CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 41149/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Ser WPF SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trieste il 4 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Udine il 25 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto in abitazione consumato, con l'aggravante dell'abuso della relazione di ospitalità (capo A, commesso da settembre all'H novembre 2019) e di uso illecito della carta bancomat oggetto di furto di cui al capo che precede (capo B, da settembre a novembre 2019) e, con l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia (tre anni e quattro mesi di reclusione e 1,000,00 euro di multa), oltre alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ed alla espulsione dallo Stato a pena espiata, previa riqualificazione del fatto sub lett. A) nella violazione degli artt. 624 e 61, num. 11, cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena nella misura di un anno e otto mesi di reclusione e di 800,00 euro di multa ed ha revocato l'interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto la decisione, compreso l'ordine di espulsione dallo Stato a pena espiata. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge (art. 235 cod. pen.) per avere - si lamenta illegittimamente - la Corte di appello confermato l'ordine di espulsione nonostante la pena definitivamente applicata sia inferiore a due anni di reclusione (un anno ed otto mesi). Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. La sentenza impugnata, infatti, è sul punto denunziato in palese contrasto con l'art. 235, comma 1, cod. pen., che prevede, per quanto in questa sede rileva, che «Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni».2.11 rilevato errore di diritto, essendo stata applicata all'imputato la pena della reclusione per la durata di un anno ed otto mesi, può e deve essere emendato direttamente dalla Corte di cassazione, in applicazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, disposizione da eliminarsi. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, disposizione che elimina. Così deciso il 27/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7le cr Pa c. I 13