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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08548/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza relativa all'ubriachezza molesta e, con il terzo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno concordemente evidenziato il carattere abituale e non certo singolo o isolato delle condotte maltrattanti; Rilevato che gli ulteriori motivi costituiscono la deduzione di violazioni di legge non proposte nell'atto di appello e, dunque, non sono proponibili per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza relativa all'ubriachezza molesta e, con il terzo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno concordemente evidenziato il carattere abituale e non certo singolo o isolato delle condotte maltrattanti; Rilevato che gli ulteriori motivi costituiscono la deduzione di violazioni di legge non proposte nell'atto di appello e, dunque, non sono proponibili per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ot
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