CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 07614/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza dell’8 ottobre 2025 revocava la misuradell’affidamento in prova al servizio sociale concess o a [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal 15 settembre 2025. 2. Avverso detto provvedimento haproposto ricorso il condannato articolando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della detenzione domiciliare e violazione degli artt. 51 ter Ord. pen., 47 e 47 ter Ord. pen. La disposta revocadella misura appare frutto di un inammissibile automatismo che accorda quale unicapossibile conseguenza di una condotta negativa la revoca della misura alternativa, senza che sia stato valutato il lungo percorso positivo del detenuto. Il Tribunale non ha valutato se la condotta posta in essere il 15 settembre 2025 fosse sintomatica dellaindisponibilità del condannato a proseguire il rapporto trattamentale. Inoltre, non ha valutato laconcedibilità della detenzione domiciliare, pur potendolo e dovendolo fare, in ossequio al disposto dell’art. 51 ter comma 1 Ord. pen. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 50 Ord. pen. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto anche valutare la sostituibilità della misura con la semilibertà surrogatoria. 3. In data 2 febbraio 2026 il difensore depositava memoria di cui non si deve tener conto, in quanto tardiva, ai sensi dell’art. 611 comma 1 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nel caso disciplinato dall’art. 51 ter Ord. pen. il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare la sussistenza di comportamenti dell'affidato al fine di verificare se la misura in corsodi esecuzione, applicata rebus sic stantibus, mantenga ancora la sua idoneità a conseguire il recupero sociale e sia ancora adeguata a fronteggiare il pericolo di recidivanza. Il legislatore, al fine evidente di favorire il rapido adattamento del beneficio concesso alle mutate condizioni, ha attribuito al giudice procedente un ampio potere discrezionale di scelta, consentendogli di adottare provvedimenti che statuiscano non solo la prosecuzione o la revoca della misura ma anche la sua sostituzione con altre, più restrittive. 2. Il Tribunale, nel caso in esame, ha fatto buon uso del suddetto potere, argomentando in maniera ineccepibile sul fatto che la gravità della trasgressione(aggressione ai danni del coniuge) non consentisse la prosecuzione dell’affidamento. 3. Inoltre, il ricorrente non ha documentato di aver avanzato, in subordine, l'istanza di sostituire la misura revocanda con quella della detenzione domiciliare, ovvero della semilibertà (istanza che non risulta nemmeno da un esame attento del fascicolo), fatto che rende inammissibile il motivo in base al principio di c.d. autosufficienza del ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i