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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:21
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61969C0076

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

DEL 4 MARZO 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Nel giugno 1968 diveniva vacante presso la [OSCURATO:PERSONA] generale degli Affari industriali, [OSCURATO:PERSONA] dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], un posto di capo divisione (regole di mercato, rapporti di controllo) di grado A

3. Come prescrive lo statuto, fu pubblicato un avviso di posto vacante onde designare il nuovo titolare mediante trasferimento o promozione di un dipendente di grado A 3 o A

4. Per i candidati dipendenti di grado A 3 vi sarebbe stato trasferimento, mentre i dipendenti di grado A 4 sarebbero stati promossi.

In virtù del principio sancito dall'art. 45 dello statuto, non potevano aspirare al posto vacante i dipendenti di grado A 5.I candidati furono 11, uno di grado A 3 e dieci di grado A 4 — tra cui il [OSCURATO:PERSONA].

Il 22 luglio 1968 la [OSCURATO:PERSONA], esaminate le candidature, rinunciava ad occupare il posto mediante trasferimento o promozione, e decideva di bandire un concorso interno a norma dell'art. 29, 1 b) dello statuto.

Per questo concorso venne formata una commissione di cinque membri.

Il concorso era basato fondamentalmente su titoli, ma era previsto anche, come sancisce il regolamento del concorso, un colloquio con i candidati, che avrebbero sostenuto in questo modo la loro prova d'esame.

Terminate le operazioni, con deliberazione 28 marzo 1969, la [OSCURATO:PERSONA] classificava al primo posto il sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di grado A 5, che non poteva essere candidato alla promozione o al trasferimento, ma che poteva regolar mente presentarsi al concorso interno.

Secondo si classificò il [OSCURATO:PERSONA], che ora chiede l'annullamento del concorso e, di riflesso, della nomina del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] invoca due serie di mezzi: una tratta delle varie irregolarità che avrebbero viziato le operazioni del concorso, l'altra si fonda su un presunto sviamento di potere.

I Circa la regolarità del concorso, almeno due censure mi paiono fondate ed è probabile che ciascuna di esse sia sufficiente a giustificare l'annullamento delle operazioni del concorso.

Personalmente ritengo che la somma dei due vizi possa inficiare l'intero concorso.

1. È noto che uno dei membri della [OSCURATO:PERSONA], il cui nome figura tra i firmatari del processo verbale che stabilisce la classifica dei candidati per ordine di merito, il sig. [OSCURATO:PERSONA], non ha partecipato a tutti i lavori della commissione.

Egli aveva probabilmente partecipato alla prima riunione della commissione del 19 marzo 1969, nella quale sono stati esaminati i fascicoli dei candidati.

È però certo che era assente alla seconda riunione del 28 marzo 1969, nella quale i candidati hanno sostenuto il colloquio e nella quale inoltre è stata redatta la classifica per ordine di merito poi trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA].

La disciplina del rapporto di pubblico impiego in alcuni paesi tende ad assimilare le norme che la commissione esaminatrice deve rispettare nella formulazione della sua decisione a quelle della procedura del contenzioso giurisdizionale.

In questo caso una simile assenza basterebbe, indipendentemente dalle ulteriori eventuali conseguenze, a rendere annullabile il concorso (vedansi ad esempio, nel diritto italiano: Consiglio di Stato, 21 febbraio 1969, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1969, vol.

XX, pag. 148 e segg. e nel diritto francese: Conseil d'État, 17 giugno 1927, Bouvet, in Recueil des arrêts du Conseil d'État, pag. 676; 18 febbraio 1948, Sanchez; 5 febbraio 1960, [OSCURATO:PERSONA], pag. 86).

Questa giurisprudenza s'ispira al principio che è impossibile determinare a quali conclusioni sarebbe giunta la commissione se tutti i membri fossero stati presenti.

Perciò l'assenza di un membro ad una riunione implica che questi non possa più partecipare alle deliberazioni successive e specialmente alla deliberazione finale.

I servizi del personale della [OSCURATO:PERSONA], rendendosi conto della gravità di una simile gaffe, vi chiedono di assumere un atteggiamento meno intransigente di quello dei tribunali nazionali summenzionati, in quanto — essi affermano — una firma apposta su un verbale nonostante la «contumacia» alla riunione, va intesa come semplice approvazione per l'operato della commissione, che comunque avrebbe deciso in questo senso, indipendentemente dall'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] al momento della deliberazione.

A questo proposito i servizi della [OSCURATO:PERSONA] si richiamano al processo verbale della commissione esaminatrice, dal quale risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è stato classificato primo con almeno quattro voti di scarto, nonostante un presunto disaccordo tra i membri della commissione (e ne riparlerò) sugli altri candidati.

Ritengo che questa considerazione non possa venire accolta per due motivi: a) Il processo verbale di cui trattasi e irregolare in quanto indica le maggioranze raggiunte nella classificazione di ciascun candidato; l'art. 6 del regolamento sulla procedura di concorso, di cui all'allegato III dello statuto del personale, sancisce che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

Indubbiamente non si può scindere l' art. 6 dall'art. 5, che consente ai singoli membri della commissione di formulare riserve circa la decisione finale collettiva, che per di più deve essere motivata.

Un raffronto tra i due articoli mette in risalto, a mio avviso, che la commissione può dichiarare che la decisione sull'elenco generale d'idoneità è stata approvata a maggioranza o all'unanimità, mentre non può rendere note le maggioranze parziali ottenute nella valutazione di ciascun candidato. b) Un concorso è un'operazione complessa e nessuno può sapere se, dopo i colloqui con i candidati, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riportato le stesse impressioni della maggioranza dei colleghi; la sua opinione poteva avere notevole importanza, poiché risulta dal processo verbale, che pur essendo irregolare costituisce una prova incontestabile, poiché è stato regolarmente prodotto in giudizio, che la classifica del [OSCURATO:PERSONA] è il risultato di tre voti favorevoli, uno contrario ed un'astensione (e tornerò su questo punto).

La firma del sig. [OSCURATO:PERSONA] in calce alla decisione finale della commissione, nonostante l'assenza all'unica prova di concorso, sarebbe di per sé sufficiente a viziare d'illegittimità le operazioni di concorso.

2. Ma vi è di più: questo concorso si è svolto in condizioni molto strane.

Ridotta a quattro membri, la commissione si è trovata ancora in disaccordo.

Il sig.

Ydo si è astenuto dall'esprimere il proprio parere su tutti i candidati, facendo eccezione solo per il [OSCURATO:PERSONA], e questo è già abbastanza strano.

L' atteggiamento del sig. [OSCURATO:PERSONA], altro membro della commissione in rappresentanza del personale, consente poi di rendersi conto delle irregolarità commesse nelle operazioni conclusive del concorso. [OSCURATO:PERSONA], durante l'esame dei fascicoli, si era reso conto che mancava dal fascicolo del [OSCURATO:PERSONA] ogni traccia del diploma universitario che il [OSCURATO:PERSONA] affermava di aver conseguito. [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato l'integrazione del fascicolo.

Facendo prova di una buona fede e di una rettitudine morale ed intellettuale che sono ormai divenute tradizionali, l'agente della [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso giorni fa in udienza che, pur se il documento era stato richiesto alla [OSCURATO:PERSONA], che doveva esserne in possesso, esso è stato prodotto solo posteriormente alla decisione finale della commissione esaminatrice.

Di per sé l'irregolarità non basterebbe a viziare le operazioni del concorso, trattandosi di un noto titolo universitario, cioè del diploma di studi commerciali rilasciato dall'Università di Francoforte.

Una simile qualifica basta, anche se solo dichiarata verbalmente, a conferire lustro a chi se ne fregia, sempreché non sussistano dubbi sul suo effettivo conseguimento da parte dell'interessato e sempreché la commissione non intenda indagare più a fondo sul modo in cui il candidato stesso ha conseguito il titolo.

In effetti però nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] ha preteso che si dichiarasse nel verbale definitivo che la mancata produzione di questo documento gl'impediva di esprimere un giudizio sul [OSCURATO:PERSONA].

Perché? Non possiamo saperlo; il [OSCURATO:PERSONA] voleva controllare se il diploma era stato conseguito a conclusione di studi regolari? Nutriva dubbi circa l'effettivo conseguimento del diploma? Il fascicolo tace su questo punto. [OSCURATO:PERSONA] afferma, richiamandosi ad altri documenti, che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva in realtà far luce sul secondo posto attribuito al [OSCURATO:PERSONA] e non sul primo attribuito al [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia queste supposizioni sono troppo vaghe: chi può dire che il [OSCURATO:PERSONA], accertati i meriti del [OSCURATO:PERSONA] grazie al documento ch'egli aveva richiesto, non avrebbe forse attribuito il primo posto al [OSCURATO:PERSONA] invece di attribuirlo al [OSCURATO:PERSONA]? D'altra parte, pur comprendendo la legittima preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] di salvaguardare una sua decisione, quel suo industriarsi a dimostrare accanitamente che in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato classificato primo, si trasforma in sostanza in un argomento a favore della tesi brillantemente sostenuta dal patrono del ricorrente allorché illustra lo sviamento di potere.

Presa a sé stante, ciascuna delle irregolarità di cui sopra, penso sia sufficiente a costituire un motivo d'annullamento giu ridicamente valido e questa giustificazione si consolida sempre più se si fondono in un tutto unico le varie irregolarità commesse nel concorso.

La classifica finale per ordine di merito dei candidati è firmata da cinque membri della [OSCURATO:PERSONA], mentre è noto che uno di essi non ha presenziato all'unica prova d'esame.

Un altro membro ha dichiarato di non essere sufficientemente informato circa i meriti del [OSCURATO:PERSONA] e ha dato voto negativo sulla classifica di sei candidati su sette.

Un terzo membro infine si è astenuto dal voto per quanto riguarda la classifica degli stessi sei candidati.

In questi fatti ravviso una violazione di tutte le norme che disciplinano i concorsi: non è stato rispettato il segreto della decisione, non è stata osservata la regola che impone che i membri che emettono il giudizio finale devono essere presenti a tutte le prove d'esame ed infine non ci si è preoccupati di disporre di fascicoli completi in un. concorso che, in parte, era per titoli.

II Non mi dilungherò sulla seconda serie di mezzi invocati contro un presunto sviamento di potere.

Non mi pare che dai documenti del fascicolo risulti che vi sia stato sviamento.

Premetto che mi pare opportuno trascurare che il [OSCURATO:PERSONA] era stato capo gabinetto di un membro della [OSCURATO:PERSONA].

È bene evitare che un incarico importante abbia conseguenze troppo favorevoli sulla carriera dell'interessato, d'altro canto però lo stesso fatto non deve nemmeno costituire una palla al piede per il dipendente; infatti alcuni precedenti registrati nelle amministrazioni nazionali dimostrano che chi ha ricoperto un posto analogo non sempre ne ha tratto vantaggio.

Indubbiamente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia implicitamente respinto le candidature di vari brillanti dipendenti di grado A 3 e A 4 per scegliere un dipendente di grado A 5 bandendo un concorso interno, è piuttosto insolito, tuttavia non è criticabile, poiché la decisione s'ispirava alla preoccupazione di consentire ai dipendenti di grado inferiore di accedere ad una carriera che altrimenti sarebbe stata loro preclusa, non potendo esservi né trasferiti né promossi.

Il principo è assai democratico e nel contempo serve ad evitare una certa cristallizzazione burocratica.

Chiedo quindi che vengano annullate le operazioni del concorso, ma unicamente perché inficiate da vizi di procedura e da vizi di forma.

Di riflesso andrà annullata anche la nomina del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovrà sopportare le spese del giudizio. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0076 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] DEL 4 MARZO 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Nel giugno 1968 diveniva vacante presso la [OSCURATO:PERSONA] generale degli Affari industriali, [OSCURATO:PERSONA] dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], un posto di capo divisione (regole di mercato, rapporti di controllo) di grado A 3. Come prescrive lo statuto, fu pubblicato un avviso di posto vacante onde designare il nuovo titolare mediante trasferimento o promozione di un dipendente di grado A 3 o A 4. Per i candidati dipendenti di grado A 3 vi sarebbe stato trasferimento, mentre i dipendenti di grado A 4 sarebbero stati promossi. In virtù del principio sancito dall'art. 45 dello statuto, non potevano aspirare al posto vacante i dipendenti di grado A 5.I candidati furono 11, uno di grado A 3 e dieci di grado A 4 — tra cui il [OSCURATO:PERSONA]. Il 22 luglio 1968 la [OSCURATO:PERSONA], esaminate le candidature, rinunciava ad occupare il posto mediante trasferimento o promozione, e decideva di bandire un concorso interno a norma dell'art. 29, 1 b) dello statuto. Per questo concorso venne formata una commissione di cinque membri. Il concorso era basato fondamentalmente su titoli, ma era previsto anche, come sancisce il regolamento del concorso, un colloquio con i candidati, che avrebbero sostenuto in questo modo la loro prova d'esame. Terminate le operazioni, con deliberazione 28 marzo 1969, la [OSCURATO:PERSONA] classificava al primo posto il sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di grado A 5, che non poteva essere candidato alla promozione o al trasferimento, ma che poteva regolar mente presentarsi al concorso interno. Secondo si classificò il [OSCURATO:PERSONA], che ora chiede l'annullamento del concorso e, di riflesso, della nomina del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] invoca due serie di mezzi: una tratta delle varie irregolarità che avrebbero viziato le operazioni del concorso, l'altra si fonda su un presunto sviamento di potere. I Circa la regolarità del concorso, almeno due censure mi paiono fondate ed è probabile che ciascuna di esse sia sufficiente a giustificare l'annullamento delle operazioni del concorso. Personalmente ritengo che la somma dei due vizi possa inficiare l'intero concorso. 1. È noto che uno dei membri della [OSCURATO:PERSONA], il cui nome figura tra i firmatari del processo verbale che stabilisce la classifica dei candidati per ordine di merito, il sig. [OSCURATO:PERSONA], non ha partecipato a tutti i lavori della commissione. Egli aveva probabilmente partecipato alla prima riunione della commissione del 19 marzo 1969, nella quale sono stati esaminati i fascicoli dei candidati. È però certo che era assente alla seconda riunione del 28 marzo 1969, nella quale i candidati hanno sostenuto il colloquio e nella quale inoltre è stata redatta la classifica per ordine di merito poi trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA]. La disciplina del rapporto di pubblico impiego in alcuni paesi tende ad assimilare le norme che la commissione esaminatrice deve rispettare nella formulazione della sua decisione a quelle della procedura del contenzioso giurisdizionale. In questo caso una simile assenza basterebbe, indipendentemente dalle ulteriori eventuali conseguenze, a rendere annullabile il concorso (vedansi ad esempio, nel diritto italiano: Consiglio di Stato, 21 febbraio 1969, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1969, vol. XX, pag. 148 e segg. e nel diritto francese: Conseil d'État, 17 giugno 1927, Bouvet, in Recueil des arrêts du Conseil d'État, pag. 676; 18 febbraio 1948, Sanchez; 5 febbraio 1960, [OSCURATO:PERSONA], pag. 86). Questa giurisprudenza s'ispira al principio che è impossibile determinare a quali conclusioni sarebbe giunta la commissione se tutti i membri fossero stati presenti. Perciò l'assenza di un membro ad una riunione implica che questi non possa più partecipare alle deliberazioni successive e specialmente alla deliberazione finale. I servizi del personale della [OSCURATO:PERSONA], rendendosi conto della gravità di una simile gaffe, vi chiedono di assumere un atteggiamento meno intransigente di quello dei tribunali nazionali summenzionati, in quanto — essi affermano — una firma apposta su un verbale nonostante la «contumacia» alla riunione, va intesa come semplice approvazione per l'operato della commissione, che comunque avrebbe deciso in questo senso, indipendentemente dall'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] al momento della deliberazione. A questo proposito i servizi della [OSCURATO:PERSONA] si richiamano al processo verbale della commissione esaminatrice, dal quale risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è stato classificato primo con almeno quattro voti di scarto, nonostante un presunto disaccordo tra i membri della commissione (e ne riparlerò) sugli altri candidati. Ritengo che questa considerazione non possa venire accolta per due motivi: a) Il processo verbale di cui trattasi e irregolare in quanto indica le maggioranze raggiunte nella classificazione di ciascun candidato; l'art. 6 del regolamento sulla procedura di concorso, di cui all'allegato III dello statuto del personale, sancisce che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti. Indubbiamente non si può scindere l' art. 6 dall'art. 5, che consente ai singoli membri della commissione di formulare riserve circa la decisione finale collettiva, che per di più deve essere motivata. Un raffronto tra i due articoli mette in risalto, a mio avviso, che la commissione può dichiarare che la decisione sull'elenco generale d'idoneità è stata approvata a maggioranza o all'unanimità, mentre non può rendere note le maggioranze parziali ottenute nella valutazione di ciascun candidato. b) Un concorso è un'operazione complessa e nessuno può sapere se, dopo i colloqui con i candidati, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riportato le stesse impressioni della maggioranza dei colleghi; la sua opinione poteva avere notevole importanza, poiché risulta dal processo verbale, che pur essendo irregolare costituisce una prova incontestabile, poiché è stato regolarmente prodotto in giudizio, che la classifica del [OSCURATO:PERSONA] è il risultato di tre voti favorevoli, uno contrario ed un'astensione (e tornerò su questo punto). La firma del sig. [OSCURATO:PERSONA] in calce alla decisione finale della commissione, nonostante l'assenza all'unica prova di concorso, sarebbe di per sé sufficiente a viziare d'illegittimità le operazioni di concorso. 2. Ma vi è di più: questo concorso si è svolto in condizioni molto strane. Ridotta a quattro membri, la commissione si è trovata ancora in disaccordo. Il sig. Ydo si è astenuto dall'esprimere il proprio parere su tutti i candidati, facendo eccezione solo per il [OSCURATO:PERSONA], e questo è già abbastanza strano. L' atteggiamento del sig. [OSCURATO:PERSONA], altro membro della commissione in rappresentanza del personale, consente poi di rendersi conto delle irregolarità commesse nelle operazioni conclusive del concorso. [OSCURATO:PERSONA], durante l'esame dei fascicoli, si era reso conto che mancava dal fascicolo del [OSCURATO:PERSONA] ogni traccia del diploma universitario che il [OSCURATO:PERSONA] affermava di aver conseguito. [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato l'integrazione del fascicolo. Facendo prova di una buona fede e di una rettitudine morale ed intellettuale che sono ormai divenute tradizionali, l'agente della [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso giorni fa in udienza che, pur se il documento era stato richiesto alla [OSCURATO:PERSONA], che doveva esserne in possesso, esso è stato prodotto solo posteriormente alla decisione finale della commissione esaminatrice. Di per sé l'irregolarità non basterebbe a viziare le operazioni del concorso, trattandosi di un noto titolo universitario, cioè del diploma di studi commerciali rilasciato dall'Università di Francoforte. Una simile qualifica basta, anche se solo dichiarata verbalmente, a conferire lustro a chi se ne fregia, sempreché non sussistano dubbi sul suo effettivo conseguimento da parte dell'interessato e sempreché la commissione non intenda indagare più a fondo sul modo in cui