CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen., oltre che privo di specificità - essendo riproduttivo profili di censura già dedotti in appello e già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con la cui motivazione è omesso un effettivo confronto - esso risulta anche manifestamente infondato, essendo in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata alle pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, in base alla quale, ai fini dell'integrazione del reato ascritto all'odierno ricorrente, non assume rilevanza la grossolanità della contraffazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., reiterando profili di censura già vagliati e respinti dai giudici di appello con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato il valore non esiguo e il rilevante numero dei prodotti nella cui disponibilità), esso risulta volto a prefigurare una diversa valutazione dei presupposti di fatto rilevanti per il riconoscimento della specialità tenuità, che, invero è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, come tale, insindacabile in questa sede se, come nel caso di specie, sorretta da una congrua motivazione, conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio