CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21052/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha assolto gli imputati per il reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste, e li ha condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309 del 1990, perché detenevano, per fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa e per [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Con un primo motivo, i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello fondato l'affermazione della penale responsabilità esclusivamente sulle risultanze sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate dalla RG. senza ulteriori riscontri. Con un secondo motivo, riguardante la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA], si lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Con un terzo motivo, anche questo inerente la sola [OSCURATO:PERSONA], si lamenta la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza della ricorrente, la marginale partecipazione della stessa alle svariate ipotesi delittuose contestate, l'assenza di ulteriori procedimenti penali nei successivi otto anni dai fatti contestati e, da ultimo, l'allontanamento da ambienti criminali o di devianza. Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti, con la prima doglianza . inerente alla responsabilità, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tendono ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, avendo la Corte ritenuto che i colloqui captati in ambientale all'interno dell'auto nella quale il [OSCURATO:PERSONA] viaggiava erano espliciti, con riferimento a prezzi, qualità ed esiti degli accordi e considerato che, proprio nel periodo interessato, il ricorrente era stato tratto in arresto nella flagrante detenzione di 200 gr di cocaina, prova evidente che l'oggetto delle conversazioni fosse la sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la prova della sua illecita collaborazione è invero desunta dalla partecipazione della ricorrente a diverse cessioni in favore degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Imperatore e Palombino, nonché dal contenuto del colloquio ambientale intercorso tra i ricorrenti nell'auto nel giorno della scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale diceva alla donna di aver temuto una perquisizione domiciliare che avrebbe portato al rinvenimento di una consistente quantità di stupefacente che teneva nella sua stanza, e che era stato rassicurato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva prontamente nascosto la sostanza. p Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso il quale, oltre a prefigurare una rilettura di fonti probatorie estranee al giudizio di legittimità, propone delle doglianze in punto di fatto sulle quali la Corte di appello ha ampiamente motivato ai fini dell'esclusione della lieve entità del fatto a favore della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il giudice a quo ha affermato che dalle intercettazione emerge una attività di spaccio costante, in favore di plurimi acquirenti, assai frequente ed intensa, anche nello stesso giorno, nonché la disponibilità di quantitativi consistenti di sostanza, richiamando in particolare l'intercettazione ambientale di cui al capo 2Z) da cui emerge l'acquisto di più di 2 kg di marijuana. Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], il giudice ha evidenziato che la donna si è resa protagonista di diverse cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Imperatore e Palombino, e che con il coimputato concordava le cessioni programmate, le modalità di preparazione e di consegna, i crediti vantati con qualche acquirente, escludendo quindi che per la donna si configuri l'ipotesi della lieve entità. La terza ed ultima doglianza proposta è inammissibile posto che, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745), posto che, nella specie, le questioni sollevate con i motivi di ricorso per cassazione non sono state dedotte in precedenza come del resto emerge anche dalla sintesi dei motivi di appello. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente