CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 15791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3004/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1604/2018 depositata il11/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Pronunziando nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Venezia ordinava al convenuto – in esito ad un giudizio possessorio, costituito da fase sommaria e fase di merito –la reintegra nel possesso della servitù di scolo, mediante la rimessione in pristino dei luoghi. Su gravame di [OSCURATO:PERSONA], e nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 1604 dell’11 giugno 2018 la Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione. Affermava il giudice di seconde cure che l’appellante aveva modificato la situazione di fatto in maniera tale da non consentire il naturale deflusso delle acque piovane dal fondo [OSCURATO:PERSONA] al fondo di controparte, posto a valle del primo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., il ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all’art. 2931 c.c., in relazione al principio generale di inutilità delle decisioni non concretamente eseguibili, giacché la procedura esecutiva originata dalla sentenza di merito non avrebbe avuto esito per l’impossibilità di darvi concreta attuazione. Il motivo non ha ragion d’essere. 1.1) Il profilo lamentato non attinge la validità o la legittimità della sentenza impugnata, ma attiene alle modalità attraverso le quali si cura l’attuazione dell’ordine giudiziale, che sono di spettanza della fase e del giudice dell’esecuzione. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., il Busato deduce la nullità della sentenza e del procedimento, per difetto di legittimazione attiva dei germani [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un’azione dichiaratamente possessoria (e tale ritenuta dai giudici di merito), costoro si sarebbero qualificati soltanto come proprietari e non come possessori dei fondi. Il motivo è inammissibile. 2.1) Normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso (Sez. 2, n. 19501 del 30 settembre 2015; Sez. 2, n. 1899 del 27 gennaio 2011). Esiste dunque una presunzione in tal senso. 2.2) Nella specie, il suddetto possesso deve reputarsi pacifico giacché ha costituito un presupposto di fatto, dato per assodato dai giudici di merito e non contestato ex adverso in quelle sedi. D’altronde, l’odierna censura si limita a porre in discussione la legittimazione sostanziale dei [OSCURATO:PERSONA] in modo del tutto generico, senza addurre alcun argomento o dato in grado di smentire l’assunto. Perciò è carente di autosufficienza. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 2697 c.c., degli artt. 1168, 1170 e 913 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I [OSCURATO:PERSONA], proponendo un’azione possessoria di reintegrazione di una servitù, avrebbero in realtà limitato l’oggetto della loro domanda ad un diritto di scaricare le acque piovane sul fondo del vicino, che non risponderebbe ad alcuno schema legale tipico. Il richiamo della sentenza impugnata all’art. 913 c.c. non sarebbe stato corretto, giacché la norma non consentirebbe la costituzione di alcun diritto reale e avrebbe piuttosto dovuto essere tutelata con un’azione petitoria. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 3.1) L'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c. per lo scolo delle acque, la quale miri ad ottenere, oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo superiore in conseguenza di opere abusivamente costruite in quello inferiore, anche la demolizione di tali opere, si sostanzia in una actio negatoria di servitù di scolo diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui (Sez. 2, n. 17664 del 5 luglio 2018). 3.2) Dunque, gli originari attori potevano ricorrere alla tutela (anche possessoria) della servitù di scolo a loro favore (Sez. 2, n. 3031 del 7 febbraio 2011). Invero, la regolamentazione normativa vigente per la eliminazione di acque attraverso lo scarico coattivo, nel caso di proprietà confinanti a diverso livello, pone a carico del titolare del fondo servente il divieto di compiere alterazioni o immutazioni dei luoghi che abbiano per effetto di ostacolare il deflusso delle acque. Da ciò sorge, a carico del medesimo un obbligo di non fare, il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e delle opere esistenti per regolare il deflusso, con la conseguente illiceità di ogni manufatto che modifichi direttamente o indirettamente loscolo delle acque. 4) La quarta lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per travisamento della prova, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Le consulenze tecniche in atti avrebbero escluso un dislivello fra i fondi e l’affermazione della Corte di merito in tal senso avrebbe travisato le risultanze istruttorie. Il motivo è inammissibile. 4.1) Infatti, la sentenza impugnata ha certamente interpretato la relazione del CTU nel senso che il fondo [OSCURATO:PERSONA] fosse posto “a monte” rispetto a quello Busato, ma il contenuto della decisione mostra che, in realtà, la Corte d’appello intendeva sottolineare una differenza di quota creata artificiosamente dal convenuto, che ha dedotto essenzialmente dall’esame dei testi (i quali hanno altresì sottolineato i problemi creati al deflusso dell’acqua in esito alla modifica dello stato dei luoghi). Pertanto, la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. 4.2) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito. 4.3) Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 4.4) È, in conclusione, inammissibile ilricorso per cassazione ch e, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019). E, d’altronde, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020). 5) La quinta censura attiene alla violazione dell’art. 91 c.p.c., con riguardo all’eventuale accoglimento del ricorso, sicché è priva di un carattere realmente impugnatorio. In definitiva, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore delle part i controricorrent i , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo