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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12202/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13242/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in L'[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in L'[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N, 215, [OSCURATO:PERSONA] N, 215, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1694/2022 depositata il 07/12/2022.letta la rinuncia al ricorso di entrambi i ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata presentato controricorso; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 03/05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13242/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in L'[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in L'[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N, 215, [OSCURATO:PERSONA] N, 215, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1694/2022 depositata il 07/12/2022.letta la rinuncia al ricorso di entrambi i ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata presentato controricorso; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/05
Decreto Cassazione n. 12202/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris