Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 1969

Cassazione n. 32681/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1969 avverso la sentenza emessa il 09/06/2023 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 09/06/2023, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in data 10/06/2021, nei confronti di MAZZUOCCOLO [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di associazione per delinquere, falso ideologico in atto pubblico continuato per induzione, nonchè occultamento e distruzione delle scritture contabili, a lei rispettivamente ascritti ai capi A), C) e D) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione la MAZZUOCCOLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato associativo.

Si censura il carattere apparente della motivazione, che non aveva tenuto conto di quanto effettivamente dichiarato dall'imputata nel corso delle indagini in ordine alla sua mancata conoscenza di quanto facesse il PERRINO al di fuori dell'ufficio, insieme a soggetti di cui aveva avuto contezza solo dopo la perquisizione.

Si valorizza, al riguardo, quanto affermato dalla MAZZUOCCOLO in ordine al suo rifiuto di apporre una falsa firma dell'ASCIONE, come richiestole dal PERRINO„ e alla interruzione di ogni rapporto con quest'ultimo, dopo la perquisizione.

Si richiama altresì il fatto che la ricorrente aveva avuto solo il ruolo di "modificare le fatture di acquisto delle autovetture inserendo VIVA e, quale destinatario, non la società di intermediazione professionale, bensì il cliente persona fisica, finale destinatario del bene che doveva pagare VIVA", ed era del tutto ignara del margine di guadagno del PERRINO e delle modalità con cui lo otteneva.

Si deduce ancora che era il PERRINO ad occuparsi dell'immatricolazione delle vetture importate, mentre ella si limitava ad eseguire le sue istruzioni interfacciandosi con i venditori tedeschi, grazie alla conoscenza della lingua.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il concorso nel falso continuato per induzione.

Si deduce l'assenza di elementi idonei a comprovare Vassunto accusatorio, sia perché la ricorrente aveva sempre riconsegnato al PERRINO le fatture originali, disconoscendone la loro sorte, sia perchè i contatti con la motorizzazione erano sempre stati tenuti dal PERRINO, talora insieme a VITI [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

Si censura la sentenza per non aver considerato che la ricorrente si era limitata a cancellare dal pc le fatture modificate, dopo aver ricevuto l'approvazione delle stesse da parte del PERRINO, il quale poi era sofito riprendersi tutte le carte, tra cui le fatture originali che rimanevano nella sua esclusiva disponibilità.

Era dunque assente qualsiasi comportamento commissivo, riconducibile alla ricorrente, indispensabile per la configurazione del reato contestato.

4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che le censure difensive tendevano in realtà a proporre una diversa valutazione delle risultanze acquisite, e che doveva comunque ritenersi inammissibile il motivo che deduca una violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

La MAZZUOCCOLO impugna la sentenza che, in grado di appello, ha confermato la sua condanna per la partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo A), nonchè al concorso nel falso continuato di cui al capo B) e al reato continuato di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui al capo D): reati contestati con riferimento all'attività illecita posta in essere da una pluralità di soggetti indicati al capo A), con PERRINO Raffaele in posizione apicale, ricostruita anche grazie al contributo dichiarativo della stessa IMAZZUOCCOLO (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui si precisa che l'odierna ricorrente, allarmatasi dopo una perquisizione e all'esito di una riunione con il PERRINO e l'altro sodale VITI, aveva rifiutato di farsi assistere dal difensore propostole dal PERRINO e a spese di quest'ultimo, decidendo di rendere dichiarazioni auto ed etero accusatorie).

2.1. I giudici di merito hanno ricostruito in termini pienamente sovrapponibili l'attività illecita, imperniata sulla figura del FERRINO, titolare di una rivendita di autovetture.

Dalle sentenze di primo e di secondo grado, emerge che quest'ultimo - avvalendosi della collaborazione di altri soggetti separatamente giudicati - faceva acquistare automobili all'estero, in regime di sospensione di imposta, da società compiacenti riferibili ai predetti altri indagati, auto che venivano rivendute a clienti italiani dai quali il PERRINO incassava VIVA, senza poi riversarla all'erario: "tale risultato veniva conseguito falsificando la fattura in modo da far credere che il cliente italiano avesse acquistato l'auto direttamente dal fornitore estero e avesse pagato VIVA a quest'ultimo" (pag. 2, cit.).

Era proprio la MAZZUOCCOLO, segretaria del PERRINO, ad occuparsi della falsificazione delle fatture, che il venditore straniero rilasciava in regime di sospensione dell'IVA: con l'utilizzo dello scanner e del software Powerpoint, venivano inserite dalla odierna ricorrente le generalità dell'acquirente finale in luogo della denominazione della società acquirente, e - ove necessario - anche l'imposta da corrispondere, "in modo da far figurare VIVA come regolarmente pagata e, infine, distruggendo le fatture originarie e i file attestanti la manipolazione.

Tali fatture venivano, poi, allegate alla documentazione da presentare alla Motorizzazione Civile, allo scopo di trarre in inganno l'ente circa l'avvenuto pagamento dell'IVA all'importazione, condizione necessaria per procedere all'immatricolazione" (pag. 3 della sentenza impugnata).

Tale attività illecita aveva consentito al PERRINO di intascare, per ogni transazione così modificata, "un sovrapprezzo pari alla differenza fra il prezzo dell'auto al netto dell'IVA e quella al lordo dell'imposta, con pari danno per il cliente, che versava un sovrapprezzo non dovuto e per l'erario, privato del gettito fiscale" (pag. 5).

2.2. Con l'odierno ricorso, la difesa della MAZZUOCCOLO non ha inteso contestare tale ricostruzione fattuale, ma la configurabilità dell'elemento soggettivo in ordine ai reati a lei contestati: è stata in particolare dedotta l'insussistenza dell'affectio societatis quanto al capo A), prospettando la mancata consapevolezza, in capo alla ricorrente, sia di quanto facesse il PERRINO al di fuori dell'ufficio, insieme ad altri soggetti di cui aveva avuto contezza solo dopo la perquisizione, sia di quali fossero il margine e le modalità di ottenimento del guadagno del PERRINO.

Quanto poi agli ulteriori reati, la difesa ha fatto leva, da un lato, sul fatto che la MAZZUOCCOLO aveva sempre riconsegnato al PERRINO le fatture originali, ed era sempre rimasta estranea ai contatti con la Motorizzazione che venivano tenuti dal PERRINO, e talora dal VITI.

D'altro lato, la difesa ha evidenziato l'assenza di condotte commissive della MAZZUOCCOLO idonee a dar luogo al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che Na ricorrente, dopo il suo intervento sulle fatture, restituiva tutta la documentazione al PERRINO, che ne manteneva l'esclusiva disponibilità.

3. La prospettazione difensiva non può essere in alcun modo condivisa.

3.1. E' opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi, da un lato, in censure del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale - valutazioni pienamente in linea con quelle formulate dal primo giudice, ciò che impone una valutazione congiunta delle sentenze di merito secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - sulla valenza probatoria delle risultanze acquisite, e - d'altro lato - nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento, in questa sede, è peraltro evidentemente precluso.

3.1. D'altra parte, i giudici di merito hanno motivato il loro convincimento in termini del tutto immuni da criticità deducibili in questa sede.

3.1.1. Con riferimento al reato associativo, la Corte territoriale ha preso le mosse dalla attività di falsificazione materiale delle fatture costantemente espletata dalla MAZZUOCCOLO, sottolineando come fosse "arduo" ritenere che ella fosse ignara dell'esistenza di un sodalizio dedito alle truffe: e ciò anche in considerazione del fatto che era stata proprio lei a disvelare agli inquirenti il programma associativo, e a far riferimento - quali stretti collaboratori del PERRINO - alle figure del VITI e dell'ASCIONE: emergendo quindi pacificamente, sulla scorta delle stesse dichiarazioni dell'imputata, il numero minimo di associati richiesto dalla fattispecie incriminatrice (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata).

Sul punto, v. anche le più diffuse considerazioni svolte a pag. 156 della sentenza di primo grado, in cui si illustrano le dichiarazioni della MAZZUOCCOLO a proposito delle funzioni svolte da VITI [OSCURATO:PERSONA] e ASCIONE Antonio - formali titolari delle società che figuravano quali apparenti cessionarie - nonché da VITI Emilio, avente funzioni di "vettore" delle auto acquistate all'estero, per le quali riceveva un compenso di Euro 200 a viaggio.

Si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche né contraddittorie, sia avuto riguardo alla intrinseca, macroscopica illiceità del segmento operativo stabilmente affidato in via esclusiva alla ricorrente, sia perché tali connotazioni continuative della condotta consentono di escludere radicalmente che la MAZZUOCCOLO non fosse pienamente a conoscenza del contesto criminale (che del resto aveva lei stessa descritto), all'interno del quale ella si era inserita assicurando il proprio contributo operativo in un segmento fondamentale della condotta illecita (l'ipotesi di una MAZZUOCCOLO ignara sarebbe stata forse sostenibile, pur con ovvie difficoltà, qualora il suo coinvolgimento fosse stato limitato ad un'unica operazione, non certo alla luce delle sue dichiarazioni e delle altre risultanze complessivamente acquisite).

Occorre poi sottolineare un profilo di aspecificità del ricorso, dal momento che la difesa ricorrente non ha ritenuto di confrontarsi con due intercettazioni valorizzate, tutt'altro che illogicamente, dai giudici di merito.

Si allude, da un lato, alla conversazione captata all'esito della perquisizione del 22/06/2017, nella quale la MAZZUOCCOLO rassicura il PERRINO dicendogli che "volevano qualche documento però hanno trovato solo l'ultima pratica, quella di ieri, quel contratto con la fotocopia e il camerale di ASCIONE, perché ieri ho buttato tutto" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

D'altro lato, viene in rilievo la conversazione con il PERRINO del 20/04/2017, avente ad oggetto le difficoltà avute dalla MAZZUOCCOLO (in grado di interloquire con le controparti tedesche grazie alla propria conoscenza della lingua) con un fornitore delle auto Mercedes, il quale aveva manifestato l'intenzione di non cedere le auto a soggetti a loro volta rivenditori: in particolare, la ricorrente aveva concordato con il PERRINO di presentarsi, per superare tali difficoltà, quale broker intermediaria di un'azienda di legname ("la prossima volta devo dire direttamente che vendo legname").

Appare superfluo sottolineare l'intrinseco rilievo accusatorio di tali conversazioni, sulla scorta delle quali è stata sottolineata la piena consapevolezza, in capo alla MAZZUOCCOLO, dell'intera attività delinquenziale (nonché lo svolgimento di compiti operativi non limitati alla sola falsificazione delle fatture).

Il mancato confronto con tali risultanze non può che fondare un rilievo di aspecificità, sul punto, del motivo di ricorso, che appare per il resto manifestamente infondato anche alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi» (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 02).

3.1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, anche alla luce di quanto finora esposto, con riferimento al reato continuato di falso ideologico per induzione.

La sintetica motivazione della Corte territoriale, imperniata sull'opera di falsificazione delle fatture da parte della ricorrente, e sulla necessaria sua conseguente consapevolezza dell'alterazione del procedimento di immatricolazione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), deve essere letta congiuntamente alle più diffuse considerazioni svolte dal primo giudice, il quale ha tra l'altro posto in evidenza il fatto che "la presentazione delle false fatture, riverberandosi sui provvedimenti di abilitazione alla circolazione dei veicoli, in cui è stato implicitamente attestato come esistere un presupposto privo, in realtà, di qualsiasi valore giuridico in quanto falso, si siano risolti in una falsità ideologica di quegli stessi provvedimenti che tale presupposto supponevano quale loro valido ed indispensabile antecedente logico-giuridico" (pag. 158 della sentenza di primo grado).

3.1.3. Quanto poi al motivo concernente la condanna per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, imperniato sulla dedotta assenza di condotte commissive riconducibili alla MAZZUOCCOLO, assume rilievo dirimente il mancato confronto con le risultanze di segno contrario valorizzate dai giudici di merito.

Si allude - oltre che alla già citata intercettazione in cui la ricorrente aveva tranquillizzato il PERRINO sull'andamento della perquisizione, precisando di "aver buttato tutto" (cfr. supra, § 3.1.1.) - al brano dell'interrogatorio richiamato dal primo giudice in cui la MAZZUOCCOLO aveva precisato di aver adempiuto agli ordini del PERRINO di eliminare le pratiche lasciate sulla scrivania, "cosa che aveva fatto strappandole e buttandole nel cestino" (cfr. pag. 166 della sentenza di primo grado").

Si tratta di risultanze evidentemente incompatibili con la prospettazione difensiva di una MAZZUOCCOLO coinvolta solo per la falsificazione delle fatture: risultanze rimaste del tutto priva di adeguata confutazione da parte della difesa ricorrente.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1969 avverso la sentenza emessa il 09/06/2023 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 09/06/2023, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in data 10/06/2021, nei confronti di MAZZUOCCOLO [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di associazione per delinquere, falso ideologico in atto pubblico continuato per induzione, nonchè occultamento e distruzione delle scritture contabili, a lei rispettivamente ascritti ai capi A), C) e D) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione la MAZZUOCCOLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Si censura il carattere apparente della motivazione, che non aveva tenuto conto di quanto effettivamente dichiarato dall'imputata nel corso delle indagini in ordine alla sua mancata conoscenza di quanto facesse il PERRINO al di fuori dell'ufficio, insieme a soggetti di cui aveva avuto contezza solo dopo la perquisizione. Si valorizza, al riguardo, quanto affermato dalla MAZZUOCCOLO in ordine al suo rifiuto di apporre una falsa firma dell'ASCIONE, come richiestole dal PERRINO„ e alla interruzione di ogni rapporto con quest'ultimo, dopo la perquisizione. Si richiama altresì il fatto che la ricorrente aveva avuto solo il ruolo di "modificare le fatture di acquisto delle autovetture inserendo VIVA e, quale destinatario, non la società di intermediazione professionale, bensì il cliente persona fisica, finale destinatario del bene che doveva pagare VIVA", ed era del tutto ignara del margine di guadagno del PERRINO e delle modalità con cui lo otteneva. Si deduce ancora che era il PERRINO ad occuparsi dell'immatricolazione delle vetture importate, mentre ella si limitava ad eseguire le sue istruzioni interfacciandosi con i venditori tedeschi, grazie alla conoscenza della lingua. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il concorso nel falso continuato per induzione. Si deduce l'assenza di elementi idonei a comprovare Vassunto accusatorio, sia perché la ricorrente aveva sempre riconsegnato al PERRINO le fatture originali, disconoscendone la loro sorte, sia perchè i contatti con la motorizzazione erano sempre stati tenuti dal PERRINO, talora insieme a VITI [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Si censura la sentenza per non aver considerato che la ricorrente si era limitata a cancellare dal pc le fatture modificate, dopo aver ricevuto l'approvazione delle stesse da parte del PERRINO, il quale poi era sofito riprendersi tutte le carte, tra cui le fatture originali che rimanevano nella sua esclusiva disponibilità. Era dunque assente qualsiasi comportamento commissivo, riconducibile alla ricorrente, indispensabile per la configurazione del reato contestato. 4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che le censure difensive tendevano in realtà a proporre una diversa valutazione delle risultanze acquisite, e che doveva comunque ritenersi inammissibile il motivo che deduca una violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. La MAZZUOCCOLO impugna la sentenza che, in grado di appello, ha confermato la sua condanna per la partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo A), nonchè al concorso nel falso continuato di cui al capo B) e al reato continuato di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui al capo D): reati contestati con riferimento all'attività illecita posta in essere da una pluralità di soggetti indicati al capo A), con PERRINO Raffaele in posizione apicale, ricostruita anche grazie al contributo dichiarativo della stessa IMAZZUOCCOLO (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui si precisa che l'odierna ricorrente, allarmatasi dopo una perquisizione e all'esito di una riunione con il PERRINO e l'altro sodale VITI, aveva rifiutato di farsi assistere dal difensore propostole dal PERRINO e a spese di quest'ultimo, decidendo di rendere dichiarazioni auto ed etero accusatorie). 2.1. I giudici di merito hanno ricostruito in termini pienamente sovrapponibili l'attività illecita, imperniata sulla figura del FERRINO, titolare di una rivendita di autovetture. Dalle sentenze di primo e di secondo grado, emerge che quest'ultimo - avvalendosi della collaborazione di altri soggetti separatamente giudicati - faceva acquistare automobili all'estero, in regime di sospensione di imposta, da società compiacenti riferibili ai predetti altri indagati, auto che venivano rivendute a clienti italiani dai quali il PERRINO incassava VIVA, senza poi riversarla all'erario: "tale risultato veniva conseguito falsificando la fattura in modo da far credere che il cliente italiano avesse acquistato l'auto direttamente dal fornitore estero e avesse pagato VIVA a quest'ultimo" (pag. 2, cit.). Era proprio la MAZZUOCCOLO, segretaria del PERRINO, ad occuparsi della falsificazione delle fatture, che il venditore straniero rilasciava in regime di sospensione dell'IVA: con l'utilizzo dello scanner e del software Powerpoint, venivano inserite dalla odierna ricorrente le generalità dell'acquirente finale in luogo della denominazione della società acquirente, e - ove necessario - anche l'imposta da corrispondere, "in modo da far figurare VIVA come regolarmente pagata e, infine, distruggendo le fatture originarie e i file attestanti la manipolazione. Tali fatture venivano, poi, allegate alla documentazione da presentare alla Motorizzazione Civile, allo scopo di trarre in inganno l'ente circa l'avvenuto pagamento dell'IVA all'importazione, condizione necessaria per procedere all'immatricolazione" (pag. 3 della sentenza impugnata). Tale attività illecita aveva consentito al PERRINO di intascare, per ogni transazione così modificata, "un sovrapprezzo pari alla differenza fra il prezzo dell'auto al netto dell'IVA e quella al lordo dell'imposta, con pari danno per il cliente, che versava un sovrapprezzo non dovuto e per l'erario, privato del gettito fiscale" (pag. 5). 2.2. Con l'odierno ricorso, la difesa della MAZZUOCCOLO non ha inteso contestare tale ricostruzione fattuale, ma la configurabilità dell'elemento soggettivo in ordine ai reati a lei contestati: è stata in particolare dedotta l'insussistenza dell'affectio societatis quanto al capo A), prospettando la mancata consapevolezza, in capo alla ricorrente, sia di quanto facesse il PERRINO al di fuori dell'ufficio, insieme ad altri soggetti di cui aveva avuto contezza solo dopo la perquisizione, sia di quali fossero il margine e le modalità di ottenimento del guadagno del PERRINO. Quanto poi agli ulteriori reati, la difesa ha fatto leva, da un lato, sul fatto che la MAZZUOCCOLO aveva sempre riconsegnato al PERRINO le fatture originali, ed era sempre rimasta estranea ai contatti con la Motorizzazione che venivano tenuti dal PERRINO, e talora dal VITI. D'altro lato, la difesa ha evidenziato l'assenza di condotte commissive della MAZZUOCCOLO idonee a dar luogo al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che Na ricorrente, dopo il suo intervento sulle fatture, restituiva tutta la documentazione al PERRINO, che ne manteneva l'esclusiva disponibilità. 3. La prospettazione difensiva non può essere in alcun modo condivisa. 3.1. E' opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi, da un lato, in censure del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale - valutazioni pienamente in linea con quelle formulate dal primo giudice, ciò che impone una valutazione congiunta delle sentenze di merito secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - sulla valenza probatoria delle risultanze acquisite, e - d'altro lato - nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento, in questa sede, è peraltro evidentemente precluso. 3.1. D'altra parte, i giudici di merito hanno motivato il loro convincimento in termini del tutto immuni da criticità deducibili in questa sede. 3.1.1. Con riferimento al reato associativo, la Corte territoriale ha preso le mosse dalla attività di falsificazione materiale delle fatture costantemente espletata dalla MAZZUOCCOLO, sottolineando come fosse "arduo" ritenere che ella fosse ignara dell'esistenza di un sodalizio dedito alle truffe: e ciò anche in considerazione del fatto che era stata proprio lei a disvelare agli inquirenti il programma associativo, e a far riferimento - quali stretti collaboratori del PERRINO - alle figure del VITI e dell'ASCIONE: emergendo quindi pacificamente, sulla scorta delle stesse dichiarazioni dell'imputata, il numero minimo di associati richiesto dalla fattispecie incriminatrice (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata). Sul punto, v. anche le più diffuse considerazioni svolte a pag. 156 della sentenza di primo grado, in cui si illustrano le dichiarazioni della MAZZUOCCOLO a proposito delle funzioni svolte da VITI [OSCURATO:PERSONA] e ASCIONE Antonio - formali titolari delle società che figuravano quali apparenti cessionarie - nonché da VITI Emilio, avente funzioni di "vettore" delle auto acquistate all'estero, per le quali riceveva un compenso di Euro 200 a viaggio. Si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche né contraddittorie, sia avuto riguardo alla intrinseca, macroscopica illiceità del segmento operativo stabilmente affidato in via