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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12656/2026

Testo disponibile della fonte

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olo e FrancescoMascolo, che hanno indicato recapito PEC;- ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 9538, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.11.2016;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava il 6.8.2014 a [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n.

TF501AP02885/2014 avente ad oggetto ilreddito di partecipazione conseguito nell’anno 2007 quale socia al 98%della società [OSCURATO:PERSONA], avente ristretta basepartecipativa, in conseguenza dell’accertamento di utili extracontabili nondichiarati dalla società, incorrendo nel reato di cui all’art. 4 della legge n.74 del 2000, che importa il raddoppio dei termini di accertamento.

Allasocia era richiesto il pagamento di un importo complessivo superiore almilione di Euro, oltre accessori e sanzioni.2.

La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando l’invaliditàdell’avviso di accertamento in quanto l’avviso pregiudicante nei confrontidella società era stato emesso invalidamente, perché la società era giàstata estinta e cancellata dal registro delle imprese (21.1.2013).

La CTPaccoglieva il ricorso della socia ed annullava l’atto impositivo emesso neisuoi confronti.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale evidenziava che lacontribuente, la quale non si costituiva, non aveva proposto alcunacontestazione di merito avverso l’accertamento effettuato nei confrontidella società nel suo ricorso introduttivo in primo grado.

Ritenuta legittimala presunzione di distribuzione degli accertati utili extracontabili ai soci, laCTR riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validitàed efficacia dell’avviso di accertamento.4.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso ladecisione assunta dalla CTR, affidandosi a sette motivi di impugnazione.L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.Motivi della decisioneNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione degli artt. 337 e282 c.p.c., per avere la CTR ritenuto di poter decidere sull’accertamentopregiudicato notificato alla socia in maniera difforme da quanto già decisoin relazione all’accertamento pregiudicante notificato alla società, che erastato annullato.2.

Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente censural’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento allasentenza emessa dalla CTP in ordine al pregiudiziale accertamento delreddito societario, che è stato annullato.I primi due motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, epossono perciò essere trattati congiuntamente, per ragioni di chiarezza esintesi espositiva.2.1.

Nella prospettazione della socia l’accertamento tributario emessonei confronti di una società di capitali a base ristretta “costituisce unindispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confrontidei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe lerettifiche promanano” (ric., p. 18).2.2.

Invero l’avviso di accertamento nei confronti della società è statoannullato, ma non perché sia stato ritenuto che il maggior redditosocietario non fosse stato conseguito, bensì perché la società risultavaestinta e cancellata dal registro delle imprese.Questa Corte di legittimità ha recentemente ribadito che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine aricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristrettabase partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare lapresunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso consentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesaNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimitàdell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi lapercezione di maggiori utili societari, mentre non ha caratterepregiudicante l'annullamento per vizi del procedimento, che dà luogo adun giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia cherevochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, Cass. sez.

V,4.3.2025, n. 2743 (conf.

Cass. sez.

V, 19.1.2021, n. 752).2.2.1.

Nel caso di specie l’annullamento dell’avviso di accertamentonei confronti della società è avvenuto per il vizio del procedimento, senzainteressare affatto il merito della contestazione relativa al conseguimentodi un maggior reddito non dichiarato, e pertanto l’esito del giudiziosocietario non riveste alcuna natura pregiudicante nei confrontidell’accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito dalsocio, che naturalmente conservava la facoltà di contestare tra l’altro,pure in giudizio, anche il mancato conseguimento del reddito societario.Completezza suggerisce peraltro di rilevare come la CTR abbia tenutoben presente l’accertamento societario e le vicende del relativo giudizio,tanto che vi opera ripetuti riferimenti, tra l’altro osservando che la societànon aveva proposto contestazioni di merito (sent.

CTR, p.

II, n. 1), econclude condivisibilmente, implicitamente ma con chiarezza, nel sensodella irrilevanza nel presente giudizio sul reddito di partecipazioneconseguito dalla socia, del giudizio sul maggior reddito non dichiaratopercepito dalla società, definito per ragioni di rito.I primi due motivi di ricorso risultano pertanto infondati e devonoperciò essere rigettati.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica la violazione degli artt. 2729 e2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice dell’appello fattocattivo governo delle regole sulla prova presuntiva, ritenendoNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026erroneamente applicabile alla fattispecie la prova presuntiva delladistribuzione di utili societari.4.

Mediante il quarto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, nonché dell’art. 2729 c.c., pernon avere il giudice dell’appello rilevato che non poteva trovareapplicazione la presunzione di distribuzione degli utili d’impresa ai soci,non avendo la società di capitali optato per il regime di trasparenzafiscale.Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso la contribuente contesta laviolazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame,avendo ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione degli utili nondichiarati conseguiti da una società di capitali, senza tener conto dellecircostanze del caso concreto e sebbene non vi fosse stata opzione perl’applicazione del regime della trasparenza fiscale.

Gli strumentid’impugnazione presentano elementi di connessione, e possono perciòessere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezzaespositiva.4.1.

Invero questa Corte ha avuto occasione di chiarire che in tema diresponsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, ex art.36 d.P.R. n. 602 del 1973, la prova della riscossione di somme può trarsidalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società aristretta base partecipativa, la quale, in assenza di una deliberazioneufficiale di approvazione del bilancio in relazione agli utili occulti, consentedi ritenere che la relativa distribuzione sia avvenuta nel medesimo periodod'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti, Cass. sez.

V, 12.12.2025,n. 32475.

Pertanto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabilisocietari opera per il sol fatto che la società di capitali avesse ristrettacompagine partecipativa, indipendentemente da ogni opzione per il regimedi trasparenza fiscale.Numero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026Non si è mancato peraltro, sempre recentemente, di confermare che intema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione didistribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degliutili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nelladimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzatio distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che deglistessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio èassolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circal'andamento della società, Cass. sez.

V, 16.4.2025, n. 10004.Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso risultano pertantoinfondati, e devono perciò essere respinti.5.

Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente lamenta la violazione dell’art. 2909c.c. e dell’art. 329 c.p.c., per non avere la CTR rilevato il giudicato internoformatosi in relazione all’applicazione alla fattispecie del disposto di cuiall’art. 2495 c.c., non essendo stato neppure mai contestato che le socienon hanno percepito alcunché in base al bilancio finale di liquidazione.5.1.

Il motivo di impugnazione rivela profili di inammissibilità, comecorrettamente rilevato dalla controricorrente, perché la ricorrente affermache la critica della decisione assunta dalla CTP sul punto non sia stataproposta dall’Agenzia delle Entrate in appello, ma non riportal’impugnazione dell’Amministrazione finanziaria come fosse stataproposta, e pertanto non pone questo giudice di legittimità in condizionedi verificare la ricorrenza della circostanza invocata.In ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto,fondatamente e sin dall’avviso di accertamento, che il socio risponde perla presunzione di distribuzione del maggior reddito in società di capitaliavente ristretta base partecipativa in presenza di utili occulti,indipendentemente dal disposto di cui all’art. 2495 c.c., da ritenersipertanto normativa inconferente e non applicabile alla fattispecie.

La CTRNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026ha ritenuto corretta questa tesi, ed ha pertanto reputato errata lapronuncia in merito della CTP, che ha infatti riformato.Per completezza può anche aggiungersi come questa Corte regolatriceabbia già avuto occasione di chiarire che in tema di contenzioso tributario,a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delleimprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degliex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, manon definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dallacircostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base albilancio finale di liquidazione.

Ne consegue l'interesse dell'Agenzia delleentrate a procurarsi un titolo nei confronti di quest'ultimi, potendoviessere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti esistenti manon contemplati nel bilancio. (Fattispecie in tema di ricavi occultati, nonrilevabili documentalmente, ritenuti dalla S.C. presuntivamente distribuitia favore dei soci), Cass. sez.

V, 4.1.2022, n. 2 (cfr., anche, tra le altre edi recente, Cass. Sez.

III, 15.11.2025, n. 30166).Anche il quinto mezzo di ricorso risulta pertanto infondato e deveperciò essere rigettato.6.

Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente contesta laviolazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., perché ilgiudice dell’appello si è espresso con motivazione meramente apparentenel rilevare che la società non aveva proposto contestazioni nel merito inrelazione all’accertamento effettuato nei suoi confronti, perché una societàestinta “non può difendersi in giudizio per carenza assoluta della giustaparte” (ric., p. 34).6.1.

Come si è ampiamente chiarito esaminando precedenti motivi diricorso, l’annullamento dell’accertamento societario per ragioni di rito nonesplica alcun effetto in relazione all’accertamento di un maggior reddito dipartecipazione conseguito dal socio.

Pertanto, ogni osservazione della CTRNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026in ordine all’accertamento nei confronti della società deve ritenersiproposta, come suol dirsi, ‘ad abundantiam’.Tanto premesso, la società ha proposto la sua impugnativa ed ilgiudice d’appello rileva che non ha contestato nel merito l’accertamentonotificatole, mentre lo ha contestato in rito, ed ha ottenuto ragione.L’osservazione della CTR non è valutativa, ma si limita ad esporre un datodi fatto.

Aggiunge quindi che l’accertamento del maggior reddito, poi daritenersi distribuito, non è stato contestato nel merito neppure dal socio,ritenendo correttamente che lui poteva contestare nel merito anchel’accertamento societario, ma non lo ha fatto, e la contribuente nondimostra di avere invece proposto contestazioni anche nel merito.Il sesto motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere rigettato.7.

Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente censura la violazione degli artt.132 e 167, primo comma, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenutonon contestato l’accertamento del conseguimento di un maggior utilesocietario, e la distribuzione del reddito ai soci, sebbene AmetranoCarmela sia rimasta contumace in grado di appello.7.1.

Sostiene la contribuente che la CTR ha erroneamente ritenuto noncontestato nel merito l’accertamento redatto nei suoi confronti, che peròma non avrebbe potuto censurarlo, perché era rimasta contumace inappello.Premesso che la scelta di rimanere contumace è una libera opzionedella parte, ma può importare conseguenze, nel caso di specie la CTRrileva che la contribuente non ha mai contestato nel merito l’accertamentotributario relativo al conseguimenti di un maggior reddito, neppure nelricorso introduttivo in primo grado.

Il giudice dell’appello è molto chiaro inproposito, ed osserva che “il contribuente si era difeso in primo gradosenza addurre alcuna indicazione in merito all’accertamento, maNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026deducendo il solo presupposto formale della non legittimazione passivaper liquidazione della società e successiva cancellazione”, e quindispecifica “né il contribuente ha fornito prova o anche solo meramenteindicato eventuali contestazioni circa il reddito imponibile accertato per lasocietà” (sent.

CTR, p. 1 s.).A fronte di questi chiari rilievi del giudice dell’appello la contribuentenon dimostra come avrebbe proposto le sue censure di merito.Anche il settimo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve inconseguenza essere rigettato.In definitiva il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essererespinto.8.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioniaffrontate e del valore della controversia.8.1.

Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, ele liquida in complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 10 aprile 2026.Il Presidente est.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olo e FrancescoMascolo, che hanno indicato recapito PEC;- ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 9538, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.11.2016;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava il 6.8.2014 a [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n. TF501AP02885/2014 avente ad oggetto ilreddito di partecipazione conseguito nell’anno 2007 quale socia al 98%della società [OSCURATO:PERSONA], avente ristretta basepartecipativa, in conseguenza dell’accertamento di utili extracontabili nondichiarati dalla società, incorrendo nel reato di cui all’art. 4 della legge n.74 del 2000, che importa il raddoppio dei termini di accertamento. Allasocia era richiesto il pagamento di un importo complessivo superiore almilione di Euro, oltre accessori e sanzioni.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando l’invaliditàdell’avviso di accertamento in quanto l’avviso pregiudicante nei confrontidella società era stato emesso invalidamente, perché la società era giàstata estinta e cancellata dal registro delle imprese (21.1.2013). La CTPaccoglieva il ricorso della socia ed annullava l’atto impositivo emesso neisuoi confronti.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale evidenziava che lacontribuente, la quale non si costituiva, non aveva proposto alcunacontestazione di merito avverso l’accertamento effettuato nei confrontidella società nel suo ricorso introduttivo in primo grado. Ritenuta legittimala presunzione di distribuzione degli accertati utili extracontabili ai soci, laCTR riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validitàed efficacia dell’avviso di accertamento.4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso ladecisione assunta dalla CTR, affidandosi a sette motivi di impugnazione.L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.Motivi della decisioneNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione degli artt. 337 e282 c.p.c., per avere la CTR ritenuto di poter decidere sull’accertamentopregiudicato notificato alla socia in maniera difforme da quanto già decisoin relazione all’accertamento pregiudicante notificato alla società, che erastato annullato.2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente censural’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento allasentenza emessa dalla CTP in ordine al pregiudiziale accertamento delreddito societario, che è stato annullato.I primi due motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, epossono perciò essere trattati congiuntamente, per ragioni di chiarezza esintesi espositiva.2.1. Nella prospettazione della socia l’accertamento tributario emessonei confronti di una società di capitali a base ristretta “costituisce unindispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confrontidei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe lerettifiche promanano” (ric., p. 18).2.2. Invero l’avviso di accertamento nei confronti della società è statoannullato, ma non perché sia stato ritenuto che il maggior redditosocietario non fosse stato conseguito, bensì perché la società risultavaestinta e cancellata dal registro delle imprese.Questa Corte di legittimità ha recentemente ribadito che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine aricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristrettabase partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare lapresunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso consentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesaNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimitàdell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi lapercezione di maggiori utili societari, mentre non ha caratterepregiudicante l'annullamento per vizi del procedimento, che dà luogo adun giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia cherevochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, Cass. sez. V,4.3.2025, n. 2743 (conf. Cass. sez. V, 19.1.2021, n. 752).2.2.1. Nel caso di specie l’annullamento dell’avviso di accertamentonei confronti della società è avvenuto per il vizio del procedimento, senzainteressare affatto il merito della contestazione relativa al conseguimentodi un maggior reddito non dichiarato, e pertanto l’esito del giudiziosocietario non riveste alcuna natura pregiudicante nei confrontidell’accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito dalsocio, che naturalmente conservava la facoltà di contestare tra l’altro,pure in giudizio, anche il mancato conseguimento del reddito societario.Completezza suggerisce peraltro di rilevare come la CTR abbia tenutoben presente l’accertamento societario e le vicende del relativo giudizio,tanto che vi opera ripetuti riferimenti, tra l’altro osservando che la societànon aveva proposto contestazioni di merito (sent. CTR, p. II, n. 1), econclude condivisibilmente, implicitamente ma con chiarezza, nel sensodella irrilevanza nel presente giudizio sul reddito di partecipazioneconseguito dalla socia, del giudizio sul maggior reddito non dichiaratopercepito dalla società, definito per ragioni di rito.I primi due motivi di ricorso risultano pertanto infondati e devonoperciò essere rigettati.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica la violazione degli artt. 2729 e2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice dell’appello fattocattivo governo delle regole sulla prova presuntiva, ritenendoNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026erroneamente applicabile alla fattispecie la prova presuntiva delladistribuzione di utili societari.4. Mediante il quarto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, nonché dell’art. 2729 c.c., pernon avere il giudice dell’appello rilevato che non poteva trovareapplicazione la presunzione di distribuzione degli utili d’impresa ai soci,non avendo la società di capitali optato per il regime di trasparenzafiscale.Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso la contribuente contesta laviolazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame,avendo ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione degli utili nondichiarati conseguiti da una società di capitali, senza tener conto dellecircostanze del caso concreto e sebbene non vi fosse stata opzione perl’applicazione del regime della trasparenza fiscale. Gli strumentid’impugnazione presentano elementi di connessione, e possono perciòessere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezzaespositiva.4.1. Invero questa Corte ha avuto occasione di chiarire che in tema diresponsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, ex art.36 d.P.R. n. 602 del 1973, la prova della riscossione di somme può trarsidalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società aristretta base partecipativa, la quale, in assenza di una deliberazioneufficiale di approvazione del bilancio in relazione agli utili occulti, consentedi ritenere che la relativa distribuzione sia avvenuta nel medesimo periodod'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti, Cass. sez. V, 12.12.2025,n. 32475. Pertanto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabilisocietari opera per il sol fatto che la società di capitali avesse ristrettacompagine partecipativa, indipendentemente da ogni opzione per il regimedi trasparenza fiscale.Numero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026Non si è mancato peraltro, sempre recentemente, di confermare che intema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione didistribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degliutili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nelladimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzatio distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che deglistessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio èassolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circal'andamento della società, Cass. sez. V, 16.4.2025, n. 10004.Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso risultano pertantoinfondati, e devono perciò essere respinti.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente lamenta la violazione dell’art. 2909c.c. e dell’art. 329 c.p.c., per non avere la CTR rilevato il giudicato internoformatosi in relazione all’applicazione alla fattispecie del disposto di cuiall’art. 2495 c.c., non essendo stato neppure mai contestato che le socienon hanno percepito alcunché in base al bilancio finale di liquidazione.5.1. Il motivo di impugnazione rivela profili di inammissibilità, comecorrettamente rilevato dalla controricorrente, perché la ricorrente affermache la critica della decisione assunta dalla CTP sul punto non sia stataproposta dall’Agenzia delle Entrate in appello, ma non riportal’impugnazione dell’Amministrazione finanziaria come fosse stataproposta, e pertanto non pone questo giudice di legittimità in condizionedi verificare la ricorrenza della circostanza invocata.In ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto,fondatamente e sin dall’avviso di accertamento, che il socio risponde perla presunzione di distribuzione del maggior reddito in società di capitaliavente ristretta base partecipativa in presenza di utili occulti,indipendentemente dal disposto di cui all’art. 2495 c.c., da ritenersipertanto normativa inconferente e non applicabile alla fattispecie. La CTRNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026ha ritenuto corretta questa tesi, ed ha pertanto reputato errata lapronuncia in merito della CTP, che ha infatti riformato.Per completezza può anche aggiungersi come questa Corte regolatriceabbia già avuto occasione di chiarire che in tema di contenzioso tributario,a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delleimprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degliex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, manon definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dallacircostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base albilancio finale di liquidazione. Ne consegue l'interesse dell'Agenzia delleentrate a procurarsi un titolo nei confronti di quest'ultimi, potendoviessere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti esistenti manon contemplati nel bilancio. (Fattispecie in tema di ricavi occultati, nonrilevabili documentalmente, ritenuti dalla S.C. presuntivamente distribuitia favore dei soci), Cass. sez. V, 4.1.2022, n. 2 (cfr., anche, tra le altre edi recente, Cass. Sez. III, 15.11.2025, n. 30166).Anche il quinto mezzo di ricorso risulta pertanto infondato e deveperciò essere rigettato.6. Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente contesta laviolazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., perché ilgiudice dell’appello si è espresso con motivazione meramente apparentenel rilevare che la società non aveva proposto contestazioni nel merito inrelazione all’accertamento effettuato nei suoi confronti, perché una societàestinta “non può difendersi in giudizio per carenza assoluta della giustaparte” (ric., p. 34).6.1. Come si è ampiamente chiarito esaminando precedenti motivi diricorso, l’annullamento dell’accertamento societario per ragioni di rito nonesplica alcun effetto in relazione all’accertamento di un maggior reddito dipartecipazione conseguito dal socio. Pertanto, ogni osservazione della CTRNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026in ordine all’accertamento nei confronti della società deve ritenersiproposta, come suol dirsi, ‘ad abundantiam’.Tanto premesso, la società ha proposto la sua impugnativa ed ilgiudice d’appello rileva che non ha contestato nel merito l’accertamentonotificatole, mentre lo ha contestato in rito, ed ha ottenuto ragione.L’osservazione della CTR non è valutativa, ma si limita ad esporre un datodi fatto. Aggiunge quindi che l’accertamento del maggior reddito, poi daritenersi distribuito, non è stato contestato nel merito neppure dal socio,ritenendo correttamente che lui poteva contestare nel merito anchel’accertamento societario, ma non lo ha fatto, e la contribuente nondimostra di avere invece proposto contestazioni anche nel merito.Il sesto motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere rigettato.7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente censura la violazione degli artt.132 e 167, primo comma, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenutonon contestato l’accertamento del conseguimento di un maggior utilesocietario, e la distribuzione del reddito ai soci, sebbene AmetranoCarmela sia rimasta contumace in grado di appello.7.1. Sostiene la contribuente che la CTR ha erroneamente ritenuto noncontestato nel merito l’accertamento redatto nei suoi confronti, che peròma non avrebbe potuto censurarlo, perché era rimasta contumace inappello.Premesso che la scelta di rimanere contumace è una libera opzionedella parte, ma può importare conseguenze, nel caso di specie la CTRrileva che la contribuente non ha mai contestato nel merito l’accertamentotributario relativo al conseguimenti di un maggior reddito, neppure nelricorso introduttivo in primo grado. Il giudice dell’appello è molto chiaro inproposito, ed osserva che “il contribuente si era difeso in primo gradosenza addurre alcuna indicazione in merito all’accertamento, maNumero registro generale 9479/2017Numero sezionale 3049/2026Numero di raccolta generale 12656/2026Data pubblicazione 05/05/2026deducendo il solo presupposto formale della non legittimazione passivaper liquidazione della società e successiva cancellazione”, e quindispecifica “né il contribuente ha fornito prova o anche solo meramenteindicato eventuali contestazioni circa il reddito imponibile accertato per lasocietà” (sent. CTR, p. 1 s.).A fronte di questi chiari rilievi del giudice dell’appello la contribuentenon dimostra come avrebbe proposto le sue censure di merito.Anche il settimo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve inconseguenza essere rigettato.In definitiva il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essererespinto.8. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioniaffrontate e del valore della controversia.8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, ele liquida in complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 10 aprile 2026.Il Presidente est.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12656/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris