Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 26559/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 5 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del giorno 12 gennaio 2021 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Mario, alla pena di mesi 7 di reclusione, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione per effetto dell'estinzione del reato di cui al capo b) dell'imputazione per intervenuta prescrizione e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole dei restanti reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; Considerato, che il ricorso è inammissibile in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente difesa costituiscono mezzi fraudolenti rilevanti ai fini dell'integrazione del reato contestato anche le condotte poste in essere dal prevenuto il quale in diverse occasioni ha emesso fatture per operazioni per operazione da lui svolte nei confronti di determinati clienti redigendone, con la medesima numerazione, due diverse copie, una destinata la cliente, recante l'effettivo importo da questi dovuto, ed una utilizzata in sede di dichiarazione fiscale, recante un diverso importo; che, risulta pertanto correttamente qualificato in termini penalistici il fatto addebìtato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente L fissata in €3W,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 3 000 spese processuali e della somma di € M100 in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 5 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del giorno 12 gennaio 2021 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Mario, alla pena di mesi 7 di reclusione, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione per effetto dell'estinzione del reato di cui al capo b) dell'imputazione per intervenuta prescrizione e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole dei restanti reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; Considerato, che il ricorso è inammissibile in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente difesa costituiscono mezzi fraudolenti rilevanti ai fini dell'integrazione del reato contestato anche le condotte poste in essere dal prevenuto il quale in diverse occasioni ha emesso fatture per operazioni per operazione da lui svolte nei confronti di determinati clienti redigendone, con la medesima numerazione, due diverse copie, una destinata la cliente, recante l'effettivo importo da questi dovuto, ed una utilizzata in sede di dichiarazione fiscale, recante un diverso importo; che, risulta pertanto correttamente qualificato in termini penalistici il fatto addebìtato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente L fissata in €3W,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 3 000 spese processuali e della somma di € M100 in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 26559/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris