CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 17269/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto l'atto di appello, qualificato come ricorso per cassaz one ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e trasmesso a questa Corte, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, riqualificato nella fattispecie di incauto acquisto, è proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici - con la quale il ricorrente omette del tutto di confrontarsi - ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 7-9 della sentenza di primo grado nella parte relativa agli elementi di prova posti a fondamento della condanna per il reato di cui all'art. 712 cod. pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico. Il primo giudice ha correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 10 della sentenza impugnata) dando seguito ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concedibilità delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] 12ffe re estensore