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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23977/2026

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appresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 718/2024depositata il 18/06/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18403/2024Numero sezionale 2539/2026Numero di raccolta generale 23977/2026Data pubblicazione 23/07/20261.

Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 21/1/2021, inaccoglimento della domanda ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. proposta dalmezzo bonifico bancario in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., e disposto da [OSCURATO:SOCIETA]su richiesta della cancelleria in data 12/10/2017 in esecuzione del piano diriparto relativo alla procedura di esecuzione immobiliare promossa da uncreditore di [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva visto l’intervento della odierna ricorrente.2.

La Corte d’Appello di Catanzaro, sul presupposto che non eranostati rispettati i temini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., tenutoconto della sospensione dei termini di cui al d.l. n. 83/2020, e che, nonessendo il convenuto comparso alla prima udienza, il [OSCURATO:PERSONA] dovuto assegnare un nuovo termine ex art. 164 c.p.c., dichiaravala nullità della sentenza di primo grado.2.1.

Nel merito la corte territoriale confermava quanto statuito dalgiudice di prime cure, e cioè che il pagamento effettuato a seguito di unaprocedura esecutiva realizzava un meccanismo satisfattorio anomalo e,quindi, integrava l’ipotesi di cui all’art. 67, comma 1 n. 2, l.fall.; dondel’accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare del pagamento,sussistendone tutti i presupposti, con condanna dell’appellante alpagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, avutoriguardo al complessivo esito della lite.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., cui ilRAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere così riassunti:1.1. il primo motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132,comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.:si ascrive alla corte d’appello non solo di non aver argomentato a sostegnoNumero registro generale 18403/2024Numero sezionale 2539/2026Numero di raccolta generale 23977/2026Data pubblicazione 23/07/2026dell’accoglimento della revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2,l.fall., ma anche di aver richiamato pronunce di legittimità di accoglimentodella revocatoria inerente la medesima fattispecie concreta oggetto digiudizio – ovvero il pagamento ricevuto dal creditore all’esito di unaprocedura di pignoramento – però non già in forza dell’art. 67, comma 1,n. 2, l.fall, bensì ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall.;1.2. il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 67,comma 1, n. 2, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. peravere la corte di merito erroneamente ritenuto che il pagamento ricevutodalla società [OSCURATO:SOCIETA]., all’esito di una procedura esecutiva, rientrassenell’ambito applicativo della predetta norma, come ritenuto dallagiurisprudenza di merito e di legittimità, anche a sezioni unite;1.3. il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averel’impugnata sentenza condannato l’appellante al pagamento delle spesedei due gradi di giudizio nonostante l’accoglimento del primo motivod’appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado.2.

Il ricorso va preliminarmente dichiarato improcedibile.2.1.

L’art. 369 c.p.c. prevede espressamente che «insieme al ricorsodevono essere depositati sempre a pena di improcedibilità: […] 3) laprocura speciale, se questa è conferita con atto separato».2.2.

Orbene, nel caso di specie: a) la procura in calce al ricorso nonrisulta essere stata sottoscritta, né dalla parte né, per autenticazione dellafirma, dal difensore; b) la procura rilasciata su foglio separato e notificatainsieme al ricorso a mezzo p.e.c. del 2/9/2024 è stata conferita da talesignor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore del Condominio diVia Beccaria n. 7 in Perugia, cod. fisc. 94069900549 e non già dal legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. indentificato, tanto nell’epigrafe del ricorsoper cassazione quanto nella procura non firmata e non autenticata stilatain calce allo stesso ricorso, nella persona del signor [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18403/2024Numero sezionale 2539/2026Numero di raccolta generale 23977/2026Data pubblicazione 23/07/2026E’ dunque pacifica l’inidoneità dei suddetti mandati ad litem a conferire ipoteri di difesa all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio.2.3.

Nella memoria ex art. 380 bis1 c.p.c. il ricorrente: i) adduce unmalfunzionamento del server che aveva richiesto un intervento del tecnicoil giorno successivo alla notifica del ricorso; ii) afferma che l’anomalianella trasmissione della procura in sede di notifica del ricorso eracertamente dipesa, non già per un errore umano, ma per quelmalfunzionamento del server da malware (virus informatico), che in effettiera stato rilevato proprio il giorno 2/9/2024, ma che sul momento nonaveva destato sospetti; iii) chiede che, essendo dipesa la mancata notificadella procura speciale da un vizio non imputabile alla società ricorrente etenuto conto che essa presenta i requisiti richiesti dall’art. 125 c.p.c.,trattandosi di vizio sanabile, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., si considerisanato il difetto tramite il deposito della procura speciale allegata allamemoria come documento.2.4.

Tali argomentazioni non colgono nel segno.2.5.

Va in primo luogo precisato che il mancato deposito dellaprocura entro il termine di giorni venti dalla notifica del ricorso è unrequisito di procedibilità dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, edin quanto tale, per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recente Cass.n. 29931/2025) non può in alcun modo ritenersi sanato mediante unsuccessivo deposito, poiché l’improcedibilità non è suscettibile disanatoria, essendo prevista per ragioni di ordine pubblico processuale.D’altra parte, non ha alcun rilievo la prova della circostanza che la procurasia stata effettivamente conferita in data anteriore alla proposizione delricorso, visto che i documenti versati entro i termini posti a pena diimprocedibilità non consentivano di ricavare tale determinantecircostanza.2.6.

In secondo luogo, va rilevato che dalla stessa prospettazionedei fatti ad opera del ricorrente risulta che l’errata trasmissione allaNumero registro generale 18403/2024Numero sezionale 2539/2026Numero di raccolta generale 23977/2026Data pubblicazione 23/07/2026controparte della procura alle liti sia da ascriversi a cattivo funzionamentodel sistema operativo dell’elaboratore elettronico in dotazione delricorrente, del cui corretto funzionamento egli è responsabile.2.7.

Da ultimo, essendosi reso necessario l’intervento tecnico cheaveva risolto tutte le anomalie del sistema sin dal 3/9/2024, il ricorrenteaveva avuto tutto il tempo necessario (ben 19 giorni) per verificare il buonesito della notifica dei documenti e degli atti alla controparte, e perprovvedere al deposito in cancelleria della procura riferita al ricorso percassazione, nei termini di legge.3.

Nulla è però da statuire sulle spese del presente giudizio, inquanto il controricorso è inammissibile.3.1.

L’art. 370, comma 1, c.p.c., nella nuova formulazioneapplicabile ratione temporis alla controversia in esame, prevede che «laparte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire deve farlomediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificadel ricorso».

Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato notificato il2/9/2024, il termine per depositare il controricorso veniva a scaderelunedì 14/10/2024, mentre esso è stato depositato il 16/10/2024, a nullarilevando la sua notifica al ricorrente in data 10/10/2024.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 718/2024depositata il 18/06/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18403/2024Numero sezionale 2539/2026Numero di raccolta generale 23977/2026Data pubblicazione 23/07/20261. Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 21/1/2021, inaccoglimento della domanda ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. proposta dalmezzo bonifico bancario in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., e disposto da [OSCURATO:SOCIETA]su richiesta della cancelleria in data 12/10/2017 in esecuzione del piano diriparto relativo alla procedura di esecuzione immobiliare promossa da uncreditore di [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva visto l’intervento della odierna ricorrente.2. La Corte d’Appello di Catanzaro, sul presupposto che non eranostati rispettati i temini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., tenutoconto della sospensione dei termini di cui al d.l. n. 83/2020, e che, nonessendo il convenuto comparso alla prima udienza, il [OSCURATO:PERSONA] dovuto assegnare un nuovo termine ex art. 164 c.p.c., dichiaravala nullità della sentenza di primo grado.2.1. Nel merito la corte territoriale confermava quanto statuito dalgiudice di prime cure, e cioè che il pagamento effettuato a seguito di unaprocedura esecutiva realizzava un meccanismo satisfattorio anomalo e,quindi, integrava l’ipotesi di cui all’art. 67, comma 1 n. 2, l.fall.; dondel’accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare del pagamento,sussistendone tutti i presupposti, con condanna dell’appellante alpagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, avutoriguardo al complessivo esito della lite.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., cui ilRAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere così riassunti:1.1. il primo motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132,comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.:si ascrive alla corte d’appello non solo di non aver argomentato a sostegnoNumero registro generale 18403/2024Numero sezionale 2539/2026Numero di raccolta generale 23977/2026Data pubblicazione 23/07/2026dell’accoglimento della revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2,l.fall., ma anche di aver richiamato pronunce di legittimità di accoglimentodella revocatoria inerente la medesima fattispecie concreta oggetto digiudizio – ovvero il pagamento ricevuto dal creditore all’esito di unaprocedura di pignoramento – però non già in forza dell’art. 67, comma 1,n. 2, l.fall, bensì ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall.;1.2. il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 67,comma 1, n. 2, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. peravere la corte di merito erroneamente ritenuto che il pagamento ricevutodalla società [OSCURATO:SOCIETA]., all’esito di una procedura esecutiva, rientrassenell’ambito applicativo della predetta norma, come ritenuto dallagiurisprudenza di merito e di legittimità, anche a sezioni unite;1.3. il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averel’impugnata sentenza condannato l’appellante al pagamento delle spesedei due gradi di giudizio nonostante l’accoglimento del primo motivod’appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado.2. Il ricorso va preliminarmente dichiarato improcedibile.2.1. L’art. 369 c.p.c. prevede espressamente che «insieme al ricorsodevono essere depositati sempre a pena di improcedibilità: […] 3) laprocura speciale, se questa è conferita con atto separato».2.2. Orbene, nel caso di specie: a) la procura in calce al ricorso nonrisulta essere stata sottoscritta, né dalla parte né, per autenticazione dellafirma, dal difensore; b) la procura rilasciata su foglio separato e notificatainsieme al ricorso a mezzo p.e.c. del 2/9/2024 è stata conferita da talesignor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore del Condominio diVia Beccaria n. 7 in Perugia, cod. fisc. 94069900549 e non già dal legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. indentificato, tanto nell’epigrafe del ricorsoper cassazione quanto nella procura non firmata e non autenticata stilatain calce allo stesso ricorso, nella persona del signor [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18403/2024Numero sezionale 2539/2026Numero di raccolta generale 23977/2026Data pubblicazione 23/07/2026E’ dunque pacifica l’inidoneità dei suddetti mandati ad litem a conferire ipoteri di difesa all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio.2.3. Nella memoria ex art. 380 bis1 c.p.c. il ricorrente: i) adduce unmalfunzionamento del server che aveva richiesto un intervento del tecnicoil giorno successivo alla notifica del ricorso; ii) afferma che l’anomalianella trasmissione della procura in sede di notifica del ricorso eracertamente dipesa, non già per un errore umano, ma per quelmalfunzionamento del server da malware (virus informatico), che in effettiera stato rilevato proprio il giorno 2/9/2024, ma che sul momento nonaveva destato sospetti; iii) chiede che, essendo dipesa la mancata notificadella procura speciale da un vizio non imputabile alla società ricorrente etenuto conto che essa presenta i requisiti richiesti dall’art. 125 c.p.c.,trattandosi di vizio sanabile, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., si considerisanato il difetto tramite il deposito della procura speciale allegata allamemoria come documento.2.4. Tali argomentazioni non colgono nel segno.2.5. Va in primo luogo precisato che il mancato deposito dellaprocura entro il termine di giorni venti dalla notifica del ricorso è unrequisito di procedibilità dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, edin quanto tale, per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recente Cass.n. 29931/2025) non può in alcun modo ritenersi sanato mediante unsuccessivo deposito, poiché l’improcedibilità non è suscettibile disanatoria, essendo prevista per ragioni di ordine pubblico processuale.D’altra parte, non ha alcun rilievo la prova della circostanza che la procurasia stata effettivamente conferita in data anteriore alla proposizione delricorso, visto che i documenti versati entro i termini posti a pena diimprocedibilità non consentivano di ricavare tale determinantecircostanza.2.6. In secondo luogo, va rilevato che dalla stessa prospettazionedei fatti ad opera del ricorrente risulta che l’errata trasmissione allaNumero registro generale 18403/2024Numero sezionale 2539/2026Numero di raccolta generale 23977/2026Data pubblicazione 23/07/2026controparte della procura alle liti sia da ascriversi a cattivo funzionamentodel sistema operativo dell’elaboratore elettronico in dotazione delricorrente, del cui corretto funzionamento egli è responsabile.2.7. Da ultimo, essendosi reso necessario l’intervento tecnico cheaveva risolto tutte le anomalie del sistema sin dal 3/9/2024, il ricorrenteaveva avuto tutto il tempo necessario (ben 19 giorni) per verificare il buonesito della notifica dei documenti e degli atti alla controparte, e perprovvedere al deposito in cancelleria della procura riferita al ricorso percassazione, nei termini di legge.3. Nulla è però da statuire sulle spese del presente giudizio, inquanto il controricorso è inammissibile.3.1. L’art. 370, comma 1, c.p.c., nella nuova formulazioneapplicabile ratione temporis alla controversia in esame, prevede che «laparte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire deve farlomediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificadel ricorso». Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato notificato il2/9/2024, il termine per depositare il controricorso veniva a scaderelunedì 14/10/2024, mentre esso è stato depositato il 16/10/2024, a nullarilevando la sua notifica al ricorrente in data 10/10/2024. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vella
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