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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 1993

Cassazione n. 19955/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/02/1993 avverso la sentenza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata del reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 sentenza impugnata sulla corretta configurazione del fatto come rapina impropria consumata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 81 comma secondo cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato contestato e quello oggetto di precedente sentenza n. 5170/2022, divenuta irrevocabile il 21. 12.2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/02/1993 avverso la sentenza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata del reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 sentenza impugnata sulla corretta configurazione del fatto come rapina impropria consumata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 81 comma secondo cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato contestato e quello oggetto di precedente sentenza n. 5170/2022, divenuta irrevocabile il 21. 12.2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il
Sentenza Cassazione n. 19955/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris