CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 46611/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47ter, comma 1 lett. c), ord. pen. per tutta la durata della pena da espiare in relazione al provvedimento di cumulo della Procura di Pescara del 18/12/2023. Ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che con un unico motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 178, 179 e 181 cod. proc. pen. Lamenta in particolare che il tribunale di sorveglianza non aveva provveduto a notificare il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio allo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse stato trasmesso agli indirizzi istituzionali a mezzo pec l’atto di nomina in suo favore. Il difensore deduce in particolare che in data 22/04/2024 la Divisione anticrimine della Questura di Pescara aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di cumulo di pene rubricato al n. 110/22 SIEP; in data 26/04/2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato istanza di misura alternativa alla detenzione a mezzo pec regolarmente ricevuta; infine, in data 27/07/2024 la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la notifica dell’ordinanza qui impugnata. La ricorrente chiede pertanto dichiararsi la nullità di tale ordinanza, disponendo il rinvio ad altra sezione del Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Deduce che al momento della nomina dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia nel procedimento di sorveglianza, la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, datato 05/02/2024, era già stata effettuata al precedente difensore oltreché all’interessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La nomina dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque in data successiva alla notifica, sicché il Tribunale di Sorveglianza non era tenuto a rinnovare un adempimento già perfezionatosi. Il procedimento relativo alla pena determinata con cumulo iscritto al n. 110/2022 SIEP, numero identificativo che viene riportato in tutti gli atti pertinenti all’istanza si è concluso con l’ordinanza impugnata a seguito della riunione di due istanze di misura alternativa, la prima presentata dal difensore di fiducia avv. D’Incecco in data 17/01/2024 e la seconda presentata dal nuovo difensore fiduciario Avv. [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le istanze hanno ad oggetto la medesima pena individuata. In seno al medesimo procedimento, è intervenuta l’istanza a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con allegata nomina, quando il procedimento innanzi al Tribunale di Sorveglianza era già incardinato con la notifica dell’avviso di fissazione udienza occorsa il 6.2.2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'esame degli atti, necessitato per la qualità dell'eccezione formulata (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto e che, quindi, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092), ha consentito di acclarare che il procedimento aveva avuto inizio con l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio dinanzi al Tribunale di sorveglianza de L’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Incecco; a questo difensore era stato notificato il decreto e l’udienza era stata fissata il 14/05/2024. Frattanto il 26/04/2024 era intervenuta la nomina con revoca di ogni altro difensore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva depositato altra istanza relativa allo stesso provvedimento di cumulo. L’avvenuta esecuzione della notifica del decreto di fissazione dell’udienza aveva esaurito gli adempimenti ai quali doveva assolvere l’autorità giudiziaria e la successiva sostituzione del difensore di fiducia non comportava l’obbligo di eseguire un ulteriore avviso. Né rilevava il fatto che era stata avanzata un’ulteriore istanza, che comunque era stata depositato nello stesso fascicolo nell’ambito del medesimo procedimento per il quale era stata fissata l’udienza e in quel contraddittorio sarebbe stata discussa unitamente a quella avanzata precedentemente. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente non era presente. Il verbale indicava ancora come difensore di fiducia l’avv. D’Incecco, che era assente e sostituito da un difensore d’ufficio, e su richiesta del Procuratore Generale era stato disposto il rinvio al 09/07/2024 per la trasmissione delle relazioni. Di questo rinvio non doveva essere dato avviso alle parti, che dovevano intendersi presenti. Sul tema in giurisprudenza (seppur per altra tipologia di procedimento) si è affermato che «la parte che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l'onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell'udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante» (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280340 – 01). 3. L’impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 3