento rispettoso del senso di umanità.Il giudice è quindi chiamato ad operare un bilanciamento tra, da un lato,le esigenze di certezza ed indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e didifesa sociale, e, dall’altro, la salvaguardia del diritto alla salute del detenuto ead una esecuzione penale non contraria al senso di umanità, dando conto, conmotivazione compiuta, ancorché sintetica, degli elementi di fatto posti afondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità.Questa Corte ha, in particolare, chiarito che, ai fini dell’accoglimentodell’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva pergravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., nonè richiesta un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione,occorrendo tuttavia che l’infermità sia tale da comportare un serio pericolo perla vita, ovvero da non consentire la prestazione di adeguate cure mediche inambito carcerario, o ancora da cagionare al detenuto sofferenze aggiuntive edeccessive, in contrasto con il diritto alla salute e con il senso di umanità cuideve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del17/05/2019, Nobile, Rv. 276413).La valutazione sulla compatibilità tra regime detentivo e condizioni disalute deve, dunque, essere condotta raffrontando le complessive condizionicliniche del condannato con le cure concretamente praticabili in ambientecarcerario, anche mediante i presidi sanitari esterni di cui all’art. 11 Ord. pen.;essa involge un giudizio non solo sull’astratta idoneità delle strutture disponibili,ma anche sulla loro effettiva capacità di assicurare, nella situazione specifica, iltrattamento necessario.3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha fattocorretta applicazione di tali principi, adottando una motivazione coerente,completa e non manifestamente illogica, fondata sull’esame delle relazionisanitarie acquisite e sulla valutazione complessiva della posizione delcondannato.L’ordinanza impugnata ha dato atto del gravissimo quadro patologico dacui è affetto il XXXXXX, al quale è stato diagnosticato un carcinoma renale alquarto stadio con metastasi polmonari, nonché del peggioramento dello statogenerale, della pregressa insufficienza respiratoria acuta e dell’esigenza,segnalata in una fase del percorso detentivo, di collocamento in istituto dotatodi assistenza sanitaria continuativa.Tuttavia, proprio muovendo dalle acquisizioni sanitarie disponibili, ilTribunale ha ritenuto che le condizioni del condannato, pur severe, fossero allostato compatibili con la prosecuzione della detenzione in ambiente inframurario,in istituto dotato di SAI e con possibilità di ricorso, ove necessario, a strutturesanitarie esterne ai sensi dell’art. 11 Ord. pen. Tale giudizio, lungi dal risolversiin una formula assertiva, si fonda sul dato tecnico, non contraddetto da specificielementi di segno opposto, della praticabilità delle cure e del monitoraggio inambito penitenziario.Né può ritenersi che il Tribunale fosse tenuto ad una diversa conclusioneper il solo fatto che le condizioni del detenuto siano obiettivamente gravi: ilpresupposto applicativo degli istituti invocati non coincide con la mera esistenzadi una patologia severa, ma richiede che essa determini un serio pericolo per lavita non fronteggiabile in ambito detentivo, ovvero l’impossibilità di assicurarecure adeguate o una sofferenza aggiuntiva eccedente quella connaturataall’esecuzione della pena. Su tali profili il provvedimento impugnato ha fornitorisposta adeguata, valorizzando le risultanze sanitarie e la concreta possibilitàdi interventi terapeutici e diagnostici anche mediante strutture esterne.Il ricorrente, del resto, non indica specifici dati tecnici, ritualmenteacquisiti nel procedimento, idonei a smentire il giudizio espresso dai sanitari erecepito dal Tribunale, ma oppone una diversa lettura delle medesimerisultanze, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede dilegittimità.Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla mancataconsiderazione della incidenza della detenzione sul senso di umanità della pena.L’ordinanza impugnata, infatti, non si è limitata a richiamare ladisponibilità di presidi sanitari, ma ha valutato la concreta gestibilità del quadroclinico in istituto e la possibilità di assicurare al condannato monitoraggio,assistenza e cure, anche esterne, escludendo che la prosecuzione delladetenzione determini, allo stato, un trattamento contrario al senso di umanità oun surplus di sofferenza non tollerabile.4. Parimenti immune da censure è il giudizio sulla pericolosità socialeresidua.Il Tribunale ha valorizzato, con motivazione specifica, la gravità dei reatiin espiazione, il lungo fine pena, il pregresso disturbo da abuso di cocaina ealcol e le modalità del gravissimo fatto omicidiario, commesso in ambitodomestico ai danni del coniuge convivente al fine di procurarsi sostanzastupefacente. A fronte di tale apprezzamento, le deduzioni difensive sullaregolarità della condotta intramuraria e sull’adesione al percorso trattamentalenon evidenziano alcun vizio logico della motivazione, ma prospettano unadiversa ponderazione degli elementi di fatto, non scrutinabile in questa sede.Il bilanciamento operato dal Tribunale tra tutela della salute e istanze didifesa sociale risulta, pertanto, conforme ai principi richiamati e sorretto damotivazione non apparente, non contraddittoria e non manifestamente illogica.5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato; segue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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