CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 18857/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ei fatti; inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Presidente S [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 28232/2021 [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28232/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappres. p.t., rappresentata edifesa d all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente- contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giusto atto di fusione per incorporazione del 03.04.2023, nn. 15082/8167),in persona del legale rappres. p.t., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappres. pt.; -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 2371/2021, pubblicata in data 22.07.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] inn anzi al Tribunale di Milano chiedendo diaccertare e dichiarare la nullità, per violazione del divieto di patto commissorio, dell'operazione di sale and lease backperfezionata in data 31 maggio 2010, mediante la vendita alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:PERSONA] spa) del compendio immobiliare completamente edificato sito in Palermo tra [OSCURATO:PERSONA], vicolo Ciminnita e vicolo Pietà dell'Angelo custode, composto da cinque piani e costituito da diciotto unità immobiliari, e mediante la stipula, nella stessa data, del contratto di leasing inter partes, avente ad oggetto il medesimo compendio immobiliare. L'attrice lamentava la mancanza di causa del contratto di leasing e chiedeva che fosse accertata la sua propriet à degli immobili , con condanna della società convenuta alla restituzione dei beni e dei canoni alla stessa versati nonché al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di Euro 9.435.000,00. [OSCURATO:PERSONA] spa, costituitasi in giudizio, contestava le domande e ne c hiedeva il rigetto ; in via riconvenzionale, formulava domanda di condanna dell'attrice al pagamento dei canoni di leasing rimasti insoluti, pari ad e uro 357.006,70, oltre interessi di mora convenzionali entro il tasso soglia; svolgeva altresì, varie domande subordinate, per il caso di accoglimento della domanda principale formulata dall'attrice, dirette anche alla restituzione del corrispettivo pagato da [OSCURATO:SOCIETA] per la compravendita stipulata. Con sentenza n. 9553/2018, pubblicata in data 1 ottobre 2018, il Tribunale respingeva le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA] e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannavaquest'ultima al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA], dell'importo di euro 357.006,70, oltre interessi convenzionali dalle scadenze al saldo. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva tempestivo appello, con atto di citazione notificato in data 1 aprile 2019, Con comparsa depositata in data 30 2019 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111, terzo comma cpc [OSCURATO:PERSONA] spa, quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] spa, essendo subentrata nella titolarità delcontratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il compendio immobiliare sopra indicato, per effetto di scissione parziale del 22.09.2015. La Corte territorialerigettava l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] , osservando che: premessa la natura del contratto di lease back, il Tribunale di Milano aveva proceduto ad una corretta verifica dell'operazione contrattuale, in base alle indicazioni espresse dal consolidato orientamento giurisprudenziale , giungendo alla condivisibile conclusionedell'insussistenza dell'affermata illiceità per violazione del disposto dell'art. 2744 cc ; al riguardo, non erano emersi undici rivelatori di tale violazione (qualila compresenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente); invero, non era stato accertato nessun pregresso rapporto debitorio della M editerranea srl nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], mentre quest’ultima era soggetto diverso da [OSCURATO:SOCIETA], con distinto ambito di operatività (sebbene la banca fosse socio unico dell’altra); era stata esclusa una sproporzione tra il valore dell’immobile al momento della stipula del contratto e il prezzo di vendita pari a euro 3.570.000,00 (il divario rispetto alla somma di 4.166.776,00 oltre iva stimata dal ctu era giustificato dal fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato il compendio in blocco, assumendosi il rischio dell’eventuale ricollocamento sul mercato di tutti gli immobili); neppure era stato dimostrato che al momento della stipula la [OSCURATO:SOCIETA] versasse in una situazione di oggettiva difficoltà economica- di cui la società di leasingavrebbe inteso profittare realizzando la vendita in funzione di garanzia- evidenziando piuttosto la necessità di acquisire liquidità per estinguere debiti verso altri soggetti, e tenuto conto della costante chiusura positiva dell’esercizio e del suo notevole patrimonio d’immobilizzazioni materiali, nonché delle verifiche presso la [OSCURATO:PERSONA]; non era stato fornito nessun elemento di prova circa il dolo contrattuale. [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello,con due motivi, illustrati da memoria. Intesa S an P aolo spa (subentrata nelle more a [OSCURATO:PERSONA] spa per intervenuta