CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 22691/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13512 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; controricorrente avverso la sentenza n. 38/2020 della Corte di appello di Torino, depositatail 14 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso ildecreto ingiuntivo pronunciato i n proprio danno dal Tribunale di Torino su ricorso di PompeoCupoli. Questi aveva domandato che si intimasse alla Cassa il pagamento della somma complessiva di euro 85.233,38 quale rimborso di ottobuoni postali fruttiferi emessi tra il 15 gennaio 1983 e il 16 maggio 1984 . Ha sostenuto l'opponente che ai detti buoni andava applicata la variazione del saggio di interesse disposta con d.m. 13 giugno 1986 , in forza della quale all'intima nte sarebbe spettata la minor somma di euro 71.047,73, giàdal medesimo ritirata in acconto sul maggior dovuto. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. L’adito Tribunale con sentenza pubblicata il 9 Marzo 2018 ha reso statuizione reiettiva. 2. ― L a sentenza di primo grado è stata riformata , in sede di gravame, dallaCorte di appello di Torino la quale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. La Corte di merito ha fatto in sintesi applicazione del principio enunciato da Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963, secondo cui la prescrizione del comma 3 dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 ― relativa all’integrazione della tabellainformativa riportata a tergo dei buoni con quella postaa disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali― non ha ad oggetto un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore. 3. ― Avverso la sentenza della Corte piemo n tese [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione articolato insette motivi e in cui sono svolte plurime censure di incostituzionalità. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso per cassazione è illustrato damemoria. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 1. ─ Va preliminarmente escluso che il ricorso debbatrattarsi in pubblica udienza, come richiesto dall’istante: le questioni poste risultano infatti essere state già affrontate dalla Cortee il Collegio non ravvisa ricorrano le condizion i che, a mente dell’art. 375 c.p.c. , giustificanol’adozione di un modulo processuale diverso da quello della pronuncia di ordinanza in camera di consiglio. 2. ― Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 15 e 18 d.P.R. n. 1092/1985 e d.P.R. n. n. 217/1986 quanto agli effetti determinati dalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] di atti amministrativi generali. Col terzo motivo si lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 pr eleggi nell'interpretazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Col quarto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c. i n relazione al combinato disposto dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13 giugno 1986. Il quinto mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 113 c.p.c. e 1 preleggi. Col sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come interpretato alla luce della sentenza n. 3963 dell’ 11 febbraio 2019 di questa Corte , nonch é la violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 1337 e 1375 c.c.. Col settimo mezzoci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 in materia di onere della prova e dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 3. ― Il primo motivo è inammissibile. Parte ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 ammissibile l’appello di controparte nonostante lo stesso fosse da ritenere generico. L’atto di appello dell’odierna controricorrente non risulta riprodotto in termini tali da consentire alla Corte di apprezzare la fondatezza della censura. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ― che ha la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte ― trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso(Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495). La deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, presupponendopur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, ne impone dunque (anche alla luce delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri contro Italia), una modulazione secondo criteri di sinteticità e chiarezza, «realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza» (così Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612). Gli altri motivi censurano, da diverse angolazioni, l’affermazione della sentenza impugnata circa la ritenuta irrilevanza dell’assenza, negli uffici postali,della tabella integrativa di cui all’art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156/1973. L’art. 173 cit. è norma abrogata, ma applicabile ratione temporis allavicenda che interessa. Esso dispone al primo comma: «Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie». Il terzo comma dell’articolo recita: « Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali». Si fa questione, nella presente controversia, dell’applicazione di tassi peggiorativi rispetto a quelli originariamente promessi: tassi applicati in forza del d.m. 13 giugno 1986. Si dibatte, in part icolare , della correttezza dello ius variandi posto in attosenza che le nominate tabelle fossero state rese disponibili: evenienza, quest’ultima che aveva indotto invece il Tribunale a respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte di appello, come si è detto, ha fondato la sua pronuncia sul richiamato arresto delle Sezioni Unite. Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 Queste, per quanto qui rileva,dopo aver osservato che l’art. 173 cit.prevede un «meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare[…] per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo», hanno evidenziatocome « il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale». Si legge, di seguito, nella pronuncia in questione:«La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. E' quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore» (Cass. Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963, cit., in motivazione). Il ricorrente, col secondo motivo, ha evocato il diverso insegnamento di Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979 , le quali ebbero ad enunciare il principio di diritto per cui il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; in conseguenza ― è stato affermato ―, il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime. Il rilievo non è però concludente, in quanto la fattispecie presa in Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 esame da quest’ultima pronuncia riguardanon già l’applicazione dello ius variandi nel corso di vita del titolo, quanto, piuttosto, la discrasia esistente tra quanto risulta dal contesto letterale di esso e quanto prescrittonel decreto ministeriale che ne regola l’emissione: discrasia che si configura, pertanto, all’inizio della vicenda, non in un momento successivo. Avendo riguardo al dictum di Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963, che il Collegio condivide, perdono di consistenza le ulteriori deduzioni, svolte dal ricorrente,quanto alla natura non normativa del decreto ministeriale che ha regolato in peius il rendimento dei buoni. Nella disciplina della modifica dei tassi assume infatti rilievo centrale il meccanismo sostitutivo contemplato dall’art. 173, comma 3, cit.; e poco conta che tale congegno operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete la sua autorità da una fonte normativa (così, in motivazione, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384 , Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763). Il ricorrente ha opposto, col terzo motivo, comela disponibilità delle tabelle rappresentasse, per il legislatore, «elemento indispensabile per la loro applicazione concreta»e ha menzionato, in proposito, i lavori parlamentari. Deve rammentarsi che ilavori preparatori di un testo legislativo , pur rappresentando uno degli elementi utili per l'attribuzione ad una determinata legge del carattere interpretativo, non costituiscono un elemento decisivo al riguardo, dovendo la legge essere interpretata essenzialmente secondo il suo contenuto obiettivo (Cass. 10 agosto 1966, n. 2181):enella ricostruzione della previsione normativa operata dalle Sezioni Unite, che si condivide, la meccanica sostitutiva de ll’art.1339 c.c., non ha necessità , per rendersi operante, d i un supporto conoscitivo di dettaglio quale la messa a disposizione delle tabelle informative (utile, come sottolineato nella richiamata pronuncia, per Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 avere contezza dell’ammontare del credito per interessi all’esito della variazione), ma della conoscibilitàcirca la modificazione dei tassi, che è assicurata attraverso lapubblicazionedel dato sulla [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto motivo, con cui si lamenta l'assoluta imprevedibilità, della variazione dei tassi, non tiene conto di quanto osservato al riguardo, dalla Corte costituzionale, secondo cui l’art. 173, comma 3, cit. «per il fatto stesso di consentire espressamente ― e rendere, quindi, prevedibili ― successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un ‘ affidamento ’ del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo»: ciò nel quadro di «un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica; contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati»(Corte cost. 20 febbraio 2020, n. 26): e tale esigenza, per sua stessa natura, spiega come non possa pretendersi che la legge prevedesse l’ an, il quando e il quantum della variazione (ciò di cui, invece, il ricorrente si duole). Lo stesso motivo prospetta poi una questione, circa la mancata menzione, nei buoni, dellavariabilità dei rendimenti, che l’istante non spiega come abbia fatto valere nel corso del giudizio di merito e di cui la sentenza impugnata non parla. La censura è pertanto inammissibile: Ove, difatti,con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). Col quinto motivo l’istante sostiene che i decreti ministeriali , in quanto atti meramente amministrativi, avrebbero dovuto prodursi in giudizio; ricorda come nella comparsa conclusionale di primo grado avesse evidenziato che, in difetto di produzione, il d.m. 13 giugno1986 era insuscettibile di essere presoin considerazione. La censura èpriva di concludenza. La Corte di appello ha ritenuto che l’ammontare degli interessi dovuti in forza del d.m. 13 giugno 1986 non fosse controverso. Del resto, il ricorrente fa parola, in questa sede, di una deduzione contenuta nella sola comparsa conclusionale depositata avanti al Tribunale: non assume di aver fatto questione dell’ammontare degli interessispettanti in forza del richiamato decreto in altri atti processuali di primo grado(segnatamente nella comparsa di risposta con cui replicò alla citazione attorea), né afferma che il tema fosse stato da lui riproposto in appello. Ebbene, anche aritenere che i decreti di cui all’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 abbiano natura meramente amministrativa(e a reputare, in conseguenza, che gli stessi andassero apprezzati alla stregua di merifatti rilevanti giuridicamente), spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680). Il sesto motivo è incentrato sul pr incipi o di buona fede e su lla necessità quanto al fatto che il rapporto per cui è causa si attuasse mercéil contemperamento dei rispettivi interessi delle parti . Il mezzo non merita accoglimento, avendo riguardo allaricordata non configurabilità di un ragionevole affidamento del risparmiatore nella non modificabilità dei tassi originariamente indicati. Col settimo mezzo si deduce chela mancata messa a disposizione Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 delle tabelle integrative costituirebbe fatto decisivo di cui è mancato l’esame. Così non è. Detta circostanza non è stata trascurata, ma reputata irrilevante per le ragioni di cui si è detto. L’istate pare dolersi, col mezzo di censura in esame, anche del mancato accoglimento delle proprie istanze istruttorie. Tuttavia, sul punto il motivo è del tutto carente di specificità, dal momento che nulla è chiarito in ordine ai mezzi di prova cui fa riferimento il ricorrente. Oltretutto, la sentenza reca una puntuale motivazione sulleprove che non sono state ammesse e l’istante non si confrontacon tali argomentazioni: sicché la mancata aderenza della censura al decisumdestina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).Se, d’altro canto,come sembra, le prove erano imperniate sulla mancata messa a disposizione delle tabelle, non si vedecome le stesse po ssano reputarsi decisive, visto che l’indicata circostanza non potrebbe giustificare, a mente diquanto si è detto, l’accoglimento della pretesa. 4. ― Come accennato, il ricorrente formula più questioni di legittimità costituzionale. Lo fa, per la verità, in modo non sempre chiaro. Si attarda, in particolare, in considerazioni (da pag. 37 a pag. 51 del ricorso) che non risultano del tutto congruenti coi sospetti di legittimità costituzionale esplicitati a pagg. 51 ss. dell’atto di impugnazione. In particolare, l’istante a lungo dibatte de l tema della retroattività, che non si comprende se riferito all’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 o all’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999, con cui il detto articolo è stato abrogato. Certo è che la disciplina di cui ha fatto applicazionela Corte di appello non ha portata retroattiva. Il ricorrente evoca il principio, affermato, tra le altre,da Corte cost. 7 luglio 2005, n. 264, secondo cui nel nostro sistema costituzionale, pur non essendo interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata il cui oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti , è necessario che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto. Ebbene, non si coglie l’attinenza di tale regola alla norm ativa regolatricedella fattispecie. Come è del tutto evidente― e come è stato del resto sottolineato da Corte cost. 20 febbraio 2020, n. 26, cit. ― , l’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973è norma priva di carattere retroattivo; l’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999, ha, poi, contenuto abrogativo (disponendo, maovviamente per il futuro , che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali « possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori»). Né si scorgela lamentata irrazionalità della disciplina, introdotta dall’art. 173cit. comma 1, nella parte in cui consente che le variazioni dei tassi possano essere estese «ad una o più delle precedenti serie » (e cioè a seriedi titoli emessi, per le quali era no stat i già determinati i tassi). L’obiettivo incentivante (quanto alla raccolta di risparmio attraverso i buoni fruttiferi postali) non è certamente contraddetto da tale regolamentazione, la quale tiene conto delle possibili variazionidei tassi, così da allineare il rendimento dei titoliin questione alle vicende congiunturali (e da rendere quindi sostenibile , in uno scenario connotato dalladiscesa dei tassi, la spesa pubblica per gli interessi del debito pubblico);la Corte costituzionale ha del resto sottolineato come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali « riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 della spesa pubblica; contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati» (Corte cost. 20 febbraio 2020, n. 26, cit.). Per il resto, e in sintesi, si osserva: resta incomprensibile, nella sua articolazione, il secondo quesito di cost i t uzionalità , basato sul «principio di proporzionalità» (avendo particolare riguardo al non chiarito tenore precettivo della norma che si porrebbe in conflitto con l’art. 3 dellaCarta fondamentale); la terza questione, con cui si deduce, in breve, che l’abbattimento dei rendimenti avrebbe potuto riguardare isoli buoni emessi successivamente alle variazioni dei tassi, pone un tema che è riservato alla discrezionalità del legislatore (e si è visto, del resto, come la scelta adottata attui un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco); l’onere conoscitivo imposto al possessore dei buoni (riferito a quanto pubblicato in [OSCURATO:PERSONA]) è del tutto ragionevole, avendo riguardo, per un verso, all’adeguatezza dello strumento attraverso cui è veicolato il dato informativo e, per altro verso, alla circostanza per cui il legislatore, consent endo espressamente, e rendendo, quindi, prevedibili,successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interesse, ha esclusocon ciò che potesse consolidarsi, e dirsi di conseguenza leso, un « affida mento » del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo(così la cit. Corte cost. 20 febbraio 2020, n. 26); il contrasto della disciplinadi cui all’art. 173 col principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 Cost. ― avendo riguardo alla regolamentazione riservata agli utenti di servizi analoghi (segnatamente ai clienti delle banche)― è smentito dal rilievo per cui prima della privatizzazione del servizio postale esisteva una chiara disomogeneità tra questo e i servizi bancari (Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963, cit., in motivazione;la peculiarità dei buoni fruttiferi postali è del resto stata sottolineata, in passato, da Corte cost. 11 Sez. I–RG 13 512/2020 camera di consiglio1.6.2023 dicembre 1995, per la qualedetti buoni «pur facendo parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico»);la disparità di trattamento tra i risparmiatori che poterono giovarsi delle modifiche ai buoni apportati col d.m. 20 maggio 1987, che contemplò l’inserzione, nei titoli, dell’avvertenza «I tassi sono suscettibili di variazioni successive ai sensi di legge», e i risparmi atori che, come ilricorrente, di tale avvertenza non poterono giovarsi , non è prospettata, come è evidente,con riferimento a una norma legislativa, ma al d.m. 13 giugno 1986 ― quindi a un atto amministrativo (di cui, oltretutto, lo stesso ricorrente esclude la natura regolamentare)― e riflette, così,una questione di costituzionalità inammissibile. 5. ― Con clusivamente, il ricorso deve essere respinto. 6. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1