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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13631/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 6545/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale alla lite estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto n. 698/2021 del Tribunale di Milano depositato il 24 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Ogbeide chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione.

3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione.

4. I motivi sono così rubricati: «1.

Evidente contraddittorietà della motivazione in punto di credibilità del ricorrente»; «2.

Difetto di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) in relazione agli arti. 2 e 14, d.lgs. n. 251/2007, 2 d.lgs. 25/2008, arti. 2 e 3 CEDU,. violazione dei parametri normativi relativi alla concessione della protezione sussidiaria.

Motivazione apparente.

Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) in relazione agli artt. 5 co. 6 e 19 co. 2 d.lgs. 286/1998, artt. 2 e 10 Cost., 8 CEDU.

Motivazione apparente in relazione alla domanda residuale di protezione umanitaria».

5. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto: il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della sua vicenda personale contenuto nel decreto impugnato assumendo che la motivazione sul punto caratterizzante il decreto sarebbe contraddittoria, ma non considera che tale censura non rientra fra i vizi specificamente indicati nell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; lo stesso ricorrente, poi, non si confronta in alcun modo con le argomentazioni, quanto mai specifiche, sul punto contenute nel decreto impugnato (pag. 5 e 6) e sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 3340 del 2019), avendo il Tribunale, nel rispetto dei criteri legali, ritenuto in ogni caso inattendibili i fatti narrati dall'odierno ricorrente, rilevando incongruenze e contraddittorietà caratterizzanti il suo racconto; inoltre, il Tribunale ha esposto le ragioni alla base della sua decisione di non sentire direttamente il ricorrente (pag. 3 decreto impugnato), evidenziando che nel ricorso non erano stati introdotti ulteriori temi d'indagine ovvero allegati fatti nuovi, rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni rese innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorrente, in udienza, aveva dichiarato "di non avere altro da aggiungere", mentre il ricorrente si duole in questa sede, genericamente, dell'omesso svolgimento di indagine istruttoria officiosa e della sua mancata audizione, senza la puntuale indicazione di fatti dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta (cfr. Cass. n 25312 del 2020); una volta esclusa dal giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (in questo senso, cfr.: Cass. n. 6503 del 2014; Cass. n. 16275 del 2018; Cass. n.16925 del 2018; Cass. n. 14283 del 2019); con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del citato d.lgs. n. 251 del 2007, anche l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ. (cfr., per tutte: Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018); nel caso di specie il giudice di merito, con motivazione adeguata desunta dal contenuto di fonti qualificate di conoscenza nel decreto impugnato specificamente indicate (pag. 7 e 8), ha analizzato la situazione politica della regione della Nigeria da cui proviene il ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) e ha escluso in tale regione l'esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata e le censure dal ricorrente sul punto mosse si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando egli di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (cfr. Cass. n. 899 del 2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate nel decreto impugnato; quanto, infine, alla decisone di segno negativo sulla domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile al caso di specie in ragione del giorno di presentazione della domanda: Cfr. Cass.

S.U. n. 29459 del 2019), il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di legittimità e dolendosi del mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice, nonché censurando la valutazione comparativa effettuata dal Tribunale fra la sua situazione in Italia e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio; tale giudizio di comparazione, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.

S.U. n. 24413 del 2021; Cass.

S.U. n.29459 del 2019 cit.), è stato compiuto dal giudice di merito che, con motivazione specifica, ha affermato, da un lato, che il ricorrente non aveva "documentato alcuna attività svolta da quando si trova sul territorio nazionale" e, dall'altro, che, alla luce dei fatti presi in considerazione, non vi sono elementi da cui desumere la sua i situazione di particolare vulnerabilità nel caso di suo rientro in Nigeria; sì che la censura dal ricorrente rivolta a tale parte del decreto si muove su di un piano di puro merito, in questa sede non apprezzabile.

All'accertata inammissibilità del ricorso non consegue obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali fra le parti in quanto quella vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 6545/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale alla lite estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto n. 698/2021 del Tribunale di Milano depositato il 24 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 2. Ogbeide chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione. 3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione. 4. I motivi sono così rubricati: «1. Evidente contraddittorietà della motivazione in punto di credibilità del ricorrente»; «2. Difetto di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) in relazione agli arti. 2 e 14, d.lgs. n. 251/2007, 2 d.lgs. 25/2008, arti. 2 e 3 CEDU,. violazione dei parametri normativi relativi alla concessione della protezione sussidiaria. Motivazione apparente. Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) in relazione agli artt. 5 co. 6 e 19 co. 2 d.lgs. 286/1998, artt. 2 e 10 Cost., 8 CEDU. Motivazione apparente in relazione alla domanda residuale di protezione umanitaria». 5. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto: il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della sua vicenda personale contenuto nel decreto impugnato assumendo che la motivazione sul punto caratterizzante il decreto sarebbe contraddittoria, ma non considera che tale censura non rientra fra i vizi specificamente indicati nell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; lo stesso ricorrente, poi, non si confronta in alcun modo con le argomentazioni, quanto mai specifiche, sul punto contenute nel decreto impugnato (pag. 5 e 6) e sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 3340 del 2019), avendo il Tribunale, nel rispetto dei criteri legali, ritenuto in ogni caso inattendibili i fatti narrati dall'odierno ricorrente, rilevando incongruenze e contraddittorietà caratterizzanti il suo racconto; inoltre, il Tribunale ha esposto le ragioni alla base della sua decisione di non sentire direttamente il ricorrente (pag. 3 decreto impugnato), evidenziando che nel ricorso non erano stati introdotti ulteriori temi d'indagine ovvero allegati fatti nuovi, rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni rese innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorrente, in udienza, aveva dichiarato "di non avere altro da aggiungere", mentre il ricorrente si duole in questa sede, genericamente, dell'omesso svolgimento di indagine istruttoria officiosa e della sua mancata audizione, senza la puntuale indicazione di fatti dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta (cfr. Cass. n 25312 del 2020); una volta esclusa dal giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (in questo senso, cfr.: Cass. n. 6503 del 2014; Cass. n. 16275 del 2018; Cass. n.16925 del 2018; Cass. n. 14283 del 2019); con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del citato d.lgs. n. 251 del 2007, anche l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ. (cfr., per tutte: Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018); nel caso di specie il giudice di merito, con motivazione adeguata desunta dal contenuto di fonti qualificate di conoscenza nel decreto impugnato specificamente indicate (pag. 7 e 8), ha analizzato la situazione politica della regione della Nigeria da cui proviene il ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) e ha escluso in tale regione l'esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata e le censure dal ricorrente sul punto mosse si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando egli di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (cfr. Cass. n. 899 del 2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate nel decreto impugnato; quanto, infine, alla decisone di segno negativo sulla domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile al caso di specie in ragione del giorno di presentazione della domanda: Cfr. Cass. S.U. n. 29459 del 2019), il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di legittimità e dolendosi del mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice, nonché censurando la valutazione comparativa effettuata dal Tribunale fra la sua situazione in Italia e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio; tale giudizio di comparazione, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 24413 del 2021; Cass. S.U. n.29459 del 2019 cit.), è stato compiuto dal giudice di merito che, con motivazione specifica, ha affermato, da un lato, che il ricorrente non aveva "documentato alcuna attività svolta da quando si trova sul territorio nazionale" e, dall'altro, che, alla luce dei fatti presi in considerazione, non vi sono elementi da cui desumere la sua i situazione di particolare vulnerabilità nel caso di suo rientro in Nigeria; sì che la censura dal ricorrente rivolta a tale parte del decreto si muove su di un piano di puro merito, in questa sede non apprezzabile. All'accertata inammissibilità del ricorso non consegue obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali fra le parti in quanto quella vittoriosa non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 mar
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