fusione) rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] spa, resiste con controricorso, illustrato damemoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2744 e 1418, cc, omesso esame di fatti decisivi e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie. Al riguardo, la ricorrente assume che:nell’esaminare i presupposti e le motivazioni addotte dal giudice di primo grado, e nell’illustrare i motivi del rigetto, la Corte di Appello ha commesso una serie di travisamenti, interpretando erroneamente evidenti risultanze processuali sulla sproporzione tra il valore del compendio immobiliare e il prezzo convenuto, e sulla difficolta’ economica dell’impresa, in quanto l’operazione di sale and lease back era stata perfezionata in una situazione di evidente tensione finanziaria dell’azienda e di consapevolezza di tale situazione da parte della banca, come anche evincibile dalla documentazione della [OSCURATO:PERSONA] storica; entrambi i giudici del merito hanno condotto una indagine superficiale e non attenta circa le risultanze istruttorie tecnico - contabili e documentali inerenti allostato di crisi economica i n cui versava la [OSCURATO:SOCIETA] prima dell’operazioneed in quello cui è precipitata subito dopo; la Corte di Appello avrebbe dovuto domandarsi il perché, nonostante gli indicatori negativi, la [OSCURATO:PERSONA] (poiIntesa [OSCURATO:PERSONA] spa, nelle more fusasi per incorporazione nell’[OSCURATO:PERSONA] spa), avessemesso in opera una operazione finanziaria rischiosa ed a forte rischio insolvenza;dalla ctu contabile della d.ssa Lunardi si desume va che con l’operazione di lease back la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto immediatamente il rimborso dei finanziamenti erogati, con la sostituzione di tre finanziamenti garantiti da ipoteche, con un immobile in piena proprietà di valore superiore e concesso in leasing con i corrispondenti ricavi o con possibilità di rivendita in caso di risoluzione del contratto; pertanto, senza alcun dubbio l’istrutto ria tecnica compiuta dai due ctu aveva con fermato la sussistenza di indici rivelatori del carattere fraudolento e quindi della nullità dell’operazione di sale and lease backdel 31.5.2010, la quale era da ritenersi, in realtà, un contratto di finanziamento assistito da una vendita con patto di riscatto in funzione di garanzia, posta in essere con lo scopo di aggirare il divieto di patto commissorio previsto dall’articolo 2744 cc. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt 1377, 1429, 1431 e 1439, c.c, in relazione all’art.360 n. 3 , nonché dell’art.360 n. 5 cpc, per omesso esame di fatti decisivi ai fini del la decisione della controversia, ed omessa e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie su punti decisivi della controversia, con conseguente errata applicazione degli artt. 116 cpc e 2697 c.c , in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 cpc. La ricorrente lamenta al riguardo che: con il contratto di leasing la convenuta si era arricchita di un nuovo rapporto creditorio (con il contratto di leasing) e si era impossessata dell’intero compendio immobiliare utile dell’attrice (con il contratto di vendita), già ipotecato dal suo socio unico, [OSCURATO:PERSONA] spa che, con il ricavato della vendita, avevavisto integralmente soddisfatti i propri crediti ipotecari e chirografari per sorte capitale, interessi, accessori, spese e penali, pretendendo altresì la chiusura di due conti correnti ipotecari che la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe mai avuto necessità di chiudere ; era stato omesso l’obbligo di informazione, per essere stata la stessa società tratta in inganno dalle false informazioni a essa trasmesse, nonchédalle informazioni intenzionalmente taciute dalla [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguenza che tanto il contratto di vendita quanto il contratto di leasingdel 31.5.2010 eranoannullabili giacché viziati da dolo ai s ensi dell’articolo 1439 cc. Il primo motivo è inammissibile, poiché tende al riesame dei fatti circa il carattere fraudolento del contrattodi sale and lease back, siccome in violazione del divieto del patto commissorio, attraverso una critica della valutazione del valore del compendio immobiliare e dei dati patrimoniali-contabili della società di leasing. Invero, in tema diricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati alricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass., n. 10927/2024; n. 32505/2023). Nel caso concreto, tali critiche concretizzanouna sollecitazione di un diverso apprezzamento dei fatti, avendo la Corte territoriale argomentato sull’insussistenza di elementi rivelatori della dedotta fraudolenza. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, circa i presupposti del dolo, fondato su omessa o ingannevole informazione della controparte, afferendo a questioni nuove, non emergenti dagli atti. Inoltre, l’esame della parte della doglianza relativa al vizio motivazionale è preclusa, ricorrendo l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,. Tale ipotesi si ritiene sussistere non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., n. 7724/2022; n. 32019/2024). Nella specie, le sentenze di merito sono fondate, infatti, sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 25.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore im