CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1967
Cassazione n. 51752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/03/1967 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; ,\} OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione della declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per genericità dei motivi proposti rispetto alla motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi ad esprimere un mero dissenso dalla stessa; Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 otto