CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 28082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10147/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021n. 10147 sez. S2 - ud. 27/09/2023 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE VENEZIA n. 1437/2020 depositata il 06/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] , rispettivamente proprietaria e conducente del motoscafo targato VE8872, proponevano opposizione innanzi al Giudice di Pace di Venezia avverso due ordinanze-ingiunzioni elevate dal Comune di Venezia. La prima (n.16740 del 2011 sanzionava la violazione dell’art. 4 del regolamento comunale in quanto sottoposto a controllo il suddetto motoscafo inservizio pubblico non di linea con 5 passeggeri a bordo conducente non era in grado di esibire i documenti richiesti copia del modello di comunicazione preventiva di cui all’allegato A)della disposizione dirigenziale numero 2011/178016. La seconda (n.7867/2011) sanzionava [OSCURATO:PERSONA] in qualità di trasgressore e conducente e la società in qualità di obbligata insolito e proprietaria del mezzo per la violazione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera C), della legge regionale n . 637 del 1993 mancando il previsto contrassegno per i natanti a motore in servizio da noleggio con conducente come riportato all'articolo 31 del regolamento del Comune di Jesoloin attuazione della citata legge regionale. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia, con sentenza n. 1435/2017, disapplicata l’Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006, accoglieva il ricorso e annullava le due ordinanze - ingiunzione con compensazione delle spese di lite. Ric. 2021n. 10147 sez. S2 - ud. 27/09/2023 3. Il Comune di Venezia a ppellava la pronuncia dinanzi al Tribunale di Venezia; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] appello incidentale. 4. Per quel che ancora rileva il Tribunale di Venezia rigettava l’appello principale con diversa motivazione ritenendo di dover disapplicare il Regolamento per l’accesso al territorio comunale dei natanti a motore con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e con portata limitata alle 20 persone, adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altro comune. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale riteneva che la comunicazione prevista dal regolamento comunale fosse sostanzialmente subordinata al pagamento dell’importo previsto per l’accesso. Secondo il Tribunale subordinare la preventiva comunicazione al pagamento doveva ritenersiillegittimo anche tenuto conto della disparità di trattamento con gli altri operatori esentati o esclusi. 5. Il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza sulla base di due motivi. 6.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. 7.Con ordinanza interlocutoria il designato Collegio di questa Sezione ha ritenuto opportuno rinviare la decisione del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull’ordinanza di rimessione avente ad oggetto la seguente questione di massima di particolare importanza: « se l'articolo 9, comma 3, del decreto - legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 - là dove prevede (nel secondo per iodo) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 Ric. 2021n. 10147 sez. S2 - ud. 27/09/2023 dicembre 2017" - vada interpretato ne l senso che con tale disposizione il legislatore ha imposto un nuovo periodo di sospensione -dal 1° Marzo al 31 dicembre del 2017 - dell'efficacia delle disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008; o se invece esso vada inteso nel senso che con tale disposizione il legislatore ha voluto estendere retroattivamente, coprendo l'intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 marzo 2010; così creando un continuum di sospensione dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5/2009, al 31 dicembre 2017. - con la stessa ordinanza interlocutoria, è stato evidenziato che, qualora le Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11), nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato articolo 29 del decreto-legge n. 207/2008 ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti; 8. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 17541 del 20/06/2023 hanno affermato il seguente principio di diritto: « In tema di noleggio con conducente, per effetto della norma di Ric. 2021n. 10147 sez. S2 - ud. 27/09/2023 interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l'efficacia - posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) - delle fattispecie introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, ma le hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione» 9. In prossimità dell’odierna udienza camerale il Comune di Venezia ha depositato atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alla controparte. 10. Sussistono, dunque, le condizioni di cui agli art. 390, comma secondo, c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità. 11. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, vista l’incertezza interpretativa determinata dal sovrapporsi di interventi legislativi fino alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, con la quale il legislatore ha sospeso l'efficacia - posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) -delle fattispecie introdotte dall'art. 29, comma 1- quater, d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), modificative della legge n. 21 del 1992 tanto da rendere necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte(v. SSUU. sentenza n.. 17541/2023 cit.). 12. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione, esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. Ric. 2021n. 10147 sez. S2 - ud. 27/09/2023 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015 n. 19560) P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzio