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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20514/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Liburni n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2450/6/17 della Commissione tributaria regionale del Lazio,depositata il 4 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: TRIBUTIL’Agenzia delle entrate notificava alla MAVIL – Manufatti in cemento e terracotta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento con il quale rideterminava la plusvalenza realizzata dalla società nel 2008 a seguito della vendita di un immobile.

Con tre successivi avvisi di accertamento l’Ufficio contestava ai soci il maggior reddito di partecipazione in relazione alle rispettive quote.

I ricorsi proposti dalla società e dai soci contro i predetti atti impositivi venivano riuniti e poi respinti dalla Commissione tributaria provincialedi Roma.

Interposto appello, nel corso del giudizio i ricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], addivenivano alla conciliazione della lite.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello del contribuente.

Avverso lasentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il contribuente, in prossimità dell’adunanza, ha depositato istanza con la quale ha dedotto e documentato di aver presentato in data 24 maggio 2018 alla [OSCURATO:PERSONA] I di Roma d omanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119/2018, conv.dalla l.17 dicembre 2018, n. 136/2018, domanda che prevede il pagamento di n. 20 rate delle quali la prima con scadenza maggio 2018 (come daquietanza allegata) e l’ultima con scadenza 28 febbraio 2024.

Poiché la definizione agevolata della controversia è ancora in corso, il ricorrente ha chiesto disporsi la sospensione del processo ovvero il rinviodell’adunanza già fissata a data successiva al 28 febbraio 2024.

La Corte, rilevato cheoccorre verificare il pagamento delle rate previste per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia,dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Liburni n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2450/6/17 della Commissione tributaria regionale del Lazio,depositata il 4 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: TRIBUTIL’Agenzia delle entrate notificava alla MAVIL – Manufatti in cemento e terracotta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento con il quale rideterminava la plusvalenza realizzata dalla società nel 2008 a seguito della vendita di un immobile. Con tre successivi avvisi di accertamento l’Ufficio contestava ai soci il maggior reddito di partecipazione in relazione alle rispettive quote. I ricorsi proposti dalla società e dai soci contro i predetti atti impositivi venivano riuniti e poi respinti dalla Commissione tributaria provincialedi Roma. Interposto appello, nel corso del giudizio i ricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], addivenivano alla conciliazione della lite. Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello del contribuente. Avverso lasentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il contribuente, in prossimità dell’adunanza, ha depositato istanza con la quale ha dedotto e documentato di aver presentato in data 24 maggio 2018 alla [OSCURATO:PERSONA] I di Roma d omanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119/2018, conv.dalla l.17 dicembre 2018, n. 136/2018, domanda che prevede il pagamento di n. 20 rate delle quali la prima con scadenza maggio 2018 (come daquietanza allegata) e l’ultima con scadenza 28 febbraio 2024. Poiché la definizione agevolata della controversia è ancora in corso, il ricorrente ha chiesto disporsi la sospensione del processo ovvero il rinviodell’adunanza già fissata a data successiva al 28 febbraio 2024. La Corte, rilevato cheoccorre verificare il pagamento delle rate previste per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia,dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso
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