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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 05374/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4956/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente non depositante - contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.1243/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto Numero registro generale 4956/2022 Numero sezionale 594/2026 Numero di raccolta generale 5374/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4956/2022 Numero sezionale 594/2026 Numero di raccolta generale 5374/2026 Data pubblicazione 10/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4956/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente non depositante - contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.1243/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto Numero registro generale 4956/2022 Numero sezionale 594/2026 Numero di raccolta generale 5374/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4956/2022 Numero sezionale 594/2026 Numero di raccolta generale 5374/2026 Data pubblicazione 10/03/2026
Decreto Cassazione n. 05374/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris