CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza del giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e nonché quella prevista dall'art.62, n.4, cod.pen. (riconosciuta dal giudice di appello) e la contestata recidiva è manifestamente infondato. Dovendosi ricordare, sul punto, che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02); nel caso di specie, la Corte ha comunque ritenuto di confermare, con argomentazione non palesarnente illogica, il giudizio di equivalenza formulato dal giudice di primo grado sulla scorta del peso attribuito ai precedenti specifici gravanti sull'imputato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M