CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso13220-2021 proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e dal Prof. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - Ric. 2021 n. 13220 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 3320/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, depositata il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza n. 3320/04/2020 con cui la CTR per la Calabria, previa riforma della decisione della CTP di Crotone, accoglieva l’appello promosso dall’Ufficio accertando che, in base al contratto versato in atti, la società contribuente avevaoperato in regime concessione e di tariffa remuneratoria, diversamente da quanto opinato dal primo giudice secondo cui la parte ricorrente aveva invece operato secondo un contratto di appalto di servizio. Conseguentemente legittimo era il silenzio rifiutoopposto dall’Ufficio all’istanza presentata dalla società e tesa ad ottenere il rimborso dell’IRAP versato per gli anni 2007-2011. Invoca la cassazione della sentenza la società contribuente che svolge due motivi di ricorso, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha segnalato la pendenza, avanti a questa Corte di altro giudizio, attinente a controversia collegata. CONSIDERATO Con ricorso allibrato avanti a questa Corte con rgn 27750/2022, è impugnata la sentenza della CTR per la Calabria che ha rigettato la domanda di revocazione della sentenza che è oggetto del presente giudizio, donde si profila l’opportunità di una trattazione congiunta. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta del presente giudizio con quello rgn 27750/2022, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria di ques