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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04801/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE DI APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 aprile 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha riformato — riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena — la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 582-585 e 614 cod. pen., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, dopo essere entrato nel negozio di informatica gestito dal Caruso, si sarebbe introdotto - contro la volontà del titolare e nonostante i ripetuti inviti a uscire - all'interno del laboratorio riservato ai soli dipendenti e avrebbe colpito con uno schiaffo la persona offesa, provocandogli lesioni personal guaribili in cinque giorni.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la motivazione sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto le dichiarazioni rese dalla persona offesa logiche, coerente e riscontrate dal certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.

2.2. Con un secondo motivo, deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, sostenendo che la Corte di appello del tutto ingiustificatamente avrebbe rigettato la richiesta della difesa di rinnovare, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., l'istruzione dibattimentale per esperire una perizia finalizzata ad accertare eventuali manomissioni del dvd prodotto dalla persona offesa.

2.3. Con un terzo motivo deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato ritenendo integrato anche il reato di violazione di domicilio poiché non risponderebbe al vero che l'imputato si sia introdotto nel laboratorio contro la volontà del Caruso.

Dalle immagini registrate, contenute nel dvd prodotto dalla persona offesa, invero, si desumerebbe che l'imputato sarebbe rimasto all'interno del laboratorio solo pochi secondi e, all'invito del Caruso di uscire fuori, sarebbe andato subito via.

2.4. Con un quarto motivo deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non riconosce la particolare tenuità del fatto, sarebbe apparente e apodittica.

2.5. Con un quinto motivo deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che il materiale probatorio raccolto durante l'istruttoria non sarebbe stato sufficiente a pervenire a una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.

2.6. Con un sesto motivo deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non ha riconosciuto l'attenuante di cui all'articolo 62, comma 1, n. 2, cod. pen., non considerando che la condotta dell'imputato costituiva la reazione a uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui: le offese che il Caruso avrebbe proferito nei confronti dell'imputato e di suo figlio (<<babbu u padri e babbu u figghiu>>).

2.7. Con un settimo motivo deduce il vizio di motivazione.Sostiene che la motivazione sarebbe viziata nella parte in cui ritiene fondato il motivo di gravame formulato dal Pubblico ministero afferente all'omessa pronuncia sulla richiesta di provvisionale avanzata dalla parte civile, non tenendo conto che lo stesso Procuratore generale nelle conclusioni scritte aveva rinunciato alle richieste formulate sul punto, osservando che tali censure riguardavano capi non impugnabili dalla parte pubblica.

2.8. Con un ottavo motivo deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la motivazione sarebbe viziata nella parte in cui condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di secondo grado, atteso che l'impugnazione proposta dall'imputato, almeno parzialmente, sarebbe stata accolta.

In particolare, sarebbe stata rigettata la richiesta di provvisionale avanzata dalla parte civile.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza, riconoscendo la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili.

Con essi, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).

Va ricordato che <<in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).

Sotto tale profilo, va solo evidenziato che alcun vizio di manifesta illogicità emerge dal testo della sentenza impugnata.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, invero, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820).

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236).

Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato lacune o manifeste illogicità della sentenza impugnata e la Corte di appello ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, rappresentando che l'accertamento di eventuali manomissioni operate sul dvd sarebbe stato del tutto irrilevante, atteso che le telecamere del sistema di video-sorveglianza (le cui riprese erano state impresse sul dvd) non inquadravano il luogo ove era avvenuta l'aggressione.

1.3. Il quarto motivo è infondato.

La Corte di appello, invero, seppur in maniera sintetica, ha motivato in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, evidenziando la particolare gravità della condotta dell'imputato, caratterizzata da una violenza fisica del tutto spropositata rispetto al contesto nel quale era stata posta in essere, ossia in quello di un normale rapporto tra artigiano e cliente (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata).

1.4. il Sesto motivo è infondato.

La Corte di appello, invero, ha escluso la circostanza attenuante della provocazione per la notevole sproporzione sussistente fra il fatto ingiusto della persona offesa - estrinsecatosi in mere ingiurie verbali - e la reazione dell'imputato, che invece aveva usato una rilevante violenza fisica.

Al riguardo, va ricordato che «La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira» (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823).

1.7. il settimo motivo è inammissibile per carenza di interesse, considerato che la Corte di appello, pur considerando in astratto fondato il motivo di gravame, ha poi comunque rigettato l'istanza di provvisionale in favore della parte civile.

1.8. L'ottavo motivo è manifestamente infondato.

In realtà, la parte civile non ha proposto appello e la questione della provvisionale era stata posta dal Pubblico ministero.

Nei confronti della parte civile, pertanto, l'imputato risulta interamente soccombente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE DI APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 aprile 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha riformato — riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena — la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 582-585 e 614 cod. pen., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, dopo essere entrato nel negozio di informatica gestito dal Caruso, si sarebbe introdotto - contro la volontà del titolare e nonostante i ripetuti inviti a uscire - all'interno del laboratorio riservato ai soli dipendenti e avrebbe colpito con uno schiaffo la persona offesa, provocandogli lesioni personal guaribili in cinque giorni. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto le dichiarazioni rese dalla persona offesa logiche, coerente e riscontrate dal certificato medico rilasciato dal pronto soccorso. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, sostenendo che la Corte di appello del tutto ingiustificatamente avrebbe rigettato la richiesta della difesa di rinnovare, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., l'istruzione dibattimentale per esperire una perizia finalizzata ad accertare eventuali manomissioni del dvd prodotto dalla persona offesa. 2.3. Con un terzo motivo deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato ritenendo integrato anche il reato di violazione di domicilio poiché non risponderebbe al vero che l'imputato si sia introdotto nel laboratorio contro la volontà del Caruso. Dalle immagini registrate, contenute nel dvd prodotto dalla persona offesa, invero, si desumerebbe che l'imputato sarebbe rimasto all'interno del laboratorio solo pochi secondi e, all'invito del Caruso di uscire fuori, sarebbe andato subito via. 2.4. Con un quarto motivo deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non riconosce la particolare tenuità del fatto, sarebbe apparente e apodittica. 2.5. Con un quinto motivo deduce il vizio di motivazione. Sostiene che il materiale probatorio raccolto durante l'istruttoria non sarebbe stato sufficiente a pervenire a una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.6. Con un sesto motivo deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non ha riconosciuto l'attenuante di cui all'articolo 62, comma 1, n. 2, cod. pen., non considerando che la condotta dell'imputato costituiva la reazione a uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui: le offese che il Caruso avrebbe proferito nei confronti dell'imputato e di suo figlio (<<babbu u padri e babbu u figghiu>>). 2.7. Con un settimo motivo deduce il vizio di motivazione.Sostiene che la motivazione sarebbe viziata nella parte in cui ritiene fondato il motivo di gravame formulato dal Pubblico ministero afferente all'omessa pronuncia sulla richiesta di provvisionale avanzata dalla parte civile, non tenendo conto che lo stesso Procuratore generale nelle conclusioni scritte aveva rinunciato alle richieste formulate sul punto, osservando che tali censure riguardavano capi non impugnabili dalla parte pubblica. 2.8. Con un ottavo motivo deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione sarebbe viziata nella parte in cui condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di secondo grado, atteso che l'impugnazione proposta dall'imputato, almeno parzialmente, sarebbe stata accolta. In particolare, sarebbe stata rigettata la richiesta di provvisionale avanzata dalla parte civile. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza, riconoscendo la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili. Con essi, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Va ricordato che <<in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). Sotto tale profilo, va solo evidenziato che alcun vizio di manifesta illogicità emerge dal testo della sentenza impugnata. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, invero, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato lacune o manifeste illogicità della sentenza impugnata e la Corte di appello ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, rappresentando che l'accertamento di eventuali manomissioni operate sul dvd sarebbe stato del tutto irrilevante, atteso che le telecamere del sistema di video-sorveglianza (le cui riprese erano state impresse sul dvd) non inquadravano il luogo ove era avvenuta l'aggressione. 1.3. Il quarto motivo è infondato. La Corte di appello, invero, seppur in maniera sintetica, ha motivato in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, evidenziando la particolare gravità della condotta dell'imputato, caratterizzata da una violenza fisica del tutto spropositata rispetto al contesto nel quale era stata posta in essere, ossia in quello di un normale rapporto tra artigiano e cliente (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). 1.4. il Sesto motivo è infondato. La Corte di appello, invero, ha escluso la circostanza attenuante della provocazione per la notevole sproporzione sussistente fra il fatto ingiusto della persona offesa - estrinsecatosi in mere ingiurie verbali - e la reazione dell'imputato, che invece aveva usato una rilevante violenza fisica. Al riguardo, va ricordato che «La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira» (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823). 1.7. il settimo motivo è inammissibile per carenza di interesse, considerato che la Corte di appello, pur considerando in astratto fondato il motivo di gravame, ha poi comunque rigettato l'istanza di provvisionale in favore della parte civile. 1.8. L'ottavo motivo è manifestamente infondato. In realtà, la parte civile non ha proposto appello e la questione della provvisionale era stata posta dal Pubblico ministero. Nei confronti della parte civile, pertanto, l'imputato risulta interamente soccombente.