esclusiva alla ricorrente, sia perché tali connotazioni continuative della condotta consentono di escludere radicalmente che la MAZZUOCCOLO non fosse pienamente a conoscenza del contesto criminale (che del resto aveva lei stessa descritto), all'interno del quale ella si era inserita assicurando il proprio contributo operativo in un segmento fondamentale della condotta illecita (l'ipotesi di una MAZZUOCCOLO ignara sarebbe stata forse sostenibile, pur con ovvie difficoltà, qualora il suo coinvolgimento fosse stato limitato ad un'unica operazione, non certo alla luce delle sue dichiarazioni e delle altre risultanze complessivamente acquisite). Occorre poi sottolineare un profilo di aspecificità del ricorso, dal momento che la difesa ricorrente non ha ritenuto di confrontarsi con due intercettazioni valorizzate, tutt'altro che illogicamente, dai giudici di merito. Si allude, da un lato, alla conversazione captata all'esito della perquisizione del 22/06/2017, nella quale la MAZZUOCCOLO rassicura il PERRINO dicendogli che "volevano qualche documento però hanno trovato solo l'ultima pratica, quella di ieri, quel contratto con la fotocopia e il camerale di ASCIONE, perché ieri ho buttato tutto" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). D'altro lato, viene in rilievo la conversazione con il PERRINO del 20/04/2017, avente ad oggetto le difficoltà avute dalla MAZZUOCCOLO (in grado di interloquire con le controparti tedesche grazie alla propria conoscenza della lingua) con un fornitore delle auto Mercedes, il quale aveva manifestato l'intenzione di non cedere le auto a soggetti a loro volta rivenditori: in particolare, la ricorrente aveva concordato con il PERRINO di presentarsi, per superare tali difficoltà, quale broker intermediaria di un'azienda di legname ("la prossima volta devo dire direttamente che vendo legname"). Appare superfluo sottolineare l'intrinseco rilievo accusatorio di tali conversazioni, sulla scorta delle quali è stata sottolineata la piena consapevolezza, in capo alla MAZZUOCCOLO, dell'intera attività delinquenziale (nonché lo svolgimento di compiti operativi non limitati alla sola falsificazione delle fatture). Il mancato confronto con tali risultanze non può che fondare un rilievo di aspecificità, sul punto, del motivo di ricorso, che appare per il resto manifestamente infondato anche alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi» (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 02). 3.1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, anche alla luce di quanto finora esposto, con riferimento al reato continuato di falso ideologico per induzione. La sintetica motivazione della Corte territoriale, imperniata sull'opera di falsificazione delle fatture da parte della ricorrente, e sulla necessaria sua conseguente consapevolezza dell'alterazione del procedimento di immatricolazione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), deve essere letta congiuntamente alle più diffuse considerazioni svolte dal primo giudice, il quale ha tra l'altro posto in evidenza il fatto che "la presentazione delle false fatture, riverberandosi sui provvedimenti di abilitazione alla circolazione dei veicoli, in cui è stato implicitamente attestato come esistere un presupposto privo, in realtà, di qualsiasi valore giuridico in quanto falso, si siano risolti in una falsità ideologica di quegli stessi provvedimenti che tale presupposto supponevano quale loro valido ed indispensabile antecedente logico-giuridico" (pag. 158 della sentenza di primo grado). 3.1.3. Quanto poi al motivo concernente la condanna per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, imperniato sulla dedotta assenza di condotte commissive riconducibili alla MAZZUOCCOLO, assume rilievo dirimente il mancato confronto con le risultanze di segno contrario valorizzate dai giudici di merito. Si allude - oltre che alla già citata intercettazione in cui la ricorrente aveva tranquillizzato il PERRINO sull'andamento della perquisizione, precisando di "aver buttato tutto" (cfr. supra, § 3.1.1.) - al brano dell'interrogatorio richiamato dal primo giudice in cui la MAZZUOCCOLO aveva precisato di aver adempiuto agli ordini del PERRINO di eliminare le pratiche lasciate sulla scrivania, "cosa che aveva fatto strappandole e buttandole nel cestino" (cfr. pag. 166 della sentenza di primo grado"). Si tratta di risultanze evidentemente incompatibili con la prospettazione difensiva di una MAZZUOCCOLO coinvolta solo per la falsificazione delle fatture: risultanze rimaste del tutto priva di adeguata confutazione da parte della difesa ricorrente. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Sentenza Cassazione n. 32681/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris