CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36678/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17807-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contrOrkarfClItC - avverso la sentenza n. 1033/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava due avvisi di accertamento relativi ad IMU per gli anni d'imposta 2014 e 2015 emessi dal comune di Torri di Quartesolo ai fini del recupero dell'imposta dovuta in relazione a due immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria risolti anticipatamente relativamente ai quali il conduttore aveva restituito gli immobili solo alcuni anni più tardi e dunque era rimasto in possesso degli stessi per gli anni d'imposta di cui sopra; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che ai fini IMU, con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva si determinana in capo alla società di leasing anche se la stessa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna dello stesso da parte dell'utilizzatore. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso mentre il comune di Torri di Quartesolo si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria con la quale insiste per il rigetto del ricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ric. 2020 n. 17807 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 là dove la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 418 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che ai fini IMU, con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva si determinana in capo alla società di leasing anche se la stessa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per Ric. 2020 n. 17807 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- mancata riconsegna dello stesso da parte dell'utilizzatore - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) fosse tenuta al versamento dell'IMU pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile. Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.300, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. Presidènte i uc o L otti , DEPOSimo !N “NCELLERIA