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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 50487/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di revoca, formulata nell'interesse di QUERCITELLI Antonio dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo emesso dal P.M. in data 08/03/2023: immobile in relazione al quale era stata applicata al QUERCITELLI, con sentenza del .J 06/07/2022 dello stesso Tribunale, la pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione il QUERCITELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Si censura l'ordinanza perché mentre, da un lato, il Tribunale aveva correttamente ritenuto la necessità di fare applicazione del principio di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU (e della conseguente necessità di tener conto delle concrete condizioni del ricorrente), d'altro lato aveva contraddittoriamente ignorato il fatto che l'immobile oggetto dell'ordine costituiva l'abitazione del QUERCITELLI sin dal 2009.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che - come sottolineato dal Tribunale - il ricorrente non aveva allegato alcun elemento idoneo a comprovare la necessità di contemperamento degli interessi in gioco, essendosi limitato a dedurre genericamente la propria esigenza abitativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico. 2.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno è pervenuto alla decisione di rigetto della richiesta del QUERCITELLI all'esito di un puntuale richiamo della giurisprudenza interna e soprattutto sovranazionale concernente il principio di proporzionalità, tra l'abuso edilizio realizzato e l'interesse generale al rispetto della disciplina in materia, di cui si deve tener conto nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione di un manufatto adibito a civile abitazione.

Il Tribunale ha quindi osservato che il ricorrente non aveva peraltro documentato in alcun modo la sussistenza delle condizioni richieste per la concreta applicazione del principio nella fattispecie in esame (indisponibilità di altri beni, insufficienza del reddito, impossibilità di procurarsi altro alloggio).

3. Tale percorso argomentativo non è stato adeguatamente confutato dall'odierno ricorso, che si risolve in una diffusa disamina dei principi affermati dalla Corte EDU, senza alcuna considerazione critica specificamente diretta alla parte conclusiva dell'ordinanza, nella quale viene appunto evidenziata l'assoluta assenza di concrete allegazioni idonee a far ritenere applicabile il principio di proporzionalità nella vicenda riguardante il QUERCITELLI.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del QUERCITELLI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di revoca, formulata nell'interesse di QUERCITELLI Antonio dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo emesso dal P.M. in data 08/03/2023: immobile in relazione al quale era stata applicata al QUERCITELLI, con sentenza del .J 06/07/2022 dello stesso Tribunale, la pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il QUERCITELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza perché mentre, da un lato, il Tribunale aveva correttamente ritenuto la necessità di fare applicazione del principio di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU (e della conseguente necessità di tener conto delle concrete condizioni del ricorrente), d'altro lato aveva contraddittoriamente ignorato il fatto che l'immobile oggetto dell'ordine costituiva l'abitazione del QUERCITELLI sin dal 2009. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che - come sottolineato dal Tribunale - il ricorrente non aveva allegato alcun elemento idoneo a comprovare la necessità di contemperamento degli interessi in gioco, essendosi limitato a dedurre genericamente la propria esigenza abitativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico. 2. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno è pervenuto alla decisione di rigetto della richiesta del QUERCITELLI all'esito di un puntuale richiamo della giurisprudenza interna e soprattutto sovranazionale concernente il principio di proporzionalità, tra l'abuso edilizio realizzato e l'interesse generale al rispetto della disciplina in materia, di cui si deve tener conto nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione di un manufatto adibito a civile abitazione. Il Tribunale ha quindi osservato che il ricorrente non aveva peraltro documentato in alcun modo la sussistenza delle condizioni richieste per la concreta applicazione del principio nella fattispecie in esame (indisponibilità di altri beni, insufficienza del reddito, impossibilità di procurarsi altro alloggio). 3. Tale percorso argomentativo non è stato adeguatamente confutato dall'odierno ricorso, che si risolve in una diffusa disamina dei principi affermati dalla Corte EDU, senza alcuna considerazione critica specificamente diretta alla parte conclusiva dell'ordinanza, nella quale viene appunto evidenziata l'assoluta assenza di concrete allegazioni idonee a far ritenere applicabile il principio di proporzionalità nella vicenda riguardante il QUERCITELLI. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del QUERCITELLI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec
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