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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 40043/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. Francesca LOY, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, in data 6 settembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) in relazione al periodo di detenzione, specificamente indicato nel provvedimento impugnato, patito presso l'Istituto di pena di [OSCURATO:PERSONA].

Per ciò che qui interessa, il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto del reclamo, confermando in primo luogo la correttezza dei criteri di computo dello spazio individuale in cella collettiva, concludendo che Canale ha, nei periodi in contestazione, fruito di uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.

In secondo luogo, quanto ai fattori asseritamente degradanti la detenzione, ha osservato come le condizioni negative dedotte dal detenuto fossero state smentite dalle informazioni acquisite presso il menzionato istituto di pena e che, pertanto, il detenuto non fosse stato sottoposto ad alcun trattamento disumano.

2. Avverso detta ordinanza ricorre Canale, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e correlato vizio di motivazione.

Rimarca la sussistenza di tutte le condizioni per procedere al riconoscimento della detenzione non conforme in relazione alla restrizione subita presso la struttura di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la tesi difensiva, invero, si sarebbe omesso di considerare, in concreto, le condizioni detentive, quali il malfunzionamento dell'impianto di areazione, il fatto che il ricorrente fosse sostanzialmente posto nella condizione di scegliere se fruire delle ore fuori dalla camera detentiva ovvero usare le docce, che, non poteva attribuirsi alcun rilievo, siccome priva di data, alla comunicazione da parte dell' Amministrazione penitenziaria secondo cui i detenuti, ivi compreso il ricorrente, dal 2015, avevano potuto fruire della doccia giornaliera.

Ha, inoltre, lamentato la mancata attivazione da parte del giudice specializzato dei «poteri istruttori volti a garantire l'effettività della tutela del condannato», attesa la non esaustività della relazione della Casa circondariale.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 8 marzo 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dev'essere rigettato in quanto articolato su motivi infondati.

2. Com'è noto, il sistema di tutela a favore dei detenuti è stato rafforzato concretizzandosi in due azioni, autonome e complementari, disciplinate, rispettivamente, agli artt. 35-bis e 35-ter Ord. Pen., che consentono al detenuto di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva contraria al senso di umanità - per effetto di un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva, in base all'art.35-bis - e, dall'altro, di conseguire un ristoro per la violazione già subita, grazie alla tutela risarcitorio- compensativa di cui all'art. 35-ter (il riferimento è al decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 10 e al decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117).

L'essenziale caratteristica dell'art. 35-ter Ord. pen. consiste nell'aver introdotto rimedi di tipo compensativo/risarcitorio, con estensione dei poteri di verifica e di intervento del magistrato di sorveglianza, allo scopo di rafforzare gli str umenti tesi alla riaffermazione della «legalità della detenzione».

Si tratta, in sostanza, di misure che rappresentano un quid pluris rispetto al previgente sistema di tutele, essenzialmente incentrato sul potere del magistrato di sorveglianza di inibire la prosecuzione dell'attività contra legem, in ottemperanza al monito derivante dalla Corte EDU di introdurre ricorsi tali «che le violazioni dei diritti tratti dalla Convenzione possano essere riparate in maniera realmente effettiva» (così, Corte EDU, 8/01/2013, Torreggiani ed altri c.

Italia, §98).

Il legislatore ha perimetrato il pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 35-ter al fatto di aver subìto «condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo».

3. Ciò premesso, rileva la Corte come il Tribunale di sorveglianza abbia fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e convenzionale espressi sul tema ed ha mostrato di avere tenuto in considerazione tutti i lamentati motivi di disagio dedotti dall'interessato, ritenendoli - con motivazione non manifestamente illogica - non incidenti sulla decisione discrezionale ad essa spettante.

Il Tribunale non ha trascurato le deduzioni difensive.

Ha, di contro, valutato le condizioni negative dedotte dal detenuto e le ha reputate smentite dalle informazioni acquisite, pertanto ha correttamente ritenuto che non vi sia stato un trattamento disumano e degradante cui il detenuto sia stato sottoposto.

Segnatamente, la doglianza riferita al mancato funzionamento della ventola d'aerazione del bagno appare non solo generica, in quanto non viene specificato per quanto tempo si è protratta tale disfunzione, ma anche infondata.

Analoghe considerazioni valgono per i disagi inerenti alla fruizione delle docce.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la condizione detentiva contraria all'art. 3 della CEDU, a differenza dell'ambito di applicazione dei rimedi preventivi di cui all'art. 35-bis, non è riconoscibile in presenza di una qualsiasi violazione dei diritti del soggetto detenuto, ma esclusivamente in caso di violazioni di tale entità da provocare all'interessato un'afflizione che eccede l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220; Sez.1 n. 43722 del 11/06/2015, Salierno; Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898 secondo cui, «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di "mero disagio" collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili. (Fattispecie relativa ad un'infiltrazione piovana nella cella con caduta di residui di intonaco sul letto protrattasi per circa cinque mesi, in cui la Corte ha escluso che fosse configurabile il trattamento inumano o degradante, ravvisabile solo allorché sussista in concreto una situazione di tale gravità, da determinare una afflittività non giustificata dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire e in una condizione "civile" di vita del detenuto)».

Ciò coerentemente con il criterio della cd. soglia minima di gravità, costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condotte messe al bando ai sensi dell'art. 3 della Convenzione.

Gravità non riconoscibile nella situazione complessivamente denunciata dal ricorrente.

Quanto, infine, alla censura di mancato approfondimento della obiettiva situazione da parte del magistrato di sorveglianza anche attraverso i poteri istruttori allo stesso spettanti, rileva il Collegio che - come segnalato nel provvedimento impugnato - il reclamo introduttivo era affatto generico sui fattori degradanti e il suo oggetto decisamente più limitato, sicché correttamente si è - a fronte delle ulteriori doglianze a-specifiche - si sono ritenute adeguate le informazioni contenute nella relazione dell'Istituto di pena.

4. Dalle considerazioni svolte, come preannunciato, discente il rigetto del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. Francesca LOY, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, in data 6 settembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) in relazione al periodo di detenzione, specificamente indicato nel provvedimento impugnato, patito presso l'Istituto di pena di [OSCURATO:PERSONA]. Per ciò che qui interessa, il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto del reclamo, confermando in primo luogo la correttezza dei criteri di computo dello spazio individuale in cella collettiva, concludendo che Canale ha, nei periodi in contestazione, fruito di uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadrati. In secondo luogo, quanto ai fattori asseritamente degradanti la detenzione, ha osservato come le condizioni negative dedotte dal detenuto fossero state smentite dalle informazioni acquisite presso il menzionato istituto di pena e che, pertanto, il detenuto non fosse stato sottoposto ad alcun trattamento disumano. 2. Avverso detta ordinanza ricorre Canale, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e correlato vizio di motivazione. Rimarca la sussistenza di tutte le condizioni per procedere al riconoscimento della detenzione non conforme in relazione alla restrizione subita presso la struttura di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la tesi difensiva, invero, si sarebbe omesso di considerare, in concreto, le condizioni detentive, quali il malfunzionamento dell'impianto di areazione, il fatto che il ricorrente fosse sostanzialmente posto nella condizione di scegliere se fruire delle ore fuori dalla camera detentiva ovvero usare le docce, che, non poteva attribuirsi alcun rilievo, siccome priva di data, alla comunicazione da parte dell' Amministrazione penitenziaria secondo cui i detenuti, ivi compreso il ricorrente, dal 2015, avevano potuto fruire della doccia giornaliera. Ha, inoltre, lamentato la mancata attivazione da parte del giudice specializzato dei «poteri istruttori volti a garantire l'effettività della tutela del condannato», attesa la non esaustività della relazione della Casa circondariale.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 8 marzo 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dev'essere rigettato in quanto articolato su motivi infondati. 2. Com'è noto, il sistema di tutela a favore dei detenuti è stato rafforzato concretizzandosi in due azioni, autonome e complementari, disciplinate, rispettivamente, agli artt. 35-bis e 35-ter Ord. Pen., che consentono al detenuto di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva contraria al senso di umanità - per effetto di un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva, in base all'art.35-bis - e, dall'altro, di conseguire un ristoro per la violazione già subita, grazie alla tutela risarcitorio- compensativa di cui all'art. 35-ter (il riferimento è al decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 10 e al decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117). L'essenziale caratteristica dell'art. 35-ter Ord. pen. consiste nell'aver introdotto rimedi di tipo compensativo/risarcitorio, con estensione dei poteri di verifica e di intervento del magistrato di sorveglianza, allo scopo di rafforzare gli str umenti tesi alla riaffermazione della «legalità della detenzione». Si tratta, in sostanza, di misure che rappresentano un quid pluris rispetto al previgente sistema di tutele, essenzialmente incentrato sul potere del magistrato di sorveglianza di inibire la prosecuzione dell'attività contra legem, in ottemperanza al monito derivante dalla Corte EDU di introdurre ricorsi tali «che le violazioni dei diritti tratti dalla Convenzione possano essere riparate in maniera realmente effettiva» (così, Corte EDU, 8/01/2013, Torreggiani ed altri c. Italia, §98). Il legislatore ha perimetrato il pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 35-ter al fatto di aver subìto «condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo». 3. Ciò premesso, rileva la Corte come il Tribunale di sorveglianza abbia fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e convenzionale espressi sul tema ed ha mostrato di avere tenuto in considerazione tutti i lamentati motivi di disagio dedotti dall'interessato, ritenendoli - con motivazione non manifestamente illogica - non incidenti sulla decisione discrezionale ad essa spettante. Il Tribunale non ha trascurato le deduzioni difensive. Ha, di contro, valutato le condizioni negative dedotte dal detenuto e le ha reputate smentite dalle informazioni acquisite, pertanto ha correttamente ritenuto che non vi sia stato un trattamento disumano e degradante cui il detenuto sia stato sottoposto. Segnatamente, la doglianza riferita al mancato funzionamento della ventola d'aerazione del bagno appare non solo generica, in quanto non viene specificato per quanto tempo si è protratta tale disfunzione, ma anche infondata. Analoghe considerazioni valgono per i disagi inerenti alla fruizione delle docce. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la condizione detentiva contraria all'art. 3 della CEDU, a differenza dell'ambito di applicazione dei rimedi preventivi di cui all'art. 35-bis, non è riconoscibile in presenza di una qualsiasi violazione dei diritti del soggetto detenuto, ma esclusivamente in caso di violazioni di tale entità da provocare all'interessato un'afflizione che eccede l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220; Sez.1 n. 43722 del 11/06/2015, Salierno; Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898 secondo cui, «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di "mero disagio" collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili. (Fattispecie relativa ad un'infiltrazione piovana nella cella con caduta di residui di intonaco sul letto protrattasi per circa cinque mesi, in cui la Corte ha escluso che fosse configurabile il trattamento inumano o degradante, ravvisabile solo allorché sussista in concreto una situazione di tale gravità, da determinare una afflittività non giustificata dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire e in una condizione "civile" di vita del detenuto)». Ciò coerentemente con il criterio della cd. soglia minima di gravità, costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condotte messe al bando ai sensi dell'art. 3 della Convenzione. Gravità non riconoscibile nella situazione complessivamente denunciata dal ricorrente. Quanto, infine, alla censura di mancato approfondimento della obiettiva situazione da parte del magistrato di sorveglianza anche attraverso i poteri istruttori allo stesso spettanti, rileva il Collegio che - come segnalato nel provvedimento impugnato - il reclamo introduttivo era affatto generico sui fattori degradanti e il suo oggetto decisamente più limitato, sicché correttamente si è - a fronte delle ulteriori doglianze a-specifiche - si sono ritenute adeguate le informazioni contenute nella relazione dell'Istituto di pena. 4. Dalle considerazioni svolte, come preannunciato, discente il rigetto del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
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