il candidato stesso ha conseguito il titolo. In effetti però nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] ha preteso che si dichiarasse nel verbale definitivo che la mancata produzione di questo documento gl'impediva di esprimere un giudizio sul [OSCURATO:PERSONA]. Perché? Non possiamo saperlo; il [OSCURATO:PERSONA] voleva controllare se il diploma era stato conseguito a conclusione di studi regolari? Nutriva dubbi circa l'effettivo conseguimento del diploma? Il fascicolo tace su questo punto. [OSCURATO:PERSONA] afferma, richiamandosi ad altri documenti, che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva in realtà far luce sul secondo posto attribuito al [OSCURATO:PERSONA] e non sul primo attribuito al [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia queste supposizioni sono troppo vaghe: chi può dire che il [OSCURATO:PERSONA], accertati i meriti del [OSCURATO:PERSONA] grazie al documento ch'egli aveva richiesto, non avrebbe forse attribuito il primo posto al [OSCURATO:PERSONA] invece di attribuirlo al [OSCURATO:PERSONA]? D'altra parte, pur comprendendo la legittima preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] di salvaguardare una sua decisione, quel suo industriarsi a dimostrare accanitamente che in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato classificato primo, si trasforma in sostanza in un argomento a favore della tesi brillantemente sostenuta dal patrono del ricorrente allorché illustra lo sviamento di potere. Presa a sé stante, ciascuna delle irregolarità di cui sopra, penso sia sufficiente a costituire un motivo d'annullamento giu ridicamente valido e questa giustificazione si consolida sempre più se si fondono in un tutto unico le varie irregolarità commesse nel concorso. La classifica finale per ordine di merito dei candidati è firmata da cinque membri della [OSCURATO:PERSONA], mentre è noto che uno di essi non ha presenziato all'unica prova d'esame. Un altro membro ha dichiarato di non essere sufficientemente informato circa i meriti del [OSCURATO:PERSONA] e ha dato voto negativo sulla classifica di sei candidati su sette. Un terzo membro infine si è astenuto dal voto per quanto riguarda la classifica degli stessi sei candidati. In questi fatti ravviso una violazione di tutte le norme che disciplinano i concorsi: non è stato rispettato il segreto della decisione, non è stata osservata la regola che impone che i membri che emettono il giudizio finale devono essere presenti a tutte le prove d'esame ed infine non ci si è preoccupati di disporre di fascicoli completi in un. concorso che, in parte, era per titoli. II Non mi dilungherò sulla seconda serie di mezzi invocati contro un presunto sviamento di potere. Non mi pare che dai documenti del fascicolo risulti che vi sia stato sviamento. Premetto che mi pare opportuno trascurare che il [OSCURATO:PERSONA] era stato capo gabinetto di un membro della [OSCURATO:PERSONA]. È bene evitare che un incarico importante abbia conseguenze troppo favorevoli sulla carriera dell'interessato, d'altro canto però lo stesso fatto non deve nemmeno costituire una palla al piede per il dipendente; infatti alcuni precedenti registrati nelle amministrazioni nazionali dimostrano che chi ha ricoperto un posto analogo non sempre ne ha tratto vantaggio. Indubbiamente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia implicitamente respinto le candidature di vari brillanti dipendenti di grado A 3 e A 4 per scegliere un dipendente di grado A 5 bandendo un concorso interno, è piuttosto insolito, tuttavia non è criticabile, poiché la decisione s'ispirava alla preoccupazione di consentire ai dipendenti di grado inferiore di accedere ad una carriera che altrimenti sarebbe stata loro preclusa, non potendo esservi né trasferiti né promossi. Il principo è assai democratico e nel contempo serve ad evitare una certa cristallizzazione burocratica. Chiedo quindi che vengano annullate le operazioni del concorso, ma unicamente perché inficiate da vizi di procedura e da vizi di forma. Di riflesso andrà annullata anche la nomina del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovrà sopportare le spese del giudizio. ( 1 ) Traduzione dal francese